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LA RIFORMA MONTI - FORNERO Le interpretazioni, i chiarimenti e qualche opportunità da conoscere

LA RIFORMA MONTI - FORNERO Le interpretazioni, i chiarimenti e qualche opportunità da conoscere Verona, 23 febbraio 2013. A cura dott.ssa Eliana Brugnoli . RIFORMA PENSIONI 2012. DL 6 dicembre 2011, n. 201 – Articolo 24 – convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

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LA RIFORMA MONTI - FORNERO Le interpretazioni, i chiarimenti e qualche opportunità da conoscere

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  1. LA RIFORMA MONTI - FORNERO Le interpretazioni, i chiarimenti e qualche opportunità da conoscere Verona, 23 febbraio 2013 A cura dott.ssa Eliana Brugnoli

  2. RIFORMA PENSIONI 2012 • DL 6 dicembre 2011, n. 201 – Articolo 24 – convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 • Decreto ministero economia e finanze 6 dicembre 2011 • DL 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 • Circolari INPS nn. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012, e n. 16 del 1 febbraio 2013 • messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013

  3. Alcuni argomenti • Modifica del sistema di calcolo della pensione • Proseguimento dell’attività lavorativa e coefficienti di trasformazione • Modifica dei criteri di accesso al pensionamento

  4. Modifica del sistema di calcolo della pensione APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI a partire dal 2012 con il metodo del PRO-RATA

  5. SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE PRIMA DELLA RIFORMA • Retributivo/reddituale per i soggetti con 18 anni di contributi al 31.12.95; • Misto per i soggetti con meno di 18 anni di contributi al 31.12.95; • Contributivo per i soggetti non assicurati al 31.12.95.

  6. SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE POST RIFORMA SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI anche per i soggetti che al 31.12.95 avevano 18 anni di contributi ai quali si applicava l’intero SISTEMA RETRIBUTIVO. DAL 2012 la QUOTA di PENSIONE relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla stessa data è determinata in pro rata con il SISTEMA CONTRIBUTIVO

  7. PRO RATA SISTEMA MISTO • Soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.95: • SISTEMA RETRIBUTIVO per le anzianità contributive maturate fino al 2011 • SISTEMA CONTRIBUTIVO per le anzianità contributive maturate dal 2012 • Beneficio immediato per chi al 31/12/2011 aveva raggiunto la max anzianità di 40 anni e prosegue l’attività lavorativa post 2011

  8. PRO RATA SISTEMA MISTO • Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.95 il sistema misto pro rata • VA APPLICATO ANCHE • AI SUPPLEMENTI DI PENSIONE • ALLE MAGGIORAZIONI DELLE PENSIONI DI INABILITÀ CON DECORRENZA 1° febbraio 2012

  9. Proseguimento dell’attività lavorativa coefficienti di trasformazione • La pensione di vecchiaia si può conseguire all’età prevista come requisito minimo previa cessazione dell’attività lavorativa dipendente. • Il proseguimento dell’attività lavorativa è INCENTIVATO dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni adeguati alla speranza di vita (*). • Il divieto di licenziamento è esteso fino alla suddetta età. • (*) Con effetto dal 2013 i coefficienti di trasformazione sono stati adeguati

  10. VECCHIE PENSIONIprima della riforma MONTI • VECCHIE PENSIONI • SOGGETTI ASSICURATI al 31.12.95 ai quali si applicavano i sistemi retributivo e misto prima della riforma MONTI: • Pensione di VECCHIAIA • Pensione di ANZIANITÀ • SOGGETTI NON ASSICURATI al 31.12.95 • Pensione di VECCHIAIA nel sistema contributivo

  11. Pensione di VECCHIAIA prima della riforma MONTI • REQUISITI • età pensionabile • 60 anni per le donne • 65 anni per gli uomini • 20 anni di contributi • Per le donne pubbliche dipendenti iscritte a Fondi esclusivi: • 61 anni di età nel 2010 e nel 2011; 65 anni di età dal 2012.

  12. Pensione di ANZIANITA’ prima della riforma MONTI • Requisiti • Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e 60 anni di età quota 96 (dal 2013 + 1) • Lavoratori autonomi: 35 anni di contributi 61 anni di età quota 97 (dal 2013 + 1) • TUTTI 40 anni di contributi • 57 anni e 35 anni di contribuzione per le DONNE che optano per il sistema di calcolo contributivo (fino al 2015)

  13. Pensione di VECCHIAIA nel sistema contributivo prima della riforma MONTI • Requisiti • Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età quota 96; • Lavoratori autonomi : 35 anni di contributi e almeno 61 anni di età quota 97 • TUTTI • 40 anni di contributi • 5 anni di contributi effettivi: 60 anni di età per le donne; 65 anni di età per gli uomini • (se di età inferiore a 65 importo pensione non inferiore ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale)

  14. PRIMA DELLA RIFORMA MONTI LE MANOVRE 2011 (e altri provvedimenti) • PRIMA DELLA RIFORMA MONTI • le MANOVRE 2011 (e altri provvedimenti) avevano già modificato l’età pensionabile per le DONNE con effetto dal 2014; • PER TUTTI avevano previsto dal 2013 l’innalzamento di 3 mesi dei requisiti anagrafici (speranza di vita) • avevano ALLUNGATO la finestra per l’accesso a pensione con 40 anni di contributi; • avevano SPOSTATO di un anno la finestra per l’accesso a pensione del personale scolastico.

  15. ADEGUAMENTO DEI REQUISITIALL’AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA • TUTTI i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento; • Il requisito di contribuzione per l’accesso a pensione INDIPENDENTEMENTE dall’età; • Il requisito della QUOTA (rimasto solo per gli usuranti) • SONO ADEGUATI • sulla base dell’incremento della speranza di vita • registrata dall’ISTAT • L’adeguamento avverrà con cadenza triennale fino al 2019 biennale dopo il 2019. • Per il 2013 il decreto 6.12.2011 ha fissato l’incremento in 3 mesi e 0,3 per la quota

  16. Norma di salvaguardia • CHI • al 31 dicembre 2011 ha maturato i requisisti anagrafici e contributivi per il DIRITTO all’accesso: • del trattamento pensionistico di vecchiaia • del trattamento pensionistico di anzianità • della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo • consegue il DIRITTO alla PRESTAZIONE PENSIONISTICA secondo le vecchie norme anche se la finestra non si era ancora aperta

  17. Norma di salvaguardia Può chiedere all’Ente previdenziale la certificazione del DIRITTO a PENSIONE. La certificazione non ha natura costitutiva del DIRITTO a pensione ma solo dichiarativa Può accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra Può accedere anche con le nuove regole se più favorevoli

  18. DAL 1° GENNAIO 2012 L’accesso al pensionamento avviene solo con i sistemi misto e contributivo PER I SOGGETTI CHE MATURANO I REQUISITI dal 1° gennaio 2012.

  19. NUOVE PENSIONI Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di anzianità SONO SOSTITUITE DA pensione di vecchiaia e pensione anticipata

  20. Modifiche sull’accesso al pensionamento • SOSTITUZIONE delle vecchie con nuove prestazioni che prevedono: • età pensionabile più elevata • requisiti di contribuzione più elevati per l’accesso a pensione indipendentemente dall’età • EQUIPARAZIONE tra categorie di lavoratori: • tra donne e uomini • tra dipendenti e autonomi • tra vecchi e nuovi assicurati • Sono previste alcune norme di salvaguardia eccezionali per i soli lavoratori dipendenti del settore privato: rileva lo status del lavoratore alla data del 28 dicembre 2011.

  21. FACOLTA’ DI OPZIONE dal 1°/01/2012 al sistema contributivo ai fini del DIRITTO a pensione • L’OPZIONE al sistema contributivo non prevede, allo stato, l’applicazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici previsti in tale sistema. • Per le NUOVE PENSIONI sono previste REGOLE identiche tranne per alcune SPECIFICHE modalità di pensionamento previste per coloro che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996. • Le SPECIFICHE modalità di pensionamento previste per coloro che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti optanti in quanto lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

  22. L’opzione per il sistema di calcolo contributivo • Destinatari • Soggetti per i quali sussistono contemporaneamente le • seguenti condizioni: • anzianità contributiva di 15 anni di cui 5 dopo il 1995 • anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 1995 (tale condizione non sussiste per chi ha esercitato l’opzione entro il 1° ottobre 2001)

  23. Il sistema di calcolo contributivo • Effetti dell’opzione prima della legge n. 214/2011 • Applicazione delle regole del calcolo contributivo • Applicazione della disciplina specifica delle pensioni “contributive” ed in particolare: • requisiti di accesso • massimale contributivo

  24. Il sistema di calcolo contributivo Disciplina specifica per pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo Requisiti di maggior favore per l’accesso alla pensione di vecchiaia Applicazione del massimale contributivo (per il 2013 pari a 99.034 euro) Inapplicabilità delle norme sull’integrazione al trattamento minimo Accrediti figurativi per periodi di assistenza a figli, genitori o coniugi Anticipo dell’età di pensione per le madri (4 mesi per ogni figlio fino a 1 anno) o in alternativa incremento del coefficiente di trasformazione (1 anno ogni 2 figli, 2 anni per 3 o più figli

  25. Il sistema di calcolo contributivo Effetti dell’opzione dopo la legge n. 214/2011 Applicazione delle regole del calcolo contributivo Applicazione della disciplina specifica delle pensioni “contributive”. Non è applicabile la disciplina relativa ai requisiti di accesso delle “pensioni contributive” (articolo 24, comma 7, ultimo periodo legge n. 214/2011)

  26. NUOVE PENSIONI Esclusivamente PER I SOGGETTI CHE MATURANO I REQUISITI dal 1° gennaio 2012 sono soppresse le FINESTRE. La pensione potrà avere decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Vi sono SOGGETTI per i quali la nuova disciplina risulta più favorevole.

  27. PENSIONE DI VECCHIAIA Qualora alla prima decorrenza utile del 2021 l’età di pensionamento sia inferiore ai 67 anni, il decreto direttoriale dell’anno 2020 dovrà prevedere l’incremento dei requisiti al fine di raggiungere l’età effettiva di pensionamento a 67 anni nell’anno 2021. Se le ipotesi sulla speranza di vita saranno confermate l’incremento non sarà necessario.

  28. PENSIONE DI VECCHIAIA • Altri requisiti: • 20 anni di anzianità contributiva per tutti: sia iscritti ante 1996 che post 1995 • Per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 è richiesto che l’importo minimo sia pari a 1,5 l’importo dell’Assegno Sociale (per il 2013 442,30 X 1,5 = 663,45 euro) • Per tali soggetti si prescinde dall’IMPORTO MINIMO in presenza di 70 anni di età ferma restando un’anzianità contributiva EFFETTIVA di CINQUE anni

  29. PENSIONE DI VECCHIAIA • Nuovo requisito anagrafico e abolizione delle finestre • EFFETTI • UGUALE per i lavoratori dipendenti • l’abolizione delle finestre è inglobata (quasi sempre) nel più elevato requisito anagrafico; • MEGLIO per i lavoratori autonomi • l’abolizione delle finestre nonostante il più elevato requisito anagrafico determina un vantaggio • PEGGIO per le DONNE • il MAGGIOR requisito anagrafico «AL NETTO» dell’abolizione delle finestre determina effetti negativi per tutte, più pesanti per le autonome

  30. PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 • Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici • a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima: • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi* • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi* • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 3 mesi** • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** • Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. • **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122

  31. PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 • b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione • separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: • dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 63 anni e 6 mesi • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi* • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi* • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi** • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** • Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. • **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  32. PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 • c) per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni: • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi* • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** • Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. • **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  33. PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012 • d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi* • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi** • Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. • **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  34. NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis) In presenza di 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012 possono acquisire la pensione a 64 anni di età se ciò è più favorevole rispetto alla normale disciplina. ATTENZIONE Condizione indispensabile è svolgere attività di lavoro dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011.

  35. NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis) Anche al “requisito” dei 64 anni si applica l’elevazione pari all’incremento della speranza di vita. Il requisito dei 64 anni di età se maturato dopo il 2012 diventa di 64 e 3 mesi se maturati entro il 2015, presumibilmente 64 e 7 mesi se maturati dopo.

  36. PENSIONE DI VECCHIAIA Raccordo tra VECCHIA e NUOVA disciplina • Vigenza delle diverse modalità di accesso al pensionamento • SI • DEROGHE per il requisito di ETÀ articolo 1, D.Lgs. n. 503/92: invalidi all’80% e non vedenti • SI • DEROGHE per il requisito di CONTRIBUZIONE articolo 2, D.Lgs. n. 503/92: • autorizzati ai V.V. ante 1992 • 15 anni di contributi al 31.12.92 • 25 anni di assicurazione e 10 di lavoro con meno di 52 settimane di lavoro • non vedenti

  37. Requisito anagrafico per i lavoratori non vedenti e per i soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% (articolo 24, comma 6) Per i lavoratori non vedenti e per i soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e/o misto. Il predetto requisito anagrafico è da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. Relativamente ai soggetti non vedenti, per quanto concerne il requisito di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 258 del 1952 e dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs n. 503 del 1992, fermo restando il requisito minimo di 20 anni di contribuzione. Nell'ex IPOST, come nell'ex INPDAP, le deroghe del d.lgs. 503 del 1992 relative ai non vedenti ed agli invalidi dell'80% non trovano applicazione. (DA VERIFICARE!!!!)

  38. INCIDENZA della nuova disciplina sugli altri ISTITUTI • nei casi in cui al 31.12.2011 non sia stata maturata l’età pensionabile • ai fini • della trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia • della pensione supplementare • del supplemento di pensione al biennio • del ripristino della pensione di invalidità sospesa • ha rilevanza la NUOVA età pensionabile

  39. PENSIONE ANTICIPATA Senza requisito di età: per TUTTI (comma 10) Con requisito di età (63): per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 (comma 11)

  40. PENSIONE ANTICIPATA PER TUTTI l’accesso a pensione PRIMA dell’età pensionabile è consentito SOLO in presenza di un’anzianità contributiva , da adeguare alla speranza di vita, pari a :

  41. PENSIONE ANTICIPATA (1) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (2) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  42. PENSIONE ANTICIPATA (comma 10) Requisito di contribuzione Quale contribuzione nei sistemi misto econtributivo

  43. NORMA ECCEZIONALE per i lavoratori dipendenti del settore PRIVATO I lavoratori dipendenti del settore privato in presenza di 35 anni di contributi e 60 anni di età e quota 96 entro il 31 dicembre 2012 possono acquisire la pensione all’età di 64 anni (anche nel corso del 2012). In caso di contribuzione mista : 35 anni di contributi e 61 anni di età e quota 97. Ai predetti requisiti si applica l’adeguamento alla speranza di vita. ATTENZIONE Condizione indispensabile è svolgere attività di lavoro dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011.

  44. PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): PENALIZZAZIONI • Sulle pensioni liquidate con il sistema misto prima dei 62 anni di età si applica una riduzione % sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo per gli anni di anticipo di pensionamento rispetto ai 62 anni: • 1% per i primi due anni; • 2% per ogni anno oltre il secondo. • Per le frazioni di anno la % è proporzionata.

  45. PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): PENALIZZAZIONI • Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva: • pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; • inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

  46. PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): penalizzazioni: esclusioni(comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012) • La penalizzazione NON si applica ai soggetti che entro il 2017 maturano il requisito esclusivamente con i contributi derivanti da: • lavoro effettivo • periodi di astensione obbligatoria per maternità (tranne quella al di fuori del rapporto di lavoro) • servizio militare • malattia e infortunio • cassa integrazione ordinaria (CIGO) • contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962

  47. PENSIONE ANTICIPATA (comma 11) • ESCLUSIVAMENTE • per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 • REQUISITI • 63 anni di età adeguati alla speranza di vita • 20 anni di contribuzione EFFETTIVA • importo minimo pari a 2,8 quello dell’Assegno Sociale • (per il 2012 442,30 X 2,8 = 1.238,44 euro)

  48. PENSIONE ANTICIPATA (comma 11) ESCLUSIVAMENTE per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 REQUISITO ANAGRAFICO + INCREMENTO SPERANZA DI VITA

  49. Soggetti che mantengono la disciplina precedente • Soggetti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 2011 per l’accesso al trattamento pensionistico. • Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 24, commi da 6 a 11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010. • Lavoratrici che accedono al regime sperimentale entro il 2015 • Dipendenti con almeno 57 anni e autonome con almeno 58 anni con 35 anni di contributi (+ adeguamento speranza di vita) che optino per il sistema di calcolo contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

  50. Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime – nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 • a) lavoratori collocati in mobilità per accordi intervenuti anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità; • b) lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; • c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età (comma 2-quater del decreto legge n. 216 convertito dalla legge n. 14 del 2012), ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame.

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