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Tutela della Salute Mentale:

Tutela della Salute Mentale: Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla luce della nuova legge n. 57/2013. Filippo Basso - Ministero della Salute. 9 LUGLIO 2013. 1.

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Presentation Transcript


  1. Tutela della Salute Mentale: Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla luce della nuova legge n. 57/2013 Filippo Basso - Ministero della Salute 9 LUGLIO 2013 1

  2. L’articolo 3-ter del D.L. n. 211/2011 – L. n. 9/2012: disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - fissa il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 2 Filippo Basso - Ministero della Salute

  3. Articolo 3-ter: Comma 2 e 4: realizzazione di strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia. 3 Filippo Basso - Ministero della Salute

  4. Articolo 3-ter: Comma 6:assegna le risorse alle regioni e provincie autonome, con la procedura del programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20 L. n. 67/1988 per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere i soggetti ricoverati in Ospedali Psichiatrici Giudiziari o case di cura e custodia 4 Filippo Basso - Ministero della Salute

  5. D.I. 1° ottobre 2012: definizione di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia 5 Filippo Basso - Ministero della Salute

  6. D.I. 28 dicembre 2012: riparto del finanziamento previsto dall’articolo 3-ter, comma 6, della L. n. 9/2012. Art. 1, comma 2: Le risorse sono assegnate alle Regioni con successivo decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione. 6 Filippo Basso - Ministero della Salute

  7. Art. 3, comma 1: Le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti provenienti dalle Regioni stesse. 7 Filippo Basso - Ministero della Salute

  8. Art. 3 comma 3: All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della L. n. 191/2009. 8 Filippo Basso - Ministero della Salute

  9. D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Art. 1 comma 1 lett. c): Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi, prevedendo la dimissione di tutte le persone 9 Filippo Basso - Ministero della Salute

  10. internate per le quali l’autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l’obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all’interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a 10 Filippo Basso - Ministero della Salute

  11. favorire l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all’assegnazione a casa di cura e custodia. 11 Filippo Basso - Ministero della Salute

  12. D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013: Art. 1 c. 1 lett. e): Nel caso di mancata presentazione del programma entro il termine del 15/05/2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell’art. 120 della Costituzione e nel rispetto dell’art. 8 della L. n. 131/2003, 12 Filippo Basso - Ministero della Salute

  13. provvede in via sostitutiva. Il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato - Regioni nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi. 13 Filippo Basso - Ministero della Salute

  14. Alla data del 15 maggio 2013 sono pervenuti i programmi di tutte le Regioni ad esclusione della Regione Veneto. (Vedi Tab. 1). In attuazione del D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013 – art. 1, comma 1, lett. e) per la Regione Veneto è stata attivata la procedura di commissariamento. 14 Filippo Basso - Ministero della Salute

  15. Tab. 1 Filippo Basso - Ministero della Salute 15

  16. A seguito della valutazione dei programmi, il Ministero ha espresso parere favorevole sui programmi presentati dalle Regioni Friuli V.G, Liguria, Emilia Romagna, Toscana-Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo-Molise, Campania,Calabria, Sardegna. 16 Filippo Basso - Ministero della Salute

  17. Si è proceduto a richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze il concerto tecnico finanziario propedeutico all’adozione del Decreto del Ministro della salute di assegnazione delle risorse. 17 Filippo Basso - Ministero della Salute

  18. Per le Regioni Piemonte, Lombardia-Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana-Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si è in attesa di ricevere riscontro ai chiarimenti richiesti al fine di poter pervenire all’approvazione dei programmi trasmessi. 18 Filippo Basso - Ministero della Salute

  19. Le interlocuzioni con i funzionari delle Regioni sopra citate sono continue e tutte finalizzate ad accelerare i tempi e ad acquisire tutti gli elementi mancanti alla documentazione già trasmessa. 19 Filippo Basso - Ministero della Salute

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