1 / 14

Art. 1823 – 1833, Art. 1852 - 1857

Il contratto di conto corrente. Art. 1823 – 1833, Art. 1852 - 1857. Eleonora Baio Sabrina Casartelli. Nozione (Art. 1823). Il Conto Corrente (Art. 1823) è il contratto con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti

elda
Download Presentation

Art. 1823 – 1833, Art. 1852 - 1857

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Il contratto di conto corrente Art. 1823 – 1833, Art. 1852 - 1857 Eleonora Baio Sabrina Casartelli

  2. Nozione (Art. 1823) Il Conto Corrente (Art. 1823) è il contratto con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti dalle reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alle chiusura del contratto. Il saldo è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato.

  3. Fonti del C/C ordinario (Art. 1823-1833) • Normativo: dare vita a successivi rapporti giuridici. Fissa le regole che le parti dovranno osservare in futuro per la definizione dei loro rapporti e del modo con cui saranno regolati gli accordi modificativi dei patrimoni. • Bilaterale:reciproche obbligazioni tra i correntisti che generano benefici e vantaggi.

  4. Fonti del C/C ordinario (Art. 1823-1833) • Spese e diritti di commissione (Art.1826): genera spese di commissione e diritti di rimborso (anche per il c/cbancario) • Credito verso terzi (Art.1829, azione di rivalsa): il ricevente può agire contro il correntista per la riscossione del credito in caso di mancanza di fondi (es. assegno bancario scoperto). • Chiusura del conto (Art.1831): la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

  5. Fonti del C/C ordinario (Art. 1823-1833) • Approvazione del conto (Art.1832): tramite approvazione dell’estratto conto entro il termine pattuito. Può essere impugnato entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto in caso di: - errori di scritturazione o di calcolo - omissioni o duplicazioni • Recesso (Art.1833): Se il contratto è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. In caso di interdizione, di inabilitazione, di insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recidere dal contratto.

  6. C/C bancario (Art.1852-1857) • Disposizione da parte del correntista (Art.1852): qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti del suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

  7. C/C bancario (Art.1852-1857) • Compensazione (Art. 1853): se esistono più rapporti tra la banca ed il correntista i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario. • Conto corrente intestato a più persone (Art. 1854): attribuisce agli intestatari la qualità di creditori e debitori solidali dei saldi del conto I cointestatari: - disponibilità totale - operare separatamente sul conto - nominare un rappresentante autorizzato

  8. C/C bancario (Art.1852-1857) • Operazioni a tempo indeterminato (Art. 1855): ciascuna parte può recedere dal contratto, dando il preavviso stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. • Esecuzioni di incarichi (Art. 1856): - mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente (es. domiciliazione bollette) - mandato fuori piazza: la banca può incaricarne un’altra banca o un suo corrispondente

  9. Il funzionamento • Apertura c/c: avviene con una lettera di contratto, deposito firma sullo specimen, rilascio (ove richiesto) del libretto degli assegni • Modulo contrattuale: indicazione di tutte le condizioni • La movimentazione del contoavviene tramite prelevamenti e versamenti, nelle forme tecniche più varie

  10. Fido o affidamento: è l'impegno assunto da una banca a mettere una somma a disposizione del cliente, o di assumere per suo conto un‘obbligazione nei confronti di un terzo. E’ la procedura precedente all’apertura del c/c • Si applicano al c/c le norme relative alla trasparenza delle operazioni bancarie: • Operazioni documentate da un estratto conto (informazione sulle operazioni compiute nel trimestre) • Chiusura annuale: invio del conto scalare di liquidazione da cui risulta lo scalare interessi (staffa) e il prospetto delle competenze e delle spese

  11. Tassi creditori: accordati in base a diversificati parametri (consistenza media dei depositi, serietà, n° operazioni effettuate). Sono soggetti a ritenuta fiscale operata dalla banca con obbligo di rivalsa. • Tassi debitori: tasso annuo utilizzato per il calcolo e l'addebito degli interessi a debito del cliente (interessi debitori), con periodicità, ad esempio, mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Solitamente oscilla entro una banda di valori (prime rate – top rate) • Per la tenuta del conto, la banca applica delle commissioni e richiede eventuali rimborsi spese di quanto anticipato. In particolare, si ha: -commissione di massimo scoperto -spese tenuta conto -spese di chiusura

  12. La presenza di operazioni di diverse caratteristiche dà origine a differenti tipologie di saldi: • Saldo contabile:insieme di operazioni registrate a debito e credito del correntista. • Saldo liquido:insieme di operazioni maturate per valuta. • Saldo disponibile:è la somma sul conto disponibile al cliente che tiene conto di operazioni con valuta non ancora maturata ma già presente in conto, di compera/vendita di titoli, di importi prenotati (evidenze) ma non ancora contabilizzati e di fidi o di presentazioni su fidi concessi.

  13. Il C/C economico • Sul piano economico si parla di conto corrente di gestioneper indicare il modo con cui l’imprenditore tiene le scritture contabili al fine di potere verificare in ogni momento quale sia il saldo economico dei rapporti attivi e passivi che a lui fanno capo.

  14. FINE

More Related