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Cuneo 12 marzo 2009

Cuneo 12 marzo 2009. Le novità del mod. 770/2009 semplificato Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale La gestione delle detrazioni d’imposta Il bonus straordinario e gli adempimenti del sostituto d’imposta La detassazione degli straordinari

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Cuneo 12 marzo 2009

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Presentation Transcript


  1. Cuneo12 marzo 2009 • Le novità del mod. 770/2009 semplificato • Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale • La gestione delle detrazioni d’imposta • Il bonus straordinario e gli adempimenti del sostituto d’imposta • La detassazione degli straordinari • Destinazione del TFR: gli adempimenti all’atto dell’assunzione • Il contratto a termine e il limite dei 36 mesi • Orario di lavoro e le ultime flessibilità • Sicurezza: proroghe Gabriele Bonati

  2. Le novità del mod. 770/2009 semplificato

  3. Novità modello 770/2009 • L’Agenzia delle entrate, con due provvedimenti del 15 gennaio 2009 (pubblicati, a norma dell’art. 1, c. 361, della L. 244/2007, nell’apposita sezione del sito internet dell’agenzia dell’entrate) ha definitivamente approvato la dichiarazione del sostituto d’imposta 2009 (redditi 2008) – modello 770/semplificato e modello 770/ordinario e relative istruzioni per la compilazione. G.Bonati

  4. Novità modello 770/2009 Termine di presentazione– Il termine per la presentazione telematica della dichiarazione è stato fissato, in via strutturale, al 31 luglio (art. 42, D.L. 207/2008 (L. 14/2009) G.Bonati

  5. Novità modello 770/2009 Dall’esame del tracciato e relative istruzioni approvati, emergono, oltre a quelle già evidenziate e utilizzate per la certificazione CUD/2009 (detrazioni, detassazione, ecc., che trovano chiaramente collocazione anche nel mod. 770, comprese alcune informazioni riportate nelle annotazione che nel modello 770 devono essere riportate in appositi punti), le seguenti novità: frontespizio: Nella sezione tipo dichiarazione è prevista una nuova casella “correttiva/integrativa parziale” da barrare qualora venga trasmessa una dichiarazione correttiva nei termini ovvero integrativa oltre i termini che contiene le sole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. Nella sezione redazione della dichiarazione è stata aggiunta la casella per la trasmissione del prospetto SV (dettaglio dei versamenti relativi alle addizionali all’IRPEF comunali); G.Bonati

  6. Novità modello 770/2009 comunicazioni dati lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale: lo spazio dati relativi al coniuge e ai familiari a carico (punti da 256 a 275) quest’anno dovrà essere obbligatoriamente compilato compresi i punti riguardanti i codici fiscali dei familiari a carico; nella sezione assistenza fiscale occorrerà, quest’anno, tenere distinti i dati IRPEF, saldo e acconti e addizionali, rispettivamente per dichiarante e coniuge dichiarante avendo cura altresì di riportare quanto effettivamente trattenuto (dichiarante più coniuge) nelle nuove caselle appositamente istituite; comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: tra i codici che identificano le causali di pagamento dei compensi, quest’anno viene inserito un nuovo codice “O” riferito alle prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata; G.Bonati

  7. Novità modello 770/2009 prospetto “SS” dati riassuntivi: occorrerà fornire i dati riassuntivi anche per quanto riguarda la detassazione degli straordinari e degli emolumenti di produttività (ritenute operate e ritenute sospese); prospetto “ST” ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive: il prospetto, quest’anno è composto da due sezioni: sezione “I Erario” nella quale riportare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti (modello F24 sezione erario) relativi alle citate ritenute e imposte sostitutive; sezione “II Addizionale Regionale” nella quale riportare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, e i relativi versamenti (modello F24, sezione regioni). Rispetto alla dichiarazione 2008 viene richiesto di indicare anche l’ammontare dell’eventuale versamento in eccesso (punto 4); G.Bonati

  8. Novità modello 770/2009 prospetto “SV” trattenute di addizionali comunali all’IRPEF: nuovo prospetto nel quale indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali e per assistenze fiscali nonché per esporre tutti i relativi versamenti. Le istruzioni precisano che l’esposizione dei dati deve essere effettuata, in forma aggregata nel senso che occorre prendere a riferimento la data di versamento. Pertanto tutte le addizionali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni; G.Bonati

  9. Novità modello 770/2009 prospetto “SX” riepilogo dei crediti e della compensazioni:è stato rivisto il tracciato nella parte relativa ai dettagli delle compensazioni, in particolare: le quote di competenza dell’erario vanno indicate al SX5; il credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell’entrata in vigore del D.M. 5.10.2007, utilizzato in compensazione nel corso del 2008, per la quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune, va esposto al rigo SX6; le quote di spettanza direttamente ai comuni e alle regioni vanno esposte nei righi da “SX7” a “SX30” avendo cura di compilare la colonna 1 riportando il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale regionale. Nella sezione riepilogo dei crediti sono presenti due nuovi righi per indicare il credito riconosciuto per le famiglie numerose (rigo 39) e il credito riconosciuto per canoni di locazione (rigo 40). G.Bonati

  10. Novità modello 770/2009 • Lo spostamento (in via definitiva) del termine al 31 luglio comporta altresì l’aver a disposizione il medesimo termine per accedere al ravvedimento operoso. Strumento che permette di sanare in modo agevolato gli errori nei versamenti. Si ricorda che dal 29-1-2009 la sanzione ridotta in caso di ravvedimento è così fissata (Ris. A.E. n. 43, 17-2-2-2009): • 2,50% (un dodicesimo del 30%), se la regolarizzazione interviene entro 30 giorni dalla data in cui è commessa la violazione; • 3,00% (un decimo del 30%), se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione di mod. 770 (quindi entro il 31-7). G.Bonati

  11. Denuncia mensile: proroga L’art. 42, c. 2, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009), ha stabilito che la denuncia mensile all’Agenzia delle Entrate dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli (c.d. EMENS contributivo/fiscale o 770 semplificato mensile), prevista dall’art. 44-bis del D.L 269/2003 (L. 326/2003), dovrà essere rese a decorrere dalle retribuzioni del mese di gennaio 2010 (prima scadenza 28 febbraio 2010). Lo stesso comma aggiunge che la dichiarazione mensile dovrà contenere anche le misure delle retribuzioni e dei versamenti eseguiti. G.Bonati

  12. Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale

  13. Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale I commi 7-quinquies e 7-sexies, dell’art. 42, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) hanno modificato alcune date legate ai percorsi dell’assistenza fiscale e stabiliscono che i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le trattenute e/o i rimborsi, derivanti dai modelli 730, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, abbandonando così il consolidato principio di cassa (“a partire dal mese di luglio”). G.Bonati

  14. La lettera a) del comma 7-quinquies sposta (strutturalmente) i seguenti termini: • CAF dipendenti: il termine per comunicare telematicamente all’agenzia delle entrate i risultati contabili dei modelli 730 (mod. 730-4) è spostato dal 25-6 al 30-6 (per l’anno 2009 interesserà solo i 730-4 destinati ai sostituti d’imposta residenti fiscalmente in una delle province individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23-1-2009); • Il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei mod. 730 elaborati è spostato anch’esso dal 25-6 al 30-6 (termine che vale anche per i professionisti abilitati ad elaborare i mod. 730). Per il solo anno 2009 il termine è ulteriormente differito al 15.7 (comma 7-sexies); • sostituti d’imposta (assistenza fiscale diretta): il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 elaborati direttamente è spostato dal 25-6 al 30-6; Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale G.Bonati

  15. La lettera b) del medesimo comma 7-quinquies provvede, invece, a modificare i termini e le modalità delle operazioni di conguaglio (trattenute e/o rimborsi) che devono osservare i sostituti d’imposta. • In particolare, il testo dell’art. 19 del D.M. 31.5.1999, n. 164, modificato dalla L. 14/2009, stabilisce che le somme a debito e/o a credito, risultanti dai modd. 730-4 (che i sostituti d’imposta riceveranno dai CAF/professionisti o direttamente dall’Agenzia delle Entrate se residenti in una provincia di cui al Decreto 23.1.2009) sono: • trattenute (se a debito) sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto relative alle stesse retribuzioni. In caso di incapienza della retribuzione si procederà a trattenere la quota residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga successivi (con l’interesse dello 0,40% mensile); Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale G.Bonati

  16. Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale • Rimborsate (se a credito) mediante una corrispondente riduzione delle trattenute dell’interessato sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto ovvero, in caso di insufficienti ritenute, il rimborso delle somme residue sarà effettuato nei mesi successivi utilizzando le relative ritenute d’acconto (in ogni caso entro il 31.12). • Il nuovo testo normativo ha quindi abbandonato, al fine di individuare la prima retribuzione utile per i conguagli, il principio di cassa (il testo precedente prevedeva che la trattenuta o il rimborso doveva essere effettuato “sulla retribuzione del mese di luglio”). G.Bonati

  17. Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale • Il cambiamento, si ritiene sia stato adottato (inevitabilmente) per il fatto che i sostituti d’imposta, per effetto dello spostamento al 30.6 del termine di presentazione da parte dei CAF all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei 730 elaborati (per il 2009, si ricorda solo quelli riservati ai sostituti d’imposta con domicilio fiscale in una provincia di cui al decreto 23.1.2009), potrebbero ricevere i dati per i conguagli in busta paga entro il 10.7 (l’Agenzia delle entrate ha tempo 10 giorni per trasmettere ai sostituti d’imposta i 730-4 ricevuti dai CAF). • Conseguentemente, da quest’anno, le operazioni di conguaglio derivanti dall’assistenza fiscale si effettueranno (con decorrenza delle operazioni) sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, retribuzione che potrebbe essere effettivamente pagata nei primi giorni di Agosto. • Nessuna modifica è invece intervenuta per la trattenuta della seconda o unica rata di acconto, che continuerà ad essere effettuata con la retribuzione “corrisposta” nel mese di novembre (quindi, in tale caso, vale ancora il principio di cassa). G.Bonati

  18. Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale • In ogni caso, risulterà opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisca nuove istruzioni operative soprattutto sulla rateazione che potrebbe quindi ridursi a 4 rate (anziché 5) se si mantiene il termine ultimo per il versamento delle imposte il 16.12. G.Bonati

  19. 1. Gli adempimenti dell'assistito. Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale G.Bonati

  20. 1. Gli adempimenti dei Caf e dei professionisti abilitati. Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale G.Bonati

  21. 1. Gli adempimenti dei Caf e dei professionisti abilitati. Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale G.Bonati

  22. Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale 1. Gli adempimenti dei Caf e dei professionisti abilitati. G.Bonati

  23. 1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale G.Bonati

  24. 1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale G.Bonati

  25. 1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale G.Bonati

  26. 1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale G.Bonati

  27. Assistenza fiscale e modalità di conguaglio • Il DM 164, 31.5.1999 – art. 16, e successive modificazioni, prevede che il CAF comunichi i risultati dell’assistenza fiscale (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d’imposta ma all’Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente (previa controllo dei citati risultati) ad inviarli telematicamente al sostituto d’imposta (o all’intermediario abilitato). • I sostituti d’imposta coinvolti nel 2009, al fine di un avvio graduale della procedura, sono quelli con domicilio fiscale in una delle province individuate con provvedimento dell’agenzia delle entrate del 23.1.2009. • I sostituti d’imposta interessati sono tenuti a comunicare all’agenzia delle entrate (per via telematica, utilizzando l’apposita procedura) , entro il 31.3.2009, a chi, l’agenzia dell’entrate stessa, deve inviare i modello 730-4 (vale a dire se direttamente al sostituto ovvero all’intermediario indicato dal sostituto)

  28. Assistenza fiscale e modalità di conguaglio Le province individuate dall’Agenzia delle entrate per l’anno 2009 sono • Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, e Viterbo.

  29. La gestione delle detrazioni d’imposta

  30. Detrazioni: la richiesta del lavoratore • La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha modificato l’art. 23 del DPR 600/1973 per quanto riguarda le modalità di richiesta delle detrazioni da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro sostituto d’imposta, in particolare: • le detrazioni sono riconosciute se il lavoratore dichiara di avervi diritto, indichi le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare le eventuali variazioni; • la dichiarazione deve essere resa annualmente; • la dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei soggetti per i quali viene richiesta la detrazione.

  31. Detrazioni: la richiesta del lavoratore Agenzia delle entrate, circolare 15 del 5 marzo 2008 • L’agenzia delle entrate, con la circolare in oggetto, ha precisato che: • le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 del TUIR), il sostituto d’imposta le può riconoscere (sulla base del reddito corrisposto) anche in assenza di specifica richiesta da parte del lavoratore; • le detrazioni per familiari a carico (art. 12 del TUIR), il sostituto d’imposta le deve riconoscere solo su richiesta annuale del lavoratore. Per tale fine il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore di presentare detta richiesta entro un termine stabilito, in relazione alle proprie esigenze organizzative, trascorso i quale dovrà provvedere alla sospensione dell’erogazione delle stesse detrazioni e al recupero delle somme nel frattempo riconosciute.

  32. Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha stabilito che in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione nella misura di € 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di € 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria). La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come bonus unitario aggiuntivo che spetta ai richiedenti sia che abbiano 4 figli a carico sia che abbiano più di 4 figli a carico

  33. Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo nella misura del 100%.

  34. Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi • La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun ragguaglio al periodo dell’anno Esempio • Richiedente con coniuge e 3 figli a carico; • Nel mese di settembre 2009 nasce il 4 figlio; • Il soggetto interessato acquisisce il diritto alla maggiorazione, che quindi spetterà per l’intero valore di € 1.200 • La maggiorazione si somma a quelle ordinarie previste per i carichi di famiglia;

  35. Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi La maggiorazione va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni. Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di € 1.200 viene meno. Per il riconoscimento della nuova detrazione aggiuntiva, vale l’ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.

  36. Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13, 15 e 16 del TUIR), al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata.

  37. Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi Utilizzo del credito In attuazione della predetta norma, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito, con il decreto 31 gennaio 2008 (G.U. 52/2008), le istruzioni operative per riconoscere, al contribuente il rimborso della parte di detrazione non usufruita per incapienza di imposte personali. Detto credito, per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR), deve essere riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta, sempre che il lavoratore abbia presentato allo stesso sostituto la dichiarazione di richiesta delle detrazioni (di cui all’art. 23, comma 2, lettera a), del DPR 600/1973) dalla quale risulti l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli corrisposti dal sostituto e a quelli derivanti dall’abitazione principale e delle relative pertinenze.

  38. Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi • Dal citato decreto ministeriale si evince che la detrazione di € 1.200 deve essere corrisposta rapportandola al periodo di paga (per esempio € 100/mese), in quanto viene stabilito che l’eventuale credito di detrazione non utilizzata per in capienza di ritenute personali deve essere corrisposto all’avente diritto direttamente dal sostituto d’imposta, in ciascun periodo di paga, utilizzando l’ammontare complessivo delle ritenute (da sostituto d’imposta) disponibile nel periodo di paga interessato. Nel caso risultasse ulteriormente incapiente si provvederà al rimborso utilizzando le ritenute dei mesi successivi. Resta in ogni caso fermo il riconoscimento dell’intera detrazione in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, rideterminando, altresì, l’esatto ammontare dell’eventuale credito, da rimborsare, rispetto a quanto già effettuato durate i singoli periodi di paga, utilizzando, si ritiene, le ritenute a disposizione nello stesso mese di conguaglio ovvero quelle dei mesi successivi.

  39. Detrazioni per canoni di locazione • Il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze, datato 11 febbraio 2008 (G.U. n. 52/2008), ha invece regolamentato l’attribuzione delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione, dal 2008, di cui all’art. 16 commi 01 e 1 (locazioni per abitazioni principali), 1-bis (dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro) e 1-ter (giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano contratti di locazione), del TUIR (detrazioni non cumulabili tra loro, quindi il contribuente può scegliere quella più favorevole), in sede di determinazione di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati (art. 50 del TUIR). • Dette detrazioni, nei limiti e alle condizioni richieste dal citato art. 16 del TUIR, precisa il decreto, sono riconosciute, previa richiesta del soggetto avente diritto, dai sostituti d’imposta in sede di conguaglio di fine anno (si ritiene anche in sede di conguaglio di fine rapporto). • In sede di conguaglio, il sostituto, provvederà altresì a riconoscere l’ammontare della detrazione eventualmente non usufruita per incapienza di ritenute personali (comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR).

  40. Detrazioni per canoni di locazione Il lavoratore dovrà certificare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dall’art. 16, il numero dei mesi per i quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale e che vi è assenza di redditi diversi da quelli percepiti dal sostituto d’imposta. Il rimborso del predetto credito verrà quindi effettuato, dal sostituto d’imposta, utilizzando le ritenute disponibili nel periodo di paga interessato dal conguaglio. Qualora dette ritenute fossero insufficienti, l’ammontare non rimborsato dovrà essere attestato nella certificazione CUD. Il lavoratore potrà recuperare il credito residuo in sede di dichiarazione dei redditi.

  41. Detrazioni: durante i singoli periodi d’imposta 41 Imposta lorda (-) meno Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR - relative al periodo di paga) (-) meno Detrazioni per carichi di famiglia ordinarie (art. 12 TUIR - rapportate al periodo di paga) (=) uguale Imposta netta (“zero” se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda, salvo conguaglio a fine anno) (-) meno Maggiorazione per 4 e più figli (art. 12 TUIR - rapportata al periodo di paga) (=) uguale Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione di pari importo che il sostituto d’imposta deve riconoscere utilizzando le ritenute complessive disponibili nello stesso periodo di paga, ovvero in caso di incapienza nei periodi di paga successivi (salvo conguaglio a fine anno)

  42. Detrazioni: in sede di conguaglio 42 Imposta lorda (-) meno Detrazioni per lavoro dipendente (-) meno Detrazioni per carichi di famiglia ordinarie (-) meno Detrazioni per oneri (=) uguale Imposta netta (“zero” se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda) (-) meno Detrazioni per locazioni (art. 16 TUIR, su richiesta del lavoratore) (=) uguale Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione che rimborsa il sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute complessive disponibili nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio

  43. Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione che rimborsa il sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute complessive disponibili nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio (-) meno Maggiorazione per 4 e più figli (=) uguale Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione di pari importo che il sostituto d’imposta deve riconoscere (meno quanto eventualmente già restituito durante i singoli periodi di paga) utilizzando le ritenute complessive disponibile nello stesso periodo di paga del conguaglio 43

  44. Detrazioni d’imposta ai non residenti • Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del 2 agosto 2007, n. 149, ha approvato il regolamento concernente le modalità per l’assegnazione delle detrazioni ai soggetti non residenti, in attuazione della legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 1324, L. 296/2006). Chi è il residente fiscalmente in Italia L’art. 2, c. 2, del TUIR, precisa che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (183/184 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.

  45. Detrazioni d’imposta ai non residenti • L’art. 1, cc. 6 e 1324, della L. 296/2006, in materia di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia di soggetti non residenti, ha stabilito che: • in via generale, dette detrazioni non competono (art. 24, c. 3, DPR 917/1986); • in via eccezionale, dette detrazioni, per gli anni 2007, 2008 e 2009, competono a condizione che i soggetti non residenti dimostrino (con idonea documentazione da individuare con apposito decreto) di non godere di analogo beneficio nel paese estero di residenza e che le persone a carico non possiedano un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia).

  46. Detrazioni d’imposta ai non residenti La documentazione da produrre a) soggetti residenti in ambito U.E. (paesi comunitari) e S.E.E. (paesi dello spazio economico europeo, per l’argomento in esame la Norvegia): • attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione a norma dell’art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta e presentata, art. 38 del medesimo DPR, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) contenente: • il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione;

  47. Detrazioni d’imposta ai non residenti La documentazione da produrre a) soggetti residenti in ambito U.E. (paesi comunitari) e S.E.E. (paesi dello spazio economico europeo): • che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d’imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); • che il richiedente non goda di analogo beneficio nel paese estero di residenza.

  48. Detrazioni d’imposta ai non residenti

  49. Detrazioni d’imposta ai non residenti La documentazione da produrre b) soggetti residenti negli altri stati esteri: • l’attestazione di cui al punto a) è effettuata mediante: • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese di origine (presente sul territorio nazionale), con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; • documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai paesi della convenzione dell’Aja del 5.10.1961 – vedere apposito spazio); • documentazione validamente formata nel paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine.

  50. Detrazioni d’imposta ai non residenti Che cos’è un Apostille? • Un'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio nota come Convenzione dell'Aja. Tale convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a catena in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento (tratto dal sito http://switzerland.isyours.com).

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