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RESPONSABILITA' E DELEGHE NEI SOGGETTI DELLE SOCIETA'

Avvocato Pietro Domenichini Modena, 9 Ottobre 2008. RESPONSABILITA' E DELEGHE NEI SOGGETTI DELLE SOCIETA'. La società in nome collettivo. È una società di persone lucrativa in cui tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.) ‏

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RESPONSABILITA' E DELEGHE NEI SOGGETTI DELLE SOCIETA'

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  1. Avvocato Pietro Domenichini Modena, 9 Ottobre 2008 RESPONSABILITA' E DELEGHE NEI SOGGETTI DELLE SOCIETA'

  2. La società in nome collettivo • È una società di persone lucrativa in cui tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.)‏ • S.n.c. Regolare: è quella iscritta nel registro delle imprese • S.n.c. Irregolare: è quella non iscritta nel registro delle imprese.

  3. La società in nome collettivo • La S.n.c. Regolare, pur non avendo personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle persone dei soci • Essa ha anche una autonomia patrimoniale: il suo patrimonio è la garanzia primaria delle obbligazioni sociali, e distinto da quello dei soci, e non può essere intaccato dai creditori particolari di questi • Sia nella S.n.c. Regolare che in quella irregolare i soci hanno una responsabilità patrimoniale illimitata e solidale per le obbligazioni sociali • Nella S.n.c. Tutti i soci sono amministratori, salvo diversa pattuizione, per cui può essere amministratore uno solo dei soci o anche un soggetto terzo. • La S.n.c. Che esercita una attività commerciale è soggetta a fallimento: in tal caso tutti i soci vengono dichiarati falliti

  4. La società in nome collettivo Amministratori • Se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. • I soci, nell'atto costitutivo, possono rinunciare al loro diritto di amministrare, introducendo delle regole che disciplinano la nomina e il funzionamento delle cariche amministrative. In tal caso la disciplina di legge ha carattere suppletivo ed integrativo rispetto alla volontà dei soci

  5. La società in nome collettivoNomina degli Amministratori • L'atto costitutivo può attribuire l'amministrazione della s.n.c. ad alcuni soci indicati nell'atto costitutivo o nell'atto separato • L'atto costitutivo può attribuire l'amministrazione anche ad un solo socio amministratore, ad un terzo (non diventa socio né personalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali) e, per alcuni, ad una società..

  6. La Società in nome collettivoCompetenze degli amministratoriPoteri • Potere di gestione e rappresentanza: tutti i soci di s.n.c. in quanto amministratori, hanno sia il potere di gestione, interno alla società (ordinaria e straordinaria amministrazione), che il potere di rappresentanza che riguarda i rapporti tra la società ed i terzi. • La rappresentanza può essere: a) negoziale o sostanziale, intesa come capacità di acquistare diritti ed assumere obbligazioni verso i terzi. b) Processuale, intesa come capacità di stare in giudizio sia attiva che passiva.

  7. La società in nome collettivopubblicità e limiti della rappresentanza • Gli amministratori dotati di rappresentanza devono iscrivere le limitazioni al potere rappresentativo e le eventuali modifiche presso il Registro delle Imprese. • Gli atti posti in essere da una persona fisica in nome della società in assenza di un qualsiasi potere rappresentativo o dal rappresentante della società che eccede i limiti dei poteri, sono da considerarsi inefficaci nei confronti della società, salva ratifica successiva che ha effetto retroattivo.

  8. La società in nome collettivoDelega dei poteri • Gli amministratori possono delegare sia i poteri di gestione sia quelli di rappresentanza, col limite generale secondo cui non si possono delegare poteri maggiori o diversi da quelli che sono stati loro attribuiti e con limiti particolari. • DELEGA DELLA GESTIONE: L'atto costitutivo può consentire la delega a soci non amministratori o a terzi di alcuni atti di gestione della società. Non possono però in alcun caso essere delegate la tenuta delle scritture contabili e l'assolvimento degli obblighi pubblicitari della società.

  9. La società in nome collettivoDelega dei poteri • DELEGA DELLA RAPPRESENTANZA: L'amministratore con poteri di rappresentanza può conferire ad uno o più soci non amministratori o anche a terzi un mandato con rappresentanza per il compimento di determinate operazioni, a condizione che i poteri siano limitati ad alcuni atti espressamente indicati nella procura, o a condizione che gli amministratori mandanti possano, in qualunque momento, interferire e, se del caso, opporsi alle operazioni del mandatario. Gli amministratori mandanti rispondono personalmente per le attività degliincaricati.

  10. La società in nome collettivomodalità di esercizio dei poteri • Modello legale : amministrazione disgiuntiva. • Ciascun socio amministratore ha sia il potere di gestione che quello di rappresentanza ed è legittimato a compiere tutte le operazioni che ritiene utili nell'interesse della società, da solo e di sua iniziativa, senza bisogno del consenso degli altri, non avendo alcun obbligo di informazione preventiva. • Limiti: diritto di opposizione o di veto degli altri amministratori, proponibile fino a quando l'atto amministrativo non è stato compiuto

  11. La società in nome collettivo modalità di esercizio del potere • Modelli convenzionali: amministrazione congiuntiva. • L'amministrazione congiuntiva impone il consenso dell'unanimità oppure della maggioranza dei soci amministratori per il compimento degli atti d'amministrazione, ad eccezione degli atti urgenti, cioè quelli necessari ad evitare un danno o un pregiudizio anche non grave alla società.

  12. La società in nome collettivoResponsabilità degli amministratori • L'esercizio o il mancato esercizio dei doveri degli amministratori può essere fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale. La civile può essere fatta valere nei loro confronti dalla società, dal singolo socio e dai terzi in genere o anche dal singolo creditore sociale. La responsabilità amministrativa riguarda invece l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese e l'impedito controllo senza danno per i soci. La responsabilità penale riguarda i reati specificamente connessi all'esercizio delle funzioni di amministratore.

  13. La società in nome collettivoresponsabilità civile • Responsabilità verso la società: gli amministratori sono solidamente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, e per gli atti compiuti in violazione dei limiti posti all'attività di rappresentante della società. • La responsabilità è solidale anche in caso di amministrazione disgiuntiva, in quanto ciascun amministratore ha il compito di vigilare con diligenza sul comportamento degli altri amministratori (potere di opposizione).

  14. La società in nome collettivoresponsabilità civile • Soggetti legittimati a promuovere l'azione giudiziale al fine di ottenere la condanna degli amministratori al risarcimento dei danni: • - i soci amministratori non inadempienti che abbiano la rappresentanza legale della società • - i nuovi amministratori della società che abbiano la rappresentanza processuale della società • - i liquidatori della società • -il curatore fallimentare

  15. La società in nome collettivoresponsabilità civile • Responsabilità verso il singolo socio e verso terzi:il singolo socio e i terzi in generale possono agire nei confronti degli amministratori per chiedere il risarcimento dei danni causati in via diretta ed immediata al loro patrimonio da atti colposi o dolosi degli amministratori. • Responsabilità verso i creditori sociali: il creditore sociale può agire nei confronti della società con un'azione di responsabilità per danni ingiusti causati al proprio patrimonio da un fatto doloso o colposo degli amministratori. L'azione dei creditori è autonoma rispetto alla azione di responsabilità spettante alla società

  16. La società in nome collettivoResponsabilità amministrativa • Ipotesi: Impedito controllo senza danno dei soci (art. 2625 comma 1° c.c.)‏ • Sanzione: 10.329 • Ipotesi: omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese (art. 2630 c.c. Sanzione: da 206 a 2.065

  17. La società in nome collettivoresponsabilità penale per gli amministratori • La responsabilità penale degli amministratori è disciplinata dai seguenti articoli del codice civile: • Artt. 2621-2622 false comunicazioni sociali • Autori del reato: Amministratori, Direttori generali, Sindaci, Liquidatori. • Sono previste due autonome fattispecie di reato a seconda che il fatto cagioni o meno un danno patrimoniale ai soci o ai creditori • Sanzioni: senza danno per soci e/o creditori: arresto fino ad un anno e sei mesi • Con danno: reclusione da sei mesi a tre anni

  18. La società in nome collettivoresponsabilità penale per gli amministratori • Art. 2625 comma 2°- Impedito controllo in danno ai soci • Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci. • Sanzione: reclusione fino ad un anno

  19. La società in nome collettivoresponsabilità penale per gli amministratori • Art. 2626 c.c.- Indebita restituzione dei conferimenti • Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, palesemente o sotto forme simulate, restituiscono i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. • Sanzione: Reclusione fino ad un anno

  20. La società in nome collettivoresponsabilità penale per gli amministratori • Art. 2627 c.c.- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve • Sono puniti gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. • Sanzione:arresto fino ad un anno salvo che il fatto costituisca reato più grave

  21. La società in nome collettivoresponsabilità penale per gli amministratori • Art. 2629 c.c – operazioni in pregiudizio dei creditori in caso di fusione o scissione • Sono puniti, a querela della persona offesa, i componenti dell'organo amministrativo che eseguono la fusione (o la scissione) senza rispettare il termine di due mesi dall'iscrizione, o in caso di opposizione di uno o più creditori, senza l'autorizzazione del Tribunale o senza prestare la garanzia che subordina tale autorizzazione • Sanzione: reclusione da sei mesi a tre anni

  22. La società in nome collettivoresponsabilità penale per gli amministratori • Art. 2632 c.c – formazione fittizia del capitale • Attraverso tali condotte:- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale • -sottoscrizione reciproca di azioni o quote • - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti • Sanzione: Reclusione fino ad un anno

  23. La società in nome collettivoresponsabilità penale per gli amministratori • Art. 2634 c.c.- infedeltà patrimoniale • La legge punisce amministratori, direttori generali e liquidatori che, in conflitto di interessi, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali o dei beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, con lo scopo di procurare a sé o ad altri una lesione al patrimonio della società o dei terzi • Sanzione:Reclusione da sei mesi a tre anni

  24. La società in nome collettivoresponsabilità penale per gli amministratori • Art. 2635 c.c. - infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità • Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, se da ciò deriva un danno per la società • Sanzione: Reclusione sino a tre anni

  25. La società in nome collettivoResponsabilità penale • Art. 2638 c.c.- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza • Sono puniti i componenti dell'organo amministrativo, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori che espongono alle autorità pubbliche di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero • Occultano con altri mezzi fraudolenti i fatti che avrebbero dovuto comunicare • Sanzione: Reclusione da uno a quattro anni

  26. La società in nome collettivoResponsabilità penale • Art. 622 comma 2° c.p.- rivelazione di segreto professionale • Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che, avendo notizia di un segreto a causa del proprio stato o ufficio, lo rivelano senza giusta causa o lo impiegano a proprio o altrui profitto. Per l'integrazione del reato è necessario che sia cagionato un danno patrimoniale per la società o i terzi • Sanzione: Reclusione fino ad un anno e multa da 30 a 516 euro, aumentata fino ad un terzo

  27. La società in accomandita semplice • La società in accomandita semplice (s.a.s.) ha due categorie di soci (art. 2313 c.c.)‏ • - gli accomandatari ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali (come soci di s.n.c.)‏ • - gli accomandanti che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si ingeriscano nell'amministrazione della società

  28. La società in accomandita semplice • S.a.s. Regolare quando il contratto sociale viene iscritto nel Registro delle imprese • S.a.s irregolare quando il contratto sociale non viene iscritto nel Registro delle imprese • Si applica alla s.a.s regolare ed irregolare la disciplina prevista per la s.n.c. Regolare ed irregolare, ad eccezione di alcune norme particolari (da art. 2313 a 2324 c.c.)‏

  29. La società in accomandita sempliceGli accomandatari • Per legge tutti gli accomandatari sono amministratori della s.a.s • L'atto costitutivo può affidare l'amministrazione della società ad uno solo o ad alcuni di essi, oppure può rinviare ad un atto separato che nomini gli accomandatari-amministratori. In tal caso è necessario il consenso unanime degli accomandatari e l'approvazione di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto

  30. La società in accomandita sempliceaccomandatari • Agli accomandatari-amministratori, salve alcune particolarità di disciplina riguardanti la cessazione, la circolazione della quota e il divieto di concorrenza, sono generalmente applicabili le regole dettate per gli amministratori di s.n.c. Riguardanti i poteri, le modalità del loro esercizio, gli obblighi e i divieti ed il compenso • La loro responsabilità, identica a quella gravante sui soci di s.n.c, è illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale

  31. La società in accomandita sempliceaccomandatari • Sono responsabili dal punto di vista civile, penale ed amministrativo secondo le regole esaminate per la s.n.c

  32. La società in accomandita sempliceaccomandanti • In linea di principio i soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione della società. • Possono tuttavia trattare o concludere affari in nome della società o compiere altre particolari attività solo se muniti di procura speciale. • Ciascun accomandante è responsabile per le obbligazioni sociali limitatamente al conferimento effettuato in società (art. 2313 c.c.)‏ • Perde tale beneficio quando viola il divieto di ingerenza nell'amministrazione e quando consente l'inserimento del proprio nome nella regione sociale

  33. La società in accomandita sempliceaccomandanti • Divieto di ingerenza ex art. 2320 c.c. Comma 1° • L'accomandante non può compiere atti di amministrazione interna né atti di rappresentanza altrimenti incorre in tre gravi conseguenze: • Perde la sua responsabilità limitata, è assoggettabile al fallimento e può essere escluso dalla società; • Nonostante l'estensione della responsabilità, il socio accomandante non diventa amministratore

  34. La società in accomandita sempliceaccomandanti • Attività dell'accomandante: • Atti compiuti in forza di procura speciale • Rilascio di autorizzazioni ai soci accomandatari prima di compiere determinate operazioni, se previsto nell'atto costitutivo • Rilascio di pareri se prescritto nell'atto costitutivo • Prestazione d'opera a favore della società (mai qualifica di institore e di direttore generale)‏ • Atti urgenti

  35. La società in accomandita sempliceaccomandanti • Diritti degli accomandanti: • Partecipazione alle decisioni • Diritti di comunicazione e controllo • Diritto di agire in giudizio per la revoca giudiziale di un amministratore per giusta causa, per impugnare il bilancio per falsità o illegittimità, se l'accomandante subisce un danno per comportamento doloso o colposo dell'accomandatario-socio • Diritto agli utili • Svolgere attività in concorrenza della società

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