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NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

Vicenza 28 gennaio 2008 Dott. Vincenza Napolitano. NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE. IL NUOVO VOLTO DEL REGIME DELL’ESPORTAZIONE. Regolamento(CE) 648/2005 che ha introdotto modifiche al Reg. (CEE) 2913/1992 che istituisce il Codice Doganale Comunitario

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NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

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Presentation Transcript


  1. Vicenza 28 gennaio 2008 Dott. Vincenza Napolitano NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

  2. IL NUOVO VOLTO DEL REGIME DELL’ESPORTAZIONE • Regolamento(CE) 648/2005 che ha introdotto modifiche al Reg. (CEE) 2913/1992 che istituisce il Codice Doganale Comunitario • Regolamento(CE) 1875/2006 che modifica il Regolamento (CEE) 2454/1993 recante le Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario

  3. LEPRINCIPALIFONTINORMATIVE • Artt. 161 e 162 del Reg. CEE 2913/92 • Artt.787 – 798 del Reg . CEE 2454/93 • Artt. 221, 226, 231, dal 233 al 238, dal 279 al 289 del Reg. CEE 2454/93 • Artt. 171 – 174 DPR n. 43/1973 • Artt. 251 – 262 del RD n. 65/1896 • Artt. 6 c. 4, 7 c. 4, 10, 14, 15 e 16 D. Lgs. n. 374/1990

  4. STRUMENTI DELLA RIFORMA • ANALISI DEI RISCHI COMUNE • SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI • OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO • DICHIARAZIONE SOMMARIA ANTICIPATA

  5. PROGETTO AES (Automated Export System) • FASE 1 : pieno controllo delle operazioni di esportazione attraverso lo scambio dei dati tra ufficio doganale di esportazione ed ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario: prima fase E.C.S. (Export Control Syistem) • FASE 2: presentazione con sistema telematico delle dichiarazioni di esportazione dichiarazione anticipata e dichiarazione sommaria (seconda fase E.C.S.) -

  6. ECS – FASE 1: BASE GIURIDICA E OBIETTIVI • BASE GIURIDICA: • Art.182 ter p. 2 CDC; • Artt. 792 e da 796 bis a 796 sexies DAC • OBIETTIVI: Lo scambio elettronico di dati tra l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita consente il tracciamento elettronico delle operazioni di esportazione in ambito comunitario e dunque il pieno controllo delle operazioni di esportazione

  7. ECS – FASE 1 Le operazioni interessate all’E.C.S.-Fase 1 sono le esportazioni per le quali la normativa prevede che l’esemplare 3 del DAU scorti la merce dall’ufficio di esportazione all’ufficio di uscita. Le operazioni di esportazioni in procedura di domiciliazione presentate mediante invio telematico secondo il disposto della Circolare 18D

  8. ECS – FASE 1: esclusione Non sono incluse: • Le esportazioni effettuate in procedura domiciliata mediante preavviso e successiva dichiarazione complementare • Le esportazioni abbinate al transito • Le esportazioni di prodotti in sospensione di accisa (la merce è scortata da DAA) • Le esportazioni con contratto di trasporto unico verso Paese terzo (art. 793 Reg. CEE 2454/93)

  9. ESPORTAZIONE ART. 161 CDC L’esportazione è il regime che “permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità qualsiasi merce comunitaria” destinata ad uscire dal territorio doganale della Comunità “… deve essere vincolata al regime dell’esportazione” L’esportazione comporta l’applicazione delle formalità previste

  10. LA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE • La dichiarazione verbale • Merci prive di carattere commerciale • è ammessa anche per merci di carattere commerciale purché • il valore globale non superi un certo limite statistico • non si tratti di una serie regolare di operazioni similari • non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di una più ampia operazione di trasporto (artt. 226 DAC e 10 D.Lgs. 374/90) • La dichiarazione per fatti concludenti • è ammessa per le merci non soggette ai dazi all’esportazione, prive di carattere commerciale e contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (artt. 231 e 233 DAC)

  11. La dichiarazione di esportazione art. 787 DACdal 1° luglio 2009 • deve recare le indicazioni previste nell’Allegato 37 DAC (e 30 bis DAC) e deve essere di regola presentata mediante un procedimento informatico • può essere presentata solo in via eccezionale su supporto cartaceo e cioè quando non funziona il sistema informatizzato delle autorità doganali e/o quello del dichiarante

  12. A.E.S. PROCEDURA ORDINARIA PROCEDURA DOMICILIATA Dichiarazione inviata telematicamente ai sensi della Circolare 18 D del 24/03/2004 • Dichiarazione cartacea acquisita a sistema da Ufficio di Esportazione • Dichiarazione accompagnata da floppy • Dichiarazione trasmessa all’Ufficio con sistema telematico

  13. IL FUNZIONAMENTO DEL REGIME OPERATORE ECONOMICO DAU COPIA 3 UFFICIO DI ESPORTAZIONE DAU DAE DAU COPIA 3+ TIMBRO UFFICIO DI USCITA

  14. L’UFFICIO DI ESPORTAZIONE • art. 161 p. 5 CDC art. art. 201 DAC • Luogo in cui è stabilito l’esportatore • Luogo in cui le merci sono imballate o caricate • Le deroghe eccezionali (artt. 789 DAC: subappalto, 790 DAC: motivi di organizzazione amministrativa, 791 DAC: motivi debitamente giustificati e 794 DAC: merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore non sia superiore a 3000 euro)

  15. LA DICHIARAZIONE: COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE • Dichiarazione cartacea o dichiarazione cartacea + floppy: presentazione dell’esemplare 1 e, ove occorra, degli esemplari 3a e 3b • Dichiarazione telematica firmata digitalmente presentazione dei soli, ove occorra, esemplari 3a e 3b IN TUTTI QUESTI CASI L’ UFFICIO DI ESPORTAZIONE STAMPA IL D.A.E.

  16. Il DAE (All. 45 quater DAC) • Per le operazioni in procedura ordinaria il DAE viene emesso dalla dogana di esportazione. (QUALUNQUE SIA IL MEZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE) • In procedura domiciliata, con invio telematico, il DAE viene stampato direttamente dall’operatore economico sulla base dei messaggi scambiati con il servizio telematico doganale.

  17. IL MOVEMENT REFERENCE NUMBMRN Le novità dal 1 luglio 2007 valide per ECS e per NCTS • i caratteri 1 e 2 = ultime due cifre dell’anno di registrazione della dichiarazione • i caratteri 3 e 4 = codice iso alpha 2 del paese di registrazione della dichiarazione (es. “IT”) • i caratteri da 5 a 7 = ufficio di registrazione • i caratteri 8 e 9 = registro meccanografico di allibramento (01, 02, 03 e 08 per la procedura ordinaria; 1T, 2T, 3T e 8T per la procedura di domiciliazione) • i caratteri da 10 a 16 = progressivo numerico di registrazione • il carattere 17 = T (Transito ed ex abbinata Transito) o E (esportazione) • il carattere 18 = check digit (determinato in automatico dal sistema)

  18. LA DISTINTA DEGLI ARTICOLI Se la spedizione contiene più di un articolo, il DAE è integrato da una DISTINTA DEGLI ARTICOLI conforme all’ Allegato 45 quinquies DAC che diventa parte integrante del DAE Art. 796 bis p.2 Regolamento CEE 2454/93

  19. LO SVINCOLO796 bis DAC l’ufficio doganale di esportazione • esegue l’eventuale controllo selezionato dal sistema • rilascia il movimento • stampa il DAE (e l’eventuale elenco degli articoli) • convalida il DAE con la firma del funzionario e il timbro dell’ufficio autorizza LO SVINCOLO delle merci CONSEGNANDO IL DAE al dichiarante

  20. LE FUNZIONI DEL DAE • scorta la merce • presso l’ufficio di uscita: è utilizzato dalla dogana e dagli altri enti e Autorità per espletare le medesime formalità a cui era assoggettato l’esemplare 3 del DAU (esclusa l’apposizione del timbro, sostituito con il visto telematico)

  21. MESSAGGIO DI ESPORTAZIONE • L’ufficio di esportazione, una volta svincolata la merce, trasmette elettronicamente all’ufficio di uscita gli elementi relativi all’esportazione attraverso il MESSAGGIO DI ESPORTAZIONE (Art.796 ter DAC); • se le merci, frazionate in più spedizioni, devono essere inviate a più uffici di uscita, CIASCUNA SPEDIZIONE forma oggetto di UN MESSAGGIO DI ESPORTAZIONE e di UN DAE. (art. 796 quinquies p. 3)

  22. L’UFFICIO DI USCITA La definizione dell’art. 4, punto 4 quinquies “ufficio doganale designato dall’autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti all’applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei rischi”

  23. L’UFFICIO DI USCITACOMPITI 1. si assicura che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato sulla base del messaggio di esportazione ricevuto 2. sorveglia l’uscita fisica delle merci 3. trasmette alla Dogana di esportazione il messaggio “risultati di uscita”

  24. POSSIBILI ESITI DEL CONTROLLOart. 793 bis DAC Se nel corso dell’esame (eventuale) l’ufficio rileva • una deficienza, ne informa l’ufficio di esportazione (visto uscire parziale) ; • una eccedenza, ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione; • una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l’ufficio esportazione.

  25. MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA” ART. 796 QUINQUIES • L’ufficio di uscita invia il messaggio RISULTATI DI USCITA all’ufficio di esportazione al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità • tuttavia, IN CASI GIUSTIFICATI DA CIRCOSTANZE PARTICOLARI, l’ufficio di uscita può trasmettere il messaggio in una data successiva

  26. MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA”POSSIBILI ESITI UFFICIO DI USCITA UFFICIO DI ESPORTAZIONE 1 nessun adempimento 2 rettifica della dichiarazione di esportazione in A.I.D.A. sulla base delle difformità riscontrate da Uff. di Uscita 3 annullamento della dichiarazione causale “esportazione respinta” merci che non hanno lasciato il territorio della Comunità. 1 considerato conforme o conforme 2 conforme con difformità 3 non conforme

  27. LA PROVA DELL’USCITA A FINI IVA • è costituita dal messaggio “risultati di uscita” che l’ufficio di uscita invia all’ufficio di esportazione e che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA); • tale messaggio contiene l’informazione relativa all’uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità – o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale; • equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal timbro apposto sul retro dell’esemplare 3 del DAU.

  28. DAEcasi residuali di apposizione del timbro A) la dogana di uscita comunitaria per motivi tecnici non è ancora operativa ai fini ECS (non è il caso degli uffici nazionali) B) eventi eccezionali ed imprevedibili che hanno coinvolto il sistema informativo della dogana di uscita comunitaria (disastri, eventi naturali) C) accensione di regime TIR o Transito presso dogana naz. successivamente al vincolo della merce al regime dell’esportazione in ambito ECS: se dogana di esp. di altro Stato membro la dogana nazionale timbra il DAE ed accende il regime TIR o Transito se la dogana di esp. è nazionale, l’esportazione è appurata in ambito ECS dalla dogana nazionale che accende il regime TIR o Transito

  29. GROUPAGE E TRIANGOLAZIONI • Nulla è innovato - ai fini IVA - in ordine a formalità da espletare su altri documenti e, in particolare, su fatture (groupage, triangolazioni, etc: circ.35/E del 13.2.1997) • Il visto telematico, infatti, sostituisce esclusivamente il timbro prima apposto sul retro della copia 3 del DAU

  30. AEOAuthorizedEconomicOperator L’art. 5 bis del CDC introduce la figura dell’Operatore Economico Autorizzato definendo i criteri per la concessione dello status. L’art. 14 bis (entrato in vigore il 01 gennaio 2008) stabilisce che:…le autorità doganali su domanda di un operatore doganale possono rilasciare un certificato AEO.

  31. CERTIFICATI AEO • Certificato AEOC (Customs) : può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire delle semplificazioni in materia doganale e rispettano i requisiti degli artt. Da 14 nonies a 14 undecies DAC • Certificato AEOS (Security) : può essere richiesto dagli operatori che vogliono beneficiare delle agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni imp. ed exp. Devono essere rispettati i requisiti di cui agli artt. Da 14 nonies a 14 duodecies • Certificato AEOF (Full) può essere richiesto dagli operatori che intendono usufruire delle semplificazioni doganali e delle agevolazioni su controlli in materia di sicurezza. Devono essere rispettati i requisiti di cui agli artt. Da 14 nonies a 14 duodecies

  32. BENEFICI • Il certificato AEO è rilasciato al richiedente e non ai suoi clienti , pertanto può usufruire dei connessi vantaggi il solo operatore titolare di certificato. • La richiesta di una tipologia di certificato vincola il richiedente al rispetto dei prescritti requisiti e condizioni e pertanto tale richiesta non può essere tramutata in altra tipologia. Richiesta per cert. AEOF , la mancanza dei requisiti di sicurezza non fa tramutare la domanda per il cert. AEOC

  33. BENEFICI DIRETTI • Riduzione dei controlli (certificati AEOC – AEOS - AEOF) • Trattamento prioritario in caso di controlli (AEOC–AEOS–AEOF • Indicazione del luogo in cui effettuare i controlli (AEOC – AEOS – AEOF) • Agevolazioni nell’istruttoria per semplificazioni doganali (AEOC – AEOF) • Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommaria (AEOS – AEOF) dal 01 luglio 2009 • Comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria (c.s.) • Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi (AEOS – AEOF)

  34. 1° LUGLIO 2009 Seconda fase (ECS – FASE 2) : Per permettere un’efficace analisi dei rischi e, conseguentemente , adeguati controlli è necessario imporre agli operatori economici di fornire alle autorità doganali informazioni preliminari all’arrivo di tutte le merci sul territorio doganale della comunità o all’uscita.

  35. 1° LUGLIO 2009 Il Regolamento CE 648/2005 : Dichiarazione sommaria di entrata – art. 36 bis Dichiarazione sommaria di uscita – art. 182 bis Il regolamento 1875/2006 detta le disposizioni di attuazione Dichiarazione sommaria di entrata – art. 183 Dichiarazione sommaria di uscita – art. 842 bis

  36. 1° LUGLIO 2009 • Le dichiarazioni sommarie per rispondere alle esigenze di analisi dei rischi ai fini della prevenzione e del controllo devono contenere informazioni aggiuntive relative alla sicurezza • I dati richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e per le procedure semplificate sono contenuti nell’allegato 30 A del DAC

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