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“NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” Legge 170 – 8 ottobre 2010

“NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” Legge 170 – 8 ottobre 2010 13 dicembre 2011 Filippo STURARO Dirigente Scolastico SS 1° “A. CAPPON” e DIREZIONE DIDATTICA di Cavarzere (Ve) www.mediacappon.it. STRUTTURA DELL’INTERVENTO.

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“NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” Legge 170 – 8 ottobre 2010

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  1. “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” Legge 170 – 8 ottobre 2010 13 dicembre 2011 Filippo STURARO Dirigente Scolastico SS 1° “A. CAPPON” e DIREZIONE DIDATTICA di Cavarzere (Ve) www.mediacappon.it

  2. STRUTTURA DELL’INTERVENTO - LA LEGGE 170: scenari culturali e prospettive attuative - GLI ATTI NORMATIVI PREGRESSI - LA STRUTTURA DELLA LEGGE - IL D.M. 5669 del 12.7.2011 e le LINEE GUIDA - L’IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE: il PDP

  3. LEGGE offre una CORNICE in cui collocare prospettive e direzioni di marcia pluriennali determinate da: • Incremento dei livelli di ricerca scientifica • Impegno di Associazioni Professionali • Legiferare di molte Regioni, (Veneto, Emilia Romagna, Basilicata, ecc.)

  4. LEGGE 170 si configura come NORMA – QUADRO, atto di natura “primaria” articolato in NOVE ARTICOLI. NECESSITA’ DI ATTI SECONDARI: • Decreti e Linee Guida • Conferenza Stato / Regioni, (linee di contestualizzazione locale) • Accordi locali

  5. LEGGE 170/2010 RICONOSCE UFFICIALMENTE UN ASPETTO DI “DIVERSITA’ DI FUNZIONAMENTO” CHE OSTACOLA LE OPPORTUNITA’ DEL CITTADINO IN TERMINI DI DIRITTO ALLO STUDIO, ACCESSO AI SAPERI, ECC. LA LEGGE “IMPONE” AL SISTEMA DI ISTRUZIONE UNA FORTE ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE INDIVIDUALI E ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “DIDATTICA SU MISURA”

  6. LA LEGGE 170 / 2010 E’ UN PROVVEDIMENTO CIRCOSCRITTO AL SOLO AMBITO SCOLASTICO LA LEGGE 170 / 2010 COLLOCA L’AZIONE DELLA SCUOLA IN UN QUADRO DI “CERTEZZA GIURIDICA”

  7. QUALCHE RIFLESSIONE DI AVVIO …… … se l’utilizzo quotidiano del computer fosse una modalità ordinaria per tutti gli alunni, il dislessico non avrebbe tutte le resistenze ad utilizzarlo… … gli strumenti compensativi non risolvono da soli i problemi, non scrivono temi o riassunti, costituiscono un elemento di facilitazione, uno strumento necessario al DSA per soddisfare le richieste della scuola…

  8. PROBLEMI SEMI – APERTI LA DIAGNOSI: servizi specialistici SSN e/o servizi/soggetti accreditati e/o soggetti privati con convalida del servizio pubblico dopo il 2.11.2010 … Molte Regioni devono ancora disciplinare la materia della certificazione ed emergono modalità differenziate tra le varie Regioni

  9. LA FORMAZIONE DEI DOCENTI LIVELLO NAZIONALE: Accordo Quadro sul corso perfezionamento/master in tema di DSA (in raccordo con l’Università) LIVELLO REGIONALE: iniziative promosse dagli USR, (es. monitoraggio ARIS, convegno regionale di Montegrotto Terme, ecc.) LIVELLO DI ISTITUTO e/o RETI DI SCUOLE: corsi formazione, avvio screening.

  10. L’ATTIVAZIONE DEGLI SCREENING Manca il D.M. chiamato a disciplinare i successivi Protocolli Regionali in tema di identificazione precoce del rischio di DSA

  11. LA SENSIBILIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE Singole azioni a livello di istituzione scolastica / reti di scuole, (incontri informativi a target ristretto, incontri formativi a target allargato, ecc.)

  12. ATTI NORMATIVI PREGRESSI E LEGGI REGIONALI NOTA MIUR del 5.10.2004: utilizzo di strumenti compensativi, (tabelle dei mesi, alfabeto a vari caratteri, tavola pitagorica, calcolatrice, computer con correttore ortografico, sintesi vocale); utilizzo misure dispensative, (dispensa lettura alta voce, dispensa scrittura veloce sotto dettatura, dispensa studio mnemonico tabelline, tempi più lunghi prove scritte, interrogazioni programmate).

  13. Nota MIUR del 5.1.2005: per l’utilizzo dei provvedimenti dispensativi e compensativi si ritiene sufficiente la diagnosi specialistica di DSA tutti gli strumenti devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico

  14. NOTA MIUR del 10.5.2007 possibilità di disporre di misure compensative anche durante gli esami impossibilità di dispensa dalla lingua straniera in forma scritta

  15. AZIONI TERRITORIALI - USREE NOTA USREE 4.9.2007:informazioni essenziali sui DSA, primo quadro strumenti compensativi e dispensativi NOTA USREE 3.2.2009:allegato tecnico con gli aspetti fondamentali della programmazione didattica personalizzata, i passaggi relativi all’individuazione dei segnali di difficoltà, alle varie fasi dell’azione didattica, esami conclusivi dei cicli di studio NOTA USREE 25.10.2010:rapporti scuola – genitori per una collaborazione educativa che sostenga il percorso degli studenti con DSA. MOLTEPLICI RISCONTRI ISTITUZIONALI E SCIENTIFICI (riduzione tasso contenzioso regionale)

  16. LEGGI REGIONALI (Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto) LEGGE REGIONALE VENETO 4.3.2010 • piena realizzazione della persona con DSA nella scuola, nel lavoro e nella società; • promozione diagnosi precoce dei DSA in collaborazione tra SSN, famiglie, II.SS. • formazione degli operatori sanitari e dei docenti • promozione percorsi riabilitativi

  17. Diagnosi viene affidata sia alle aziende ospedaliere sia alle università • Trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti formati sui DSA • Formazione del personale in sinergia Regione, USR Veneto, Aziende ULSS

  18. LA STRUTTURA DELLA LEGGE(in vigore dal 2 novembre 2010) ART. 1 – RICONOSCIMENTO E DEFINIZIONE DI DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA E DISCALCULIA • definizione di DSA e delle condizioni di manifestazione • Definizione di dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia (sussistenza autonoma o comorbilità)

  19. ART. 2 – FINALITA’ • Garantire il diritto all’istruzione • Ridurre i disagi relazionali ed emozionali • Adottare forme verifica e valutazione adeguate alle necessità formative dello studente DSA • Preparare i docenti e sensibilizzare i genitori rispetto ai DSA • Favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi • Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale

  20. ART. 3 – DIAGNOSI • Effettuata nell’ambito del SSN, di strutture o specialisti accreditati • Famiglia comunica la diagnosi alla scuola • Scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivano interventi idonei a individuare casi sospetti di DSA, (segnalazioni, azioni di screening)

  21. ART. 4 – FORMAZIONE NELLA SCUOLA • Adeguati percorsi rivolti al personale dirigente e docente finalizzati allo sviluppo di competenze per individuazione precoce dei segnali e alla capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate

  22. Uso di didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di lavoro scolastico, metodologie educative adeguate Introduzione strumenti compensativi e misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali Per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche la possibilità dell’esonero MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO

  23. ART. 6 – MISURE PER I FAMILIARI - familiari di studenti DSA fino al primo grado del primo ciclo di istruzione impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto ad orari di lavoro flessibili - le modalità di esercizio dei diritti di cui sopra sono regolate dai contratti nazionali di lavoro dei comparti interessati

  24. ART. 7 – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE • entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge: linee guida per i protocolli regionali per le attività di identificazione precoce • entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge: modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, misure educative e didattiche di supporto, forme di verifica e di valutazione • entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge: istituzione comitato tecnico – scientifico con esperti di comprovata competenza sui DSA

  25. ART. 9 – CLAUSOLA INVARIANZA FINANZIARIA Fatte salve le spese previste per la formazione del personale, dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  26. CONSIDERAZIONI GENERALI • Esclusione di altre situazioni come disturbo comprensione del testo, disturbo ADHD, ecc. • Percorso di segnalazione del disturbo è alternativo rispetto alle situazioni di disabilità di cui alla L. 104/92, anche se la L. 170 non esclude il ricorso alla L. 104 • Scuola attiva azioni di screening finalizzate all’individuazione precoce di casi sospetti e a rischio ….non effettuazione di diagnosi !! • Uso di strumenti compensativi e dispensativi è un diritto per le persone con diagnosi di DSA • Stesura del PDP da parte del CdC, condiviso dalla famiglia, deve diventare una prassi • Didattica personalizzata, verifica e valutazione (attenzione agli aspetti di contenuto e non di forma).

  27. IL D.M. 5669/2011: PUNTI CHIAVE IL DECRETO FISSA LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO IN AMBITO DIDATTICO E SOPRATTUTTO ESTENDE IL PROPRIO VALORE NORMATIVO ALLE ALLEGATE LINEE GUIDA ART. 1 – FINALITA’ • Modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici • Misure didattiche di supporto • Forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli studenti con DSA

  28. ART. 2 – MODALITA’ CERTIFICAZIONE: la scuola segnala alla famiglia, dopo aver realizzato adeguate attività di recuperomirato, il persistere di un possibile disturbo specifico di apprendimento e la famiglia, in caso di eventuale certificazione, consegna il documento alla scuola per l’avvio delle iniziative previste dalla normativa, (sospetto disturbo) ART. 3 – LINEE GUIDA: viene fatto esplicito riferimento alle linee guida allegate al decreto ministeriale.

  29. ARTT. 4 e 5 – MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE: vengono resi obbligatori gli interventi individualizzati e personalizzati e la redazione dettagliata del PDP. Viene assicurato l’impiego di strumenti compensativi e l’adozione di misure dispensative, sulla base di una pianificazione formalizzata e partecipata.

  30. ART. 6 – FORME DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: • Coerente con gli interventi pedagogico – didattici attuati; • Criteri di valutazione attenti al “contenuto” e non alla “forma”; • Previsione di tempi più lunghi di esecuzione; • Apprendimento lingue straniere: privilegiare l’espressione orale. Le prove scritte sono costruite e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

  31. DISPENSA DALLE PRESTAZIONI SCRITTE IN LINGUA STRANIERA CONDIZIONI PER LA DISPENSA (in corso d’anno e in sede di esami di Stato) • CERTIFICAZIONE DI DSA ATTESTANTE GRAVITA’ DEL DISTURBO E RECANTE ESPLICITA RICHIESTA DI DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE; • RICHIESTA DI DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE PRESENTATA DALLA FAMIGLIA O DALLO STUDENTE SE MAGGIORENNE; • APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDC DELLA DISPENSA.

  32. IN SEDE DI ESAME DI STATO, MODALITA’ E CONTENUTI DELLE PROVE ORALI – SOSTITUTIVE DELLE PROVE SCRITTE – SONO STABILITI DALLE COMMISSIONI SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAI CDC. I CANDIDATI CON DSA CHE SUPERANO L’ESAME DI STATO CONSEGUONO IL TITOLO VALIDO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O ALL’UNIVERSITA’.

  33. ESONERO DALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE • CASI DI PARTICOLARE GRAVITA’ DEL DSA, ANCHE IN COMORBILITA’ CON ALTRI DISTURBI; • GRAVITA’ RISULTANTE DAL CERTIFICATO DIAGNOSTICO; • RICHIESTA DELLO STUDENTE O DELLA FAMIGLIA; • APPROVAZIONE DEL CDC; • PROGRAMMAZIONE PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO.

  34. IN SEDE DI ESAMI DI STATO, I CANDIDATI CON DSA CHE HANNO SEGUITO UN PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO E SONO STATI VALUTATI DAL CDC IN RELAZIONE UNICAMENTE A TALE PERCORSO, POSSONO SOSTENERE PROVE DIFFERENZIATE FINALIZZATE AL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.P.R. 323/98, (attestato di credito).

  35. ART. 7 – FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DIRIGENTI E DEI DOCENTI: vengono individuati gli ambiti di necessaria formazione assegnando agli USR e alle scuole il compito di provvedervi, (aspetti normativi, individuazione precoce, strategie didattiche, gestione della classe, forme di verifica e valutazione, esercitazioni e studi di caso).

  36. LE AZIONI DELL’USR VENETO MONITORAGGIO IN ARIS • NUMERO ALUNNI CON DIAGNOSI DSA • SOGGETTI CHE HANNO RILASCIATO LA DIAGNOSI • INIZIATIVE DELLA SCUOLA • MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI CON DSA • ESIGENZE FORMATIVE DEL REFERENTE DI ISTITUTO

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