1 / 45

FUSIONE E SCISSIONE

Prof. Christian Cavazzoni. FUSIONE E SCISSIONE. La Fusione. Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni di due o più società in capo ad un unico soggetto al quale partecipano tutti i soci delle società fuse. Confronto tra le tipologie di fusione [1]. x. y. w. z. Società A. Società B.

delila
Download Presentation

FUSIONE E SCISSIONE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Prof. Christian Cavazzoni FUSIONE E SCISSIONE

  2. La Fusione Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni di due o più società in capo ad un unico soggetto al quale partecipano tutti i soci delle società fuse

  3. Confronto tra le tipologie di fusione [1] x y w z Società A Società B Fusione per incorporazione La società risultante dalla fusione è A o B Società A + B La società risultante dalla fusione è una NEWCO Fusione per unione x y w z

  4. Confronto tra le tipologie di fusione [2] x y w z x y Società A Società B Società A x y Società A 100% Società A Società B x y w z La società A non emette capitale ma annulla la partecipazione in B La società A deve emettere capitale da assegnare ai soci w e z

  5. La Scissione Attraverso la scissione una società trasferisce (i) parte del suo patrimonio ad un’altra società cui confluiscono i propri soci, ovvero (ii) tutto il suo patrimonio a due o più società alle quali partecipano i soci della scissa

  6. Confronto tra le tipologie di scissione [1] SCISSIONE PARZIALE SCISSIONE TOTALE x y x y Società A Società A x y x y x y Società A1 Società A1 Società A2 La società scissa rimane in vita La società scissa trasferendo tutto il patrimonio si estingue

  7. Confronto tra le tipologie di scissione [2] SCISSIONE CON COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETà SCISSIONE PER INCORPORAZIONE x y w z x y Società A Società B Società A x y y x Società A1 Società B (+A1) w z La società beneficiaria è di nuova costituzione La società beneficiaria è preesistente

  8. Confronto tra le tipologie di scissione [3] SCISSIONE PROPORZIONALE x 60% y 40% Società A x 60% y 40% x 60% y 40% Società A1 Società A2 I soci della scissa partecipano proporzionalmente nelle beneficiarie

  9. Confronto tra le tipologie di scissione [4] SCISSIONE NON PROPORZIONALE [1] x 60% y 40% Società A x 80% y 20% x 30% y 70% Società A1 Società A2 I soci della scissa partecipano disproporzionalmente nelle beneficiarie

  10. Confronto tra le tipologie di scissione [5] SCISSIONE NON PROPORZIONALE [2] x 60% y 40% Società A x 100% y 100% Società A1 Società A2 Alcuni soci della scissa non partecipano in una o più delle beneficiarie

  11. Confronto tra le tipologie di scissione [6] SCISSIONE NON PROPORZIONALE [3] x 60% y 40% x 80% y 20% Società A Società A x 30% y 70% L’attribuzione non proporzionale nelle beneficiarie determina una modifica nella composizione societaria della scissa Società A1

  12. FINALItà DELLA FUSIONE • Concentrazione aziendale (acquisitiva) • Acquisizione di un’altra impresa • Senza disinvestimento da parte del cedente • Coinvolgendo il cedente nella gestione • Attuazione di un leverage buy-out • Riorganizzazione aziendale • Eliminazione di soggetti giuridici • Processo contrario rispetto al conferimento ed alla scissione • Superamento di fasi di crisi • Realizzazione di economie di scala • Acquisizione di aziende con maggiore capacità finanziaria • Alternativa alla liquidazione della società • Obiettivi extra aziendali • Rapporti di cambio favorevoli • Diluizione delle minoranze e modifiche degli statuti • Mascherare le responsabilità dei manager

  13. FINALItà DELLA SCISSIONE • Divisione delle compagini societarie • Divisione di un comparto aziendale • Per la successiva cessione • Per la definizione della successione imprenditoriale • Per sanare i conflitti tra soci • Per limitare la responsabilità su determinati beni • Per attuare spin-off immobiliari • Riorganizzazione del gruppo

  14. SCISSIONE VS FUSIONE x y w z x y w z Società A Società B Società A + B Società A + B x y w z Società A Società B x y w z SCISSIONE FUSIONE

  15. SCISSIONE VS FUSIONE x y x y w z w z Società A Società A1 + A2 Società B Società B Società (A + B) x y Società A1 Società (A2 + B) x y w z x y w z SCISSIONE FUSIONE

  16. FUSIONE/SCISSIONE VS CONFERIMENTO x y w z Società A Società B x y x y Società A1 Società A1 x y w z x y w z w z Società (A + B) Società (A2 + B) Società (A2 + B) FUSIONE SCISSIONE CONFERIMENTO

  17. FUSIONE VS CONFERIMENTO VS SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI x y w z Società A Società B x y x y w z Società A Società B x y w z w z Società (A + B) Società A Società (A1 + B) SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTO FUSIONE

  18. Ambito di applicazione di Fusioni e Scissioni • Fusioni/scissioni non societarie • Fusioni/scissioni eterogenee • Vengono mutuati i principi della trasformazione eterogenea • Cooperative • Fusione/scissioni tra cooperative • Fusione/scissioni da parte di una cooperativa • Fusione/scissioni da parte di una società lucrativa • Cooperative a mutualità prevalente • Cooperative non a mutualità prevalente (2545-decies) • Ditte individuali • Società in liquidazione • Se non è stata avviata la ripartizione dell’attivo (2501/2506) • Maggioranze deliberative della fusione uguali a quelle previste per la revoca della liquidazione (art. 2487-ter, comma 1) • Tutele dei terzi simili a quelle previste per la revoca della liquidazione (art. 2487-ter, comma 2) • Eliminazione preventiva delle cause di scioglimento non necessaria • Società soggette a procedure concorsuali • Eliminato il divieto

  19. ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [1] • [1] Fase preparatoria • [2] Pubblicazione in G.U. per i possessori di obbligazioni convertibili (2503-bis) • Diritto di conversione nei trenta giorni successivi • Garanzia dei medesimi diritti a coloro che non hanno convertito • Salvo il consenso dell’assemblea degli obbligazionisti • [3] Predisposizione della situazione patrimoniale (2501-quater) • Data di riferimento • Rinunciabile all’unanimità da parte dei soci • Contenuto di un bilancio infrannuale

  20. ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [2] • [4] Progetto di fusione (2501-ter) e scissione (2506-bis) • Predisposto dagli organi amministrativi e identico per tutte le società • Contenuto 2501-ter • Società partecipanti all’operazione • Atto costitutivo • Rapporto di cambio e conguaglio in denaro • Modalità di assegnazione delle quote o azioni • Data di godimento degli utili • Data di efficacia reale e contabile • Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni • Vantaggi agli amministratori • SCISSIONE:esatta descrizione degli elementi patrimoniali da destinare a ciascun beneficiario (2506-bis) • Indicazione nel progetto di un criterio antecedente a quello di legge • Attivo con destinazione incerta con scissione parziale: scindenda • Attivo con destinazione incerta con scissione totale: proporzionale al patrimonio • Passivo con destinazione incerta: responsabilità solidale di tutte le società nei limiti del patrimonio netto economico ricevuto • SCISSIONE:in caso di scissione non proporzionale offerta ai soci che non hanno acconsentito

  21. ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [3] • [5] Deposito del progetto al registro delle imprese o nel sito internet delle società se garantisce sicurezza, autenticità e data certa • [6] Relazione degli amministratori (2501-quinquies) • Illustrare e giustificare il progetto di fusione/scissione • Profilo Giuridico • Profilo Economico • Illustrare e giustificare il rapporto di cambio • Il rapporto di cambio e i criteri utilizzati • Eventuali difficoltà di valutazione • SCISSIONE:valore effettivo del patrimonio attribuito alle diverse società • Rinunciabile all’unanimità • [7] Relazione degli esperti (2501-sexies) • Descrizione dei metodi seguiti per le valutazioni • Parere sull’adeguatezza del metodo seguito • Eventuali difficoltà di valutazione • Informativa ai soci non vincolante • Rinunciabile all’unanimità • SCISSIONE:Non richiesta in caso di attribuzione proporzionale delle quote in una o più società nuove • Perizia ex art. 2343 • Fusione di società di persone e società di capitali • Fusioni eterogenee da cui risulta una società di capitali • Fusione per incorporazione in società di persone (!?)

  22. ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [4] • [8] Deposito dei documenti presso la sede sociale o pubblicazione sul sito internet (2501-septies) • Documenti + Bilanci degli ultimi tre esercizi • Termine a favore dei soci • [9] Delibera di fusione (2502) e scissione • Informativa dell’organo amministrativo sulle modifiche significative dell’attivo e del passivo • Modificabilità del progetto • Spa 2368 • Prima convocazione maggioranza • Seconda convocazione 1/3 del CS con voto favorevole dei 2/3 • Srl 2479-bis (maggioranza/recesso) • Società di persone 2502 (maggioranza/recesso) • Assemblea degli obbligazionisti se ne modifica i diritti (2415) • SCISSIONE: nella scissione non proporzionale con modifiche nella scissa è necessaria l’unanimità • SCISSIONE: nella scissione non proporzionale è previsto il recesso

  23. ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [5] • [10] Deposito della decisione dei soci (2502-bis) • [11] Atto di fusione/scissione (2503) • Sottoscritto dagli amministratori in forza della delega assembleare • [12] Deposito atto di fusione/scissione (2504) • [13] Iscrizione atto di fusione/scissione (2504) • Invalidità non più dichiarabile (2504-quater)

  24. EFFICACIA • Efficacia reale (2504-bis) • Ultima delle iscrizioni • E’ possibile postergare degli effetti • Salvo fusione per unione • Salvo scissione in società di nuova costituzione • Efficacia obbligatoria • Retrodatazione reddituale • Antergabile entro l’esercizio • Utili valutati nella determinazione del rapporto di cambio • Utili non valutati nella determinazione del rapporto di cambio • Retrodatazione contabile • Antergabile entro l’esercizio più prossimo • Chiusura dell’esercizio nel corso della fusione/scissione • Efficacia fiscale • FUSIONE: retrodatabile entro l’ultimo esercizio delle società fuse, incorporate o, se più prossimo, dell’incorporante • SCISSIONE PARZIALE:non retrodatabile • SCISSIONE TOTALE:retrodatabile se la scissa e le beneficiarie hanno lo stesso periodo di imposta • Passaggio tra regimi impositivi diversi

  25. SEMPLIFICAZIONI [1] • Società possedute al 100% (2505) • Omesse le relazioni degli amministratori e dell’esperto • Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto • Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria • Operazioni assimilate • Scissione parziale a controllante al 100% o controllata al 100% • Scissione a favore di società con medesima composizione della compagine sociale • Fusioni tra società con medesima compagine sociale • Società possedute al 90% (2505-bis) • Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione patrimoniale se vi è l’offerta di acquisto del restante capitale al valore economico delle quote • Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto • Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria

  26. SEMPLIFICAZIONI [2] • Scissioni in nuova società con attribuzione proporzionale delle partecipazioni • Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione patrimoniale • Fusioni cui non partecipano spa (2505-quater) • Termini di legge dimezzati • Conguaglio in denaro superiore al 10% • Effettuabile anche da soggetti in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell’attivo

  27. MLBO FASE 1 Costituzione Società veicolo Newco Investitori Manager FASE 3 Acquisizione FASE 4 Fusione Società Target FASE 2 Junior loan FASE 5 Senior loan Target + Veicolo Banche Società finanziarie FASE 6 Estinzione del finanziamento

  28. LEVERAGE BUY OUT (2501-bis)

  29. LEVERAGE BUY OUT (2501-bis) • Leverage buy-out • Il progetto di fusione deve indicare le risorse per il rimborso dei finanziamenti e deve contenere una relazione del soggetto che svolge la revisione legale nelle due società • La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell’operazioni ed il piano economico e finanziario • La relazione degli esperti deve valutarne la ragionevolezza

  30. Tutele patrimoniali (2504-ter) Fusione per unione 2504-ter comma 1 La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime Società A Società C x y A B Società B x y w z A B w z

  31. Tutele patrimoniali (2504-ter) Fusione per incorporazione 2504-ter comma 2 La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante Società A Società A x y B x y w z A Società B • Eccezione 2357-bis c.c. • Alienazione entro 3 anni A B w z

  32. Tutele per i creditori • Diritto di opposizione • 60/30 giorni dal deposito della delibera di fusione/scissione • Salvo consenso unanime • Pagamento dei creditori o deposito delle somme • Attestazione della società di revisione • In caso di opposizione si attiva la procedura dell’articolo 2445 • Autorizzazione del tribunale • Eventualmente subordinata ad idonee garanzie • Soci con responsabilità illimitata mantengono la responsabilità salvo il consenso dei creditori (2504-bis) • Fusione: unico patrimonio a garanzia dei terzi • Scissione: responsabilità solidale delle società partecipanti all’operazione • Sussidiaria e nei limiti del valore economico del patrimonio ricevuto • Per le passività di incerta destinazione rispondono tutte le società

  33. Tutele per i soci • Diritto di informativa • Diritto di recesso • Nelle srl e società di persone • Nelle spa solo se vi è altra causa ex art. 2437 • Se la scissione non è proporzionale

  34. Tutele per gli obbligazionisti • Obbligo di rimborso se la società risultante dalla fusione non è per azioni • Offerta di conversione agli obbligazioni • Garanzia di equivalenti diritti salva l’approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti

  35. Rapporto di cambio [1] FUSIONE PER INCORPORAZIONE SCISSIONE PER INCORPORAZIONE x 60% y 40% w 30% z 70% x 60% y 40% w 30% z 70% Società A Società B Società A1 + A2 Società B Società B y x Società B (+A2) w x y w z z A fronte del trasferimento a B del patrimonio di A - totale nella fusione, parziale nella scissione – B emette capitale sociale da attribuire ai soci di A

  36. Rapporto di cambio [2] Capitale da emettere a servizio della fusione PNEA : PNEB = x : CSB 30.000 : 60.000 = x : 10.000 Capitale da assegnare ai soci di A 5.000 euro (*)In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito

  37. Rapporto di cambio [3] Rapporto di cambio (UA :UB) 60 : 6 = 10 : 1 I soci di “A” ricevono 10 azioni ogni azione posseduta

  38. Rapporto di cambio [4] Capitale da emettere a servizio della fusione PNEB : PNEA = x : CSA 60.000 : 30.000 = x : 500 Capitale da assegnare ai soci di B 1.000 euro

  39. Rapporto di cambio [5] Rapporto di cambio (UB :UA) 6 : 60 = 1 : 10 I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 10 possedute

  40. Rapporto di cambio [6] SCISSIONE IN UNA NUOVA SOCIETà FUSIONE PER UNIONE x y w z x y x y Società A Società B Società A Società B Società C Società C A1 + B1 x y w z x y w z A fronte del trasferimento a C del patrimonio di A e di B - totale nella fusione, parziale nella scissione – C emette capitale sociale da attribuire ai soci di A e di B

  41. Rapporto di cambio [7] Capitale da emettere a servizio della fusione 3.000 azioni da 10 euro (*)In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito

  42. Rapporto di cambio [8] Rapporto di cambio in A (NC :NA) 1.000 : 500 = 2 : 1 I soci di “A” ricevono 2 azione ogni una posseduta Rapporto di cambio in A (NC :NB) 2.000 : 10.000 = 1: 5 I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 5 possedute

  43. Fusione – valutazione • Valutazione dei complessi aziendali • Valutazione relativa dei complessi aziendali • Valore relativo delle stime • Criteri uniformi di valutazione • Medesimo approccio scientifico alla valutazione • Capitale economico del soggetto che risulta a seguito della fusione • Ripartizione alle singole società in base al loro valore • Assegnato all’incorporata • Proporzionale ai benefici trasferiti attraverso la fusione • Valutazione stand alone • Premio di maggioranza • La prassi normalmente lo esclude • Criteri di stima • Utilizzo di più criteri • Metodi di controllo

  44. Fusione – valutazione (segue) • Valutazione dei complessi aziendali • Elementi di natura fiscale • Imposte differite • Perdite pregresse • Altri elementi • Categorie di azioni • Godimento dei titoli • Premio di quotazione • Obbligazioni convertibili o aumenti di capitale • Ipotesi di conversione (fullydilution) • Con proprie azioni Maggior numero di azioni • Con azioni di terzi Minori azioni in portafoglio Debito per acquisto sul mercato • Ipotesi di non conversione

  45. Scissione – valutazione • Valutazione dei complessi aziendali • Particolarità legate alla definizione del ramo • La valutazione dei complessi aziendali ha una duplice finalità: • Rilevanza interna: rapporto di concambio e attribuzione delle attività non assegnate • Rilevanza esterna: responsabilità sussidiaria • Valutazione in caso di costituzione di nuove società • Problematiche semplificate (principalmente esterne) • Salvo che la scissione sia non proporzionale

More Related