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Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Legale Direttore: Prof. R. Lagalla

Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Legale Direttore: Prof. R. Lagalla. LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI. SPETTRO DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE.

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  1. Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Legale Direttore: Prof. R. Lagalla LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

  2. SPETTRO DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE Frequenza  (Hz) E = h 1018 1012 1010 1014 1016 1020 1022 IR UV RF g MW X  102 10-4 10-6 10-8 10-10 10-12 10-14 1 10-2 Lunghezza d’onda  (metri)

  3. danno chimico diretto da ionizzazione eccitazione I R N I R induzione di correnti e riscaldamento Raggi x e  rara induzione di correnti Luce visibile e IR MW e RF di alta frequenza RF di bassa frequenza e campi statici

  4. Le radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, elettroni, protoni, etc.), a differenza della luce visibile, degli infrarossi e degli ultravioletti, sono in grado di produrre alterazioni della struttura elettronica della materia che attraversano. Ciò porta negli organismi viventi alla possibilità di comparsa di danni biologici (somatici e genetici). Da qui la necessità di prevenire il determinarsi di questi danni ( RADIOPROTEZIONE )

  5. IRRADIAZIONE ESTERNA, IRRADIAZIONE INTERNA Irradiazione esterna Irradiazione interna • la sorgente viene invece introdotta nell'organismo (contaminazione interna). La contaminazione interna può verificarsi tutte le volte che si manipolano sorgenti non sigillate, sorgenti cioè prive di un involucro inerte o, se presente, non tale da prevenire, in condizioni normali di impiego, la dispersione delle materie radioattive. la sorgente di radiazioni resta all'esterno del corpo umano.

  6. Mentre per i danni somatici immediati (secondari a cambiamenti delle cellule somatiche) è stata dimostrata una dose soglia(danni non stocastici) , per i danni somatici tardivi e per i danni genetici (indotti da cambiamenti delle cellule germinali), pur essendo ipotizzabile un rapporto di linearità tra dose effetto, una dose soglia non è dimostrabile (effetti stocastici).

  7. Scopo primario della Radioprotezione è la “prevenzione totale degli effetti dannosi non stocastici e la limitazione a livelli considerati accettabili della probabilità di accadimento degli effetti stocastici” (ICRP 26-1977)

  8. ETA’ MEDIA DI MORTE DEI RADIOLOGI E DELLA POPOLAZIONE IN GENERALE NEGLI U.S.A. TRA IL 1945 E IL 1960 70 65 60 55 1930 1940 1950 1960 POPOLAZIONE RADIOLOGI

  9. Evoluzione storica della Radioprotezione • Scoperta dei Raggi X (Roentgen) e della radiattività naturale (Becquerel) • 1897Comparsa delle prime lesioni da radiazioni ionizzanti • Anni venti: definizione di dose di tolleranza per i lavoratori (50 R/anno) • Promulgazione del testo unico delle leggi sanitarie : viene disciplinato • l’esercizio della radiologia • L’ICRP definisce la Dose Massima Ammissibile al corpo intero per i • lavoratori (5 rem/anno) e per gli individui della popolazione (0,5 rem/anno) e • la dose genetica per la popolazione nel suo insieme (5 rem/30 anni) e • promulga la lotta ad ogni rischio indebito. • 1964 L’Italia ha la sua prima legge di Radioprotezione (il DPR 185) • 1995 L’Italia ha una nuova legge di radioprotezione (D.Lgs 230)

  10. Riferimenti legislativi italiani in radioprotezione (dal 1995 in poi ) • Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230 • poi integrato e modificato : • dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187, • dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 • e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257 • "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."

  11. RADIOBIOLOGIA RADIOPROTEZIONE RADIOECOLOGIA RADIOPATOLOGIA

  12. SORGENTI DI RADIAZIONI Valori in milliSievert Energia nucleare Appl. Mediche Fall-out Naturale

  13. CONTRIBUTO DELLE DIVERSE SORGENTI DI RADON IN UNA CASA materiale costruzioni e sottosuolo gas acqua aria esterna

  14. EVOLUZIONE CRONOLOGICA DELLA DOSE RADIANTE IN MAMMOGRAFIA 1969 1987 1999 1960 Dose alla cute Dose alla ghiandola

  15. Rischio oncogeno in mammografia Nº di Mammografie necessarie per un incremento pari all’1% DOSE IN cGY 1 0,5 0,3 0,04 13 26 39 300

  16. L’INTERESSE SOCIALE DELLA MATERIA DERIVA DA • Impiego massimale della diagnostica radiologica e consapevolezza di possibili correlati rischi • Impatto emozionale dei rischi da energia nucleare • Amplificazione del problema da parte dei mass-media • Accresciuta coscienza ecologica nella società

  17. UOMO SALUTE ENERGIE RADIATIVE AMBIENTE

  18. LA POPOLAZIONE I LAVORATORI ESPOSTI I SOGGETTI DELLA RADIOPROTEZIONE AI SENSI DELLA NUOVA NORMATIVA LA TUTELA DEL PAZIENTE

  19. RM UOMO TRASPARENTE RX TC US J Lamarque, Montpellier

  20. DATI ENEA, 1998 ITALIA ESAMI RADIOLOGICI PER ABITANTE PER ANNO: 0.7 ESAMI RADIOLOGICI PER ANNO: oltre 40 milioni Si tratta di valori in calo rispetto al passato in relazione al perfezionamento dei sistemi di radioprotezione ed al crescente impiego di NIR.

  21. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE i tipi di attività che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere preventivamente giustificati e periodicamente riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano GIUSTIFICAZIONE OTTIMIZZAZIONE LIMITAZIONE DELLE DOSI

  22. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE GIUSTIFICAZIONE le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali OTTIMIZZAZIONE LIMITAZIONE DELLE DOSI

  23. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE GIUSTIFICAZIONE la somma delle dosi ricevute e impegnate non deve superare i limiti prescritti, in accordo con le disposizioni normative e dei relativi provvedimenti applicativi. OTTIMIZZAZIONE LIMITAZIONE DELLE DOSI

  24. Sulla base di questi principi: • nessuna attività umana che comporti esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere accolta a meno che la sua introduzione produca un beneficio certo e dimostrabile agli individui esposti o alla società (principio di giustificazione); • ogni esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere tenuta bassa quanto più ragionevolmente ottenibile (ALARA), tenendo conto di considerazioni economiche e sociali (principio di ottimizzazione); • la dose ai singoli individui (con esclusione relativa delle esposizioni mediche ) non deve superare determinati limiti verificati come sicuri, nel senso che i rischi indotti siano minimi e paragonabili a quelli associati ad altre attività lavorative non particolarmente rischiose (principio di limitazione delle dosi individuali).

  25. ALARA L’obiettivo di questo principio è il raggiungimento del miglior compromesso tra il cosiddetto “rischio residuale”, quello che cioè può rimanere dopo l’adozione di una procedura di radioprotezione, ed i criteri economici e sociali. ALARA Obbligo di legge sia a livello comunitario che nazionale D.Lgs 187/00 Euratom 26/97 ICRP 26/77 ICRP 60/90 D.Lgs230/95 D.Lgs 241/00

  26. DL 17.3.95 n° 230 integrato daDL 26.5.00 n. 241 Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Ovvero SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA DELLA RADIOPORTEZIONE La sorveglianza fisica è l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall‘espertoqualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. La sorveglianza medica è l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico autorizzato e dal medico competente, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.

  27. STRUMENTI OPERATIVI DI RADIOPROTEZIONE • classificazione delle aree con rischio da radiazioni ionizzanti; • classificazione del personale ai fini della radioprotezione; • predisposizione delle norme interne di radioprotezione; • segnalazione mediante contrassegni delle sorgenti di radiazione; • predisposizione di un programma di informazione e formazione, finalizzato alla radioprotezione, allo scopo di rendere il personale edotto dei rischi specifici a cui è esposto. E’ obbligatorio che ciascun lavoratore sia reso edotto dei rischi associati alla sua attività lavorativa, delle procedure operative di sicurezza e protezione, delle norme operative, dei principi fisici su cui è basata la sua attività, modalità di impiego delle sorgenti e dei mezzi di protezione

  28. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori • Definizione di lavoratore subordinato (art.60) • Per lavoratore subordinato si intendeogni persona che presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. • Sono equiparati: • gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale. • coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la propria opera professionale.

  29. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori . Art. 96 Limiti di esposizione. Sono normativamente definiti: a)i limiti di dose per : 1)lavoratori esposti; 2)apprendisti e studenti; 3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi; 4)lavoratori non esposti;5) le persone del pubblico c) le specifiche grandezzeradioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione N.B.:I limiti ed i valori di dose nonché le specifiche grandezze debbono essere fissati e sottoposti ad aggiornamento nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.

  30. ALLEGATO IV(DL 230 modificato dal DL 241)Determinazione, ai sensi dell'articolo 96, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione. (*) Prima era 50 mSv . E’ da considerare dose media annuale, il cui superamento in un anno deve essere compensato da una riduzione negli anni successivi.

  31. Criteri e modalità per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro. 1. Lavoratori esposti. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori: a.1 mSv di dose efficace; b. 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c.50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; d. 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie. 2. Apprendisti e studentii cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti vengono distinti in base all’età in 2 categorie (età non inferiore a 18 anni , età compresa tra 16 e 18 anni ).

  32. 3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti 3.1. Sono classificati in Categoria Ae B i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori di dose in mSv: Cat B Cat A Dose efficace o equivalente > 1 > 6 Cristallino >15 > 45 Cute, avambracci, piedi, caviglie >50 >150 N.B.I lavoratori ed il personale delle squadre speciali di intervento che siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria A. (dall’all.VI)

  33. 4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro 1. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico è classificataZona Sorvegliata(1 mSv di dose efficace ). 2. Ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento della dose fissata per la classificazione dei lavoratori in categoria A è classificataZona Controllata( 6 mSv di dose efficace). ALLEGATO III

  34. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 83 Sorveglianza medica (obblighi del datore di lavoro) 1.Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, degli apprendisti e studenti , tramite medici autorizzati per gli esposti di categoria A, e tramite medici competenti e medici autorizzati per gli esposti di categoria B. 2 .Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, consentendo l'accesso a qualunque informazione o documentazione per valutare lo stato di salute dei lavoratori esposti, e le condizioni di lavoro incidenti sul giudizio di idoneità dei lavoratori 3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone ad alcuna attività a rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano.

  35. Medico Autorizzato/Competente • Art. 84 (visita medica preventiva) • Fa una anamnesi completa della quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio. • Esprime il giudizio di: • Comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo. • Illustra al lavoratore il significato delle dosi, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano. • idoneità; • idoneità a determinate condizioni; • non idonei

  36. Medico Autorizzato/Competente • Art. 85 (visita medica periodica) • Sottopone a visita medica periodica almeno una volta all’anno e, comunque ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di categoria B. Sottopone a visita medica periodica ogni sei mesi i lavoratori di categoria A e gli apprendisti e studenti ad essi equiparati. • Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio. • Esprime il giudizio di idoneità (o non idoneità o idoneità condizionata). • Giudica per quanto tempo è opportuno proseguire la sorveglianza medica nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. • Formula il giudizio di idoneità anche per tali lavoratori. • Prima della cessazione del rapporto di lavoro, sottopone a visita medica il lavoratore. Nell’occasione gli fornisce le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

  37. Medico Autorizzato/Competente • Art. 86 Richiede l’allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e propone il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità. • Art. 89 Analizza i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni. Istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali……… Fornisce consulenza al datore di lavoro inerente la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti.

  38. Medico Autorizzato/Competente • Art. 90 Per ogni lavoratore esposto istituisce, aggiorna e conserva il documento sanitario personale in cui sono compresi: - i dati raccolti nelle diverse visite mediche; - la destinazione lavorativa; - le dosi ricevute dal lavoratore. Provvede, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore o dell’attività dell’impresa, a trasmettere il documento sanitario, unitamente alle schede dosimetriche e alle relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza, all’ISPESL, che provvederà a conservarli secondo le modalità previste. I lavoratori hanno diritto di accesso ai dati contenuti nel documento sanitario, di ricevere copia dal medico della documentazione su loro richiesta e del documento sanitario personale alla cessazione del rapporto di lavoro.

  39. Medico Autorizzato/Competente • Art. 91 Sottopone a visita medica eccezionale i lavoratori che abbiano subito un superamento di dose rispetto ai valori stabiliti e provvede a tutto ciò che può essere necessario (esami specialistici, trattamenti terapeutici, ecc.). Può decidere l’allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato. • Art. 92 Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi comunica all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e agli organi del S.S.N. competenti per territorio i casi di malattia professionale, trasmette la documentazione inerente casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti all’ISPESL.

  40. Sorveglianza medica: obblighi dei lavoratori • Art. 68….. Art. 69. • non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza; • E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato. • Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate, o comunque svolgere attività che possano esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della gravidanza. • E' vietato adibire donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

  41. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 74 Esposizioni accidentali o di emergenza. Definizione di esposizione d'emergenza (Capo 2) : esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti . 1.Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica, sulle circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché sulla valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. 2.I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani d’emergenza devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.

  42. Determinazione delle modalità e dei livelli di esposizione professionale di emergenza (ai sensi dell’art.74) 1. Ai lavoratori ed il personale delle squadre speciali di intervento che siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti non si applicano i limiti di dose efficace e di dose equivalente stabiliti per i lavoratori esposti. 3. Nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi di emergenza, vengono previste ed adottate le misure necessarie a contenere l'esposizione dei soggetti di cui al paragrafo 1 entro i seguenti livelli operativi: a) 100 mSv di dose efficace; b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino; c) 1 Sv di dose equivalente alla pelle , alle mani, agli avambracci, ai piedi ed alle caviglie; 4. Un'esposizione al disopra dei livelli di cui al paragrafo 3 è ammessa, in via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare vite umane per volontari scelti tra le squadre speciali che siano, comunque, informati dei rischi connessi all'intervento specifico da effettuare.

  43. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 92 Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali. 1.Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del S.S.N., competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall'articolo 1, nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento dei limiti di dose. 2.Il medico entro tre giorni dalla diagnosi deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del S.S.N. competenti per territorio i casi di malattia professionale. 3.I casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, devono essere trasmessi all'ISPESL con copia della documentazione clinica ed anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 71 del D.Lgs.n° 626/94 i casi di neoplasia di cui al comma 3. .

  44. Capo VIII Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 91 Sorveglianza medica eccezionale (obblighi del datore di lavoro) 1.Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione. 2.Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che i lavoratori, che abbiano subito il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96, siano sottoposti a visita medica eccezionale, e a sorveglianza medica eccezionale, comprendente il controllo clinico e gli esami ed i trattamenti terapeutici, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato. Le successive condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del medico autorizzato. 3. Il datore di lavoro, nel caso in cui, a seguito della visita medica eccezionale, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, deve darne notizia all'Ispettorato del lavoro e agli organi del competenti del S.S.N. competenti per territorio. .

  45. Capo IX Protezione sanitaria della popolazione Art. 97 Attività disciplinate. Vigilanza. 1.La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della sanità che si avvale degli organi del Servizio Sanitario Nazionale. 2.Lavigilanza per la tutela sanitaria della popolazionesi esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzantial fine di prevenire esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale. 4.La vigilanza è esercitata attraverso gli organi del servizio S.S.N. competenti per territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza. . Ministero del Lavoro TUTELA DEI LAVORATORI Ministero della Sanità TUTELA DELLA POPOLAZIONE

  46. Capo IX Protezione sanitaria della popolazione Art. 99 Norme generali di protezione - Limitazione delle esposizioni. 1.Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96 (*), anche a seguito di contaminazione di matrici. 2.Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente. . (*) Dose efficace : 1 mSv ; dose equivalente al cristallino 15 mSv ; dose alla pelle : 50 mSv ( Allegato IV)

  47. Capo IX Protezione sanitaria della popolazione Art.100 Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone. 1.Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedono, ove necessario, tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio dellestrutture di protezione civile, al fine di prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio. 2.Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del S.S.N. competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA. Le disposizioni si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi. .

  48. Attuazione del piano di emergenza esterna • Prefetto • Regione • Organi S.S.N. • ANPA • Comandante provinciale VV.FF Direttore dell’impianto nucleare • Presidenza del Consiglio • Presidenza della Regione • Altri Prefetti • Organi S.S.N. Attuazione del piano di emergenza esterna Comunicazione Esecuzione

  49. Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche" Art. 15. - Abrogazione Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 109 a 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

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