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La nuova previdenza complementare. ottobre 2006. Presentazione di Angelo Marinelli. 2002. 2010. 2020. 2040. 2050. Speranza di vita Maschi Femmine. ITALIA 79.5  media U.E. 73 76.6 82.9. 77.9 84.4. 79.6 86.2. 81.4 88.1. ITALIA 84.7 media U.E.80 81,4 88.1.

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  1. La nuova previdenza complementare ottobre 2006 Presentazione di Angelo Marinelli A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  2. 2002 2010 2020 2040 2050 Speranza di vita Maschi Femmine ITALIA 79.5  media U.E. 73 76.6 82.9 77.9 84.4 79.6 86.2 81.4 88.1 ITALIA 84.7 media U.E.80 81,4 88.1 Tasso di dipendenza degli anziani rapp. Fra over 65/pop. 20 – 64 Tasso di dip. (over 65/pop. 15 – 64) 29.8 (28 –UE 24.2 ) 34.1 40.3 64.9 68.8 (61 – UE 49) Popolazione in età attiva 35.9 35.4 34.1 28.3 26.1 Tasso di occupazione (20 –64) 59 (UE 68) Tasso occ. (55 -64) 28% (UE 38,8) 62.9 63.6 67.3 69 Le variabili più rilevanti nel lungo periodo A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  3. Tasso di sostituzione prev. Obbligatoria Dep 60: lav. Dipendente in pensione a 60/65 anni Self 60: lav. Autonomo in pensione a 60/65 anni • I coefficienti di trasformazione del sistema pubblico sono stati aggiornati sulla base delle ipotesi sottostanti lo scenario demografico Eurostat centrale N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  4. Tasso di sostituzione prev. obbligatoria e complementare dopo impatto demografico e MDL • crescita del PIL: 1,4%; • crescita me salari: 1,8%; • rendimento netto prev. complementare: 2%; • inflazione e deflatore del PIL: 0%. • Contrib. PC: 9,25% N.B.: Elaborazioni NVSP - 2004

  5. Perché la previdenza complementare? A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  6. Le conseguenze degli shocks demografici ed economici sui sistemi a ripartizione e a capitalizzazione L’impatto demografico e della dinamica del PIL sulla previdenza pubblica obbligatoria L’impatto demografico e della dinamica del PIL sulla previdenza privata complementare • aumento del rapporto numero delle pensioni/occupati; • Scarsa crescita della produttività e delle dinamiche retributive • incremento della speranza di vita; • aumento del tasso di dipendenza degli anziani; • Il trasferimento delle possibilità di consumo fra coloro che lavorano e coloro che sono in pensione è affidata al mercato dei capitali; • La redistribuzione opera nei meccanismi di formazione dei rendimenti; • È differente il modo con cui si influenza il processo di accumulazione del capitale A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  7. La scelta della rendita nella previdenza complementare A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  8. I fattori che ostacolano il decollo della previdenza complementare • asimmetrie informative rispetto alla propria aspettativa previdenziale futura (informare); • vincoli di carattere reddituale (incentivare e sostenere); • limiti derivanti dall’azione di contrasto dei datori di lavoro, dovuto alla perdita di liquidità conseguente al conferimento del TFR verso i fondi pensione (compensare); • diffuso senso di sfiducia nei confronti dei mercati finanziari (regole di vigilanza e controllo, funzionamento dei mercati, ruolo dello Stato) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  9. Le iscrizioni alla previdenza complementare(dati aggiornati al 30/06/2006) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  10. MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare Liberalizzazione del settore della previdenza complementare (equiparazione fra le forme pens.) Disciplina fiscale della previdenza complementare Norme a sostegno dell’adesione (silenzio – assenso) Modificazioni al regime delle prestazioni Compensazioni alle imprese per il conferimento del TFR A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  11. TFR e previdenza complementare: come funziona? I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007 manifestare una SCELTA ESPLICITA scegliere di destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale(ed eventualmente il suo contributo, attivando anche la contribuzione del datore di lavoro prevista dai CCNL) Fondo chiuso PIP – Piano individuale pensionistico Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore dipendente del settore privato ha sei mesi di tempo per Fondo aperto con adesione individuale manifestare una SCELTA TACITA (Silenzio – assenso) Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei mesi dall’assunzione se successiva, il TFR va: al Fondo chiuso, o ad altra forma pensionistica complementare eventualmente prevista da un accordo collettivo aziendale (ma non si ha diritto al contributo del datore di lavoro) Decidere di mantenere il TFR in azienda in tutto (per i lavoratori non iscritti ai fondi pensione) o in parte - Se l’azienda ha almeno 50 dipendenti, il datore di lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per l’erogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato e gestito dall’INPS Se non c’é nessun fondo pensione negoziale e NESSUN accordo collettivo aziendale, l’azienda provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso l’Inps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non confondere con quello istituito presso tesoreria di Stato) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  12. Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007) • Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  13. Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007) • Dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo pari al 100 per cento della quota di TFR maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 per i lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dipendenti. • Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  14. Il fondo per la gestione dei TFR (3) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  15. IL DLGS 252/2005 • INNOVAZIONI ED EFFETTI: • Volontarietà e obbligatorietà: il TFR - 1° gruppo • Gestione finanziaria - 2° gruppo • Prestazioni - 3° gruppo • Fiscalità - 4° gruppo • L’informazione/comunicazione - 5° gruppo • Il pubblico impiego - 6° gruppo • I fondi preesistenti - 7° gruppo A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  16. 1° GRUPPO Volontarietà e obbligatorietà: il TFR A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  17. Verso l’inclusione della previdenza complementare nel concetto di previdenza sociale… La legge 23 agosto 2004, n° 243 prevede, fra i criteri direttivi: “l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare” I lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (a partire dal 1° gennaio 2007 ) potranno aderire ad una qualsiasi forma pensionistica collettiva o individuale (fondo “chiuso”, fondo “aperto” o piano pensionistico individuale attuato tramite contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale stipulato con un’impresa assicurativa) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  18. TFR: trasferimento dal 1.1.2007 • Con adesione esplicita otacita (silenzio assenso) IL FONDO è tenuto a: • Adozione di una linea con garanzia per la raccolta del TFR conferito tacitamente • GARANZIA vuol dire: Certezza restituzione capitale versato : * a netto di oneri (costi contenuti) * a scadenza ed a eventi definiti A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  19. Dal 1.1.2007 • Possibilità per ogni iscritto di aderire a più linee d’investimento in contemporanea nello stesso fondo • Si diventa iscritto anche con il tacito consenso che non comporta il versamento del contributo del lavoratore (ma in tale caso non si attiva neppure il contributo del datore di lavoro)! * versando anche il solo TFR spettano tutti i diritti e prerogative anche se non si aderisce con la propria quota e quindi non si ricevequella aziendale. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  20. CONFERIMENTO DEL TFR:”SILENZIO-ASSENSO” • Il conferimento del T.F.R. per silenzio NON IMPLICA L’OBBLIGO di contribuzione da parte del lavoratore e datore di lavoro. Si potrà sempre farlo successivamente comunicandolo all’Azienda con diritto al contributo contrattuale nei limiti e forme previste • I FONDI pensione dovranno prevedere LINEE DI INVESTIMENTO in grado di GARANTIRE la restituzione del capitale versato e RENDIMENTI COMPARABILI al tasso di rivalutazione del T.F.R. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  21. La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria • Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dip. viene destinato al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS • Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal(1° gennaio 2007), o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può: Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di 50 dipendenti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 dipendenti va al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto Manifestare il proprio dissenso all’adesione • TFR NEI FONDI CONTRATTUALI salvo accordo aziendale per destinazione ad altra forma collettiva; • in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale) • nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi con il Fondo per l’erogazione dei TFR…questo è un fondo di previdenza complementare). Non esprimere alcuna scelta (silenzio) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  22. TFR e “silenzio assenso” • Anche in presenza di un contratto collettivo o accordo anche territoriale, le parti possono comunque decidere di destinare il TFR maturando, mediante il silenzio – assenso, tramite accordo aziendale (ma tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale): • ai fondi istituiti o promossi dalle Regioni; • ai fondi pensione “contrattuali”; • ai fondi pensione aperti mediante ADESIONE COLLETTIVA; • ai fondi istituiti per regolamento aziendale o con accordo tra soci di cooperative • In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  23. Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando in azienda*e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico complementare istituito presso l’INPS. * Con gli effetti di cui all’art. 84 del ddl finanziaria per i lavoratori dipendenti di imprese con almeno 50 dipendenti A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  24. Il silenzio assenso dopo la legge finanziaria LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93 A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “silenzio – assenso” possono: 1)MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verrà destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto) 2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs possono 1)MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verrà destinato al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall’INPS) 2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare (nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del 50%-elevabile succ.) IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  25. Il silenzio –assenso: la tempistica probabile Il datore di lavoro deve informare ciascun dipendente delle scelte disponibili Dal 1° gennaio 2007 Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni relative al Tfr il datore di lavoro deve comunicare ai dipendenti che non abbiano ancora optato il fondo di destinazione del Tfr alla scadenza del semestre un mese prima della scadenza dei sei mesi Dopo il periodo dei sei mesi utili per esercitare una scelta esplicita (dal 1° luglio 2007) Scade il termine per esercitare le opzioni ed il Tfr inizia ad essere versato al fondo pensione di riferimento ilTfr maturando non optato resta in azienda se l’impresa ha meno di 50 dipendenti; va al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto se l’impresa ha almeno 50 dipendenti Le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  26. Silenzio nei 6 mesi C’é una forma pensionistica complementare collettiva ? Sì Sì Il Tfr è devoluto alla forma C’é una sola forma collettiva di riferimento (fondo chiuso o fondo aperto ad adesione collettiva)? No Il Tfr è devoluto alla forma individuata dall’accordo Sì C’é un accordo a livello aziendale sulla forma di destinazione? No Sì Il Tfr è devoluto alla forma con più iscritti Esiste una forma con più iscritti in azienda? No No Il Tfr è devoluto al fondo residuale INPS Modalità di funzionamento del conferimento tacito del TFR maturando ed effetti delle quote non destinate alle forme pensionistiche complementari In tutti i casi nei quali il lavoratore di imprese con almeno 50 dipendenti decida esplicitamente la non destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare, il 100% di questa quota verrà destinata al Fondo pubblico per l’erogazione del TFR acceso presso la tesoreria di Stato A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  27. Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato • Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, dal 1° gennaio 2008, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito all’allegato del disegno di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto; • Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR; • Dal reddito d’impresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari o al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti); A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  28. Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo per l’erogazione del TFR A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  29. Contributo di solidarietà, fondo di garanzia contro il rischio di omissioni contributive e finanziamento della COVIP • A valere sul contributo di solidarietà del 10 per cento sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare: • é finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di garanzia istituito, presso l’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; • é destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  30. 2° GRUPPO Gestione finanziaria A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  31. La gestioneI soggetti e la divisione dei ruoli: Assicurazione Fondo Gestore Service A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza Banca

  32. I risultati A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  33. I risultati A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  34. Fondi pensione negoziali: la situazione finanziaria e le prospettive della democrazia economica(Composizione delle risorse in gestione per area geografica e pertipologia di mandato). A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  35. Esempio: pesi di alcuni titoli nel MIB 30 e esposizione di un F.P: “tipo” nel titolo A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  36. LE SPESE AmministrativeFinanziarie Sono i costi del service Si riferiscono alle commissioni amministrativo e del della Banca Depositaria fondo e dei gestori finanziari L’accordo Istitutivo Vengono calcolate fissa un limite massimo rispettivamente sul patrimonio di spesa del fondo e su quello affidato a ciascun gestore A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  37. I Costi per i Fondi Aperti • Commissioni di entrata • Commissioni di gestione • Oneri di intermediazione • Spese legali e giudiziarie • Le varie tassazioni (11% sul risultato) A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  38. Tipologia Spese/contribuzione Spese/patrimonio Gestione amministrativa 1,40% 0,27 % Banca depositaria 0,11% 0,05 % Comm. Gest. finanziaria 0,36% 0,15 % Totale 1,72% 0,47 % I Costi dei Fondi Pensione negoziali Stima delle commissioni per l’anno 2004 * Fonte Relazione Annuale COVIP 2005 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  39. Tipologia Numero comp. Commissione media Azionario 74 2,2 % Bilanciato 95 1,8 % Obbligaz. 154 1,7 % Totale 251 1,9 % Tipologia Numero Linee Commissione media a 3 anni Caricamento sul I° premio previsto 47 6,5 % Caricamento non previsto 132 4,6 % Totale 179 5,1 % I Costi di Mercato Fondi Pensione Aperti. Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale) N.B.: media semplice calcolata fra gli oneri dei comparti senza garanzia e con garanzia Polizze Pensionistiche Individuali. Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale) media semplice fra unit linked e tradizionale * Fonte Relazione Annuale COVIP 2005 A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  40. 3° GRUPPO Prestazioni A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  41. Previdenza Complementare • Prestazioni agli iscritti: • Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.Viene superata l’attuale distinzione fra prestazioni di previdenza complementare per anzianità e per vecchiaia. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  42. Prestazione in forma capitale (consentita fino al 50% dell’importo accumulato presso il fondo) mal’iscritto può ottenere la liquidazione interamente in forma di capitale, se la sua rendita risulta di importo esiguo (quando l’importo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale accumulato presso il fondo pensione é inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS). Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante maturato presso il fondo in annualità vitalizie; In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche potranno essere, su richiesta dell’aderente, effettuate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per l’accesso alla pensione obbligatoria. Le Prestazioni AL MOMENTO DELLA PENSIONE A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  43. LE ANTICIPAZIONI Oggi Dal 01.01.2007 • Per spese sanitarie gravissime • - in qualsiasi momento • - fino al 75% del capitale • - aliquota fissa (min. 9% max. 15%) • Per acquisto o ristrutturazione 1a casa • - decorsi 8 anni di iscrizione • - fino al 75% del capitale • - aliquota fissa (23%) • Per “ulteriori esigenze” • - decorsi 8 anni di iscrizione • - fino al 30% del capitale • - aliquota fissa (23%) • Per spese sanitarie • - decorsi 8 anni di iscrizione • - fino al 100% del capitale • - tassazione separata (min. 23%) • Per acquisto o ristrutturazione 1a casa • - decorsi 8 anni di iscrizione • - fino al 100% del capitale • - tassazione separata (min. 23%) Ai fini dell’anzianità valgono i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  44. Ed inoltre ...... • Dopo due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica; • gli statuti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica nel caso esista una gestione multicomparto A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  45. Le anticipazioni • Il lavoratore potrà richiedere, in qualsiasi momento, un’anticipazione della posizione individuale maturata: • per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie, e a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche (la prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è colpita da ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali); • per un importo non superiore al 75 per cento dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (ritenuta a titolo di imposta del 23% sull’anticipazione al netto dei redditi già assoggettati ad imposta); • per un importo non superiore al 30 per cento, dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari per ulteriori esigenze degli aderenti. (ritenuta a titolo di imposta sull’anticipazione del 23 per cento al netto dei redditi già assoggettati ad imposta); A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  46. I RISCATTI Oggi Dal 01.01.2007 • solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione • fino al 100% del capitale • tassazione ordinaria (riscatti “volontari”) min. 23% • tassazione separata (riscatti “involontari”) min. 23% • solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione • tassazione con aliquota 23% • Ipotesi previste dal Decreto che danno luogo ad una tassazione agevolata (15% + abbattimento per periodi di iscrizione lunghi) • riscatto totale del capitale solo in caso di: • - invalidità permanente; • - disoccupazione per almeno 4 anni; • riscatto del 50% del capitale in caso di: • - mobilità o CIG; • - disoccupazione per almeno 1 anno; A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  47. L e p r e s t a z i o n i in caso di cessazione del rapporto di lavoro • A scelta dell’iscritto: • il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; • il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; • Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione; • Il mantenimento della posizione presso il fondo (in quiescenza) Perdita dei requisiti di partecipazione(passaggio ad altra azienda) In caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento quanto maturato verrà liquidato ai beneficiari previsti dalla legge o in loro assenza a un beneficiario designato. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  48. 4° GRUPPO fiscalità A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  49. Il trattamento fiscale della contribuzione dopo l’attuazione della legge delega • la deducibilità prevista dallo schema di decreto • La deducibilità oggi … 12% r e d. c o m p. 5. 1 6 4, 5 7 5. 1 6 4, 5 7 • Oggi posso portare in deduzione il minore fra il 12% del reddito complessivo e i 5.164,57 euro annui • fino al doppio del TFR destinato alle forme pensionistiche collettive • Lo schema di decreto prevede una deducibilità riferita esclusivamente al limite espresso in cifra fissa: potrò dedurre dal reddito complessivo contributi versati al F.P. fino a 5.164,57 euro annui. A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

  50. La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta al netto dei redditi già assoggettati ad imposta • il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; • il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; • Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti • La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento • Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette 15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%) 23% A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza

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