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Prato, 6 marzo 2014

La verificazione periodica dei sistemi per la misurazione di liquidi diversi dall’acqua alla luce del decreto 18 gennaio 2011, n. 32 e delle direttive di armonizzazione del ministero. Procedure, registrazioni e comunicazioni. Massimiliano Distaso. 1. Prato, 6 marzo 2014.

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Presentation Transcript


  1. La verificazione periodica dei sistemi per la misurazione di liquidi diversi dall’acqua alla luce del decreto 18 gennaio 2011, n. 32 e delle direttive di armonizzazione del ministero Procedure, registrazioni e comunicazioni Massimiliano Distaso 1 Prato, 6 marzo 2014

  2. Obblighi degli utenti metrici (art. 14 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). Gli utenti metrici soggetti all’obbligo della verificazione periodica: a) comunicano alla Camera di commercio competente la data di inizio dell’utilizzo dei sistemi di misura; b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro sistemi di misura, conservando la documentazione a corredo dello strumento prevista dal decreto, il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nel modello (allegato II del decreto); c) mantengono l’integrità dell’etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione; d) eseguono le riparazioni necessarie ad adeguare i sistemi di misura alle norme regolamentari, qualora intendano continuare ad utilizzarli; e) curano l’integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l’applicazione al riparatore. Prato, 6 marzo 2014

  3. Verificazione periodica (art. 8 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). I sistemi di misura utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall’inizio della loro messa in servizio e successivamente secondo la periodicità fissata nell’allegato I che decorre dalla data dell’ultima verificazione effettuata. Prato, 6 marzo 2014

  4. Verificazione periodica (art. 8 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). L’utente metrico richiede una nuova verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 5 giorni dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di tipo elettronico. Prato, 6 marzo 2014

  5. Controlli successivi (art. 3 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). I sistemi di misura, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi: a) verificazione periodica; b) controlli metrologici casuali. In sede di controlli successivi ai sistemi di misura non possono essere aggiunti ulteriori sigilli legali rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati. Prato, 6 marzo 2014

  6. Criteri per la verificazione periodica (art. 4 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). Periodicità della verificazione dei sistemi di misura Prato, 6 marzo 2014

  7. Prato, 6 marzo 2014

  8. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei sistemi di misura sono pari a quelli fissati nell’allegato MI-005, punto 2,… Prato, 6 marzo 2014

  9. …per i tipi di sistema di misurazione riportati al punto 7, tabella 5, del medesimo allegato. Prato, 6 marzo 2014

  10. Obbligo di dotazione del libretto metrologico In occasione della prima verificazione periodica i sistemi di misura sono dotati, senza onere per l'utente metrico, di un libretto metrologico a cura del laboratorio che esegue detta verificazione, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante. (art. 5 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). 10 Prato, 6 marzo 2014

  11. Errore massimo tollerato nei controlli casuali Nei casi in cui le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli fissati nell’allegato MI-005. (art. 5 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). Prato, 6 marzo 2014

  12. Prato, 6 marzo 2014

  13. Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica (art. 6 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). La verificazione periodica dei sistemi di misura è effettuata da idonei laboratori autorizzati dall'Unioncamere, a seguito dell'accertamento dei requisiti gestionali e tecnici desumibili dalla normativa tecnica internazionale e comunitaria in materia di laboratori di prova. Prato, 6 marzo 2014

  14. Verificazione periodica (art. 2 Direttiva Ministeriale 4 agosto 2011 di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti MID - eccetto i gas liquefatti). L’incaricato del laboratorio effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell’allegato I… Prato, 6 marzo 2014

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  18. …e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna lo strumento, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell’allegato II della Direttiva Ministeriale 4 agosto 2011 . Il laboratorio tiene la lista di controllo a disposizione di Unioncamere e delle Camere di commercio per le operazioni di vigilanza sul laboratorio stesso. Prato, 6 marzo 2014

  19. Prato, 6 marzo 2014

  20. Prato, 6 marzo 2014

  21. Obbligo di registrazione e di comunicazione(art. 20 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). I laboratori autorizzati trasmettono per via telematica entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi: a) i dati identificativi dell’utente ed il luogo di installazione dello strumento; b) categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche dello strumento; c) data dell’intervento della verifica; d) l’esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate. Prato, 6 marzo 2014

  22. Libretto metrologico Il laboratorio aggiorna il libretto metrologico e tiene un registro sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo. (art. 20 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). Prato, 6 marzo 2014

  23. Libretto metrologico Nel libretto metrologico il laboratorio effettua, in occasione dei controlli successivi contemplati dal presente decreto, tutte le annotazioni previste (art. 8 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). Prato, 6 marzo 2014

  24. I contrassegni L’esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui all’allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli legali rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo allegato (art. 8 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). Prato, 6 marzo 2014

  25. Obbligo del contrassegno di avvenuta verificazione periodica (art. 9 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). I sistemi di misura utilizzati per una funzione di misura legale sono muniti, oltre che della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M previste dal decreto, anche dei sigilli legali prescritti dall’attestato di esame CE del tipo o di progetto e del contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui all’allegato III, punto 2. Prato, 6 marzo 2014

  26. Prato, 6 marzo 2014

  27. Lato ≥ 40 mm Prato, 6 marzo 2014

  28. Vigilanza sui laboratori (art. 19 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). La vigilanza presso la sede operativa del laboratorio è esercitata da Unioncamere, che si avvale di norma della camera di commercio competente per territorio, con una frequenza di norma annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che detto laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente decreto. Prato, 6 marzo 2014

  29. Vigilanza sui laboratori (art. 19 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori autorizzati viene effettuata dalla camera di commercio competente per territorio, sul 5% degli strumenti verificati dai laboratori computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica. Prato, 6 marzo 2014

  30. Vigilanza sui laboratori (art. 19 D.M. 18 gennaio 2011, n. 32). La disposizione di cui sopra non si applica nel caso in cui il laboratorio abbia comunicato alla camera di commercio competente per territorio l’utente presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. Prato, 6 marzo 2014

  31. Grazie per l’ascolto. Prato, 6 marzo 2014

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