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Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012)

Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012). CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012 ) Palazzo Bernardini , 25 ottobre 2012. Contratti a termine “ acausali ” (art. 1, c. 9, lett. b) e d) Dal 18 luglio 2012

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Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012)

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  1. Contratto di lavoro a tempo determinato(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012) CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012) Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012

  2. Contratti a termine “acausali” (art. 1, c. 9, lett. b) e d) Dal 18 luglio 2012 In due ipotesi alternative tra loro non è richiesta la giustificazione causale (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) per la stipula di un contratto a tempo determinato: Prima ipotesi Primo rapporto a termine di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Il contratto a termine acausalenon può essere prorogato anche se la durata è inferiore a 12 mesi. Il periodo di 12 mesi non è frazionabile. Quanto sopra anche nel caso di prima missione di un lavoratore. 1

  3. Contratti a termine “acausali” Seconda ipotesi Gli accordi interconfederali, i contratti collettivi nazionali di categoria, o in via delegata i contratti di 2° livello, possono prevedere, in luogo dell’ipotesi precedentemente esaminata, che “l’acasualità” del contratto a tempo determinato o della missione in un contratto di somministrazione a tempo determinato, sia consentita nell’ambito di specifiche condizioni relative all’attività produttiva. Limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva. Anche in questa seconda ipotesi i contratti a termine acausalinon possono essere prorogati. 2

  4. Prosecuzione di fatto del rapporto oltre la scadenza (art. 1, c. 9, lett. e) ed f) Dal 18 luglio 2012 Il c.d. periodo di “tolleranza” è aumentato: - da 20 a 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; - da 30 a 50 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi. Onere di preventiva comunicazione al centro per l’impiego con modalità da fissare con D.M. Se il rapporto continua oltre i suddetti termini, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza degli stessi termini. 3

  5. Intervalli tra singoli contratti a termine (art. 1, c. 9, lett. g) e h)) Dal 18 luglio 2012 Possibile la riassunzione a termine dello stesso lavoratore, se tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo, trascorre un intervallo di: - 60 giorni se il 1° contratto ha una durata fino a 6 mesi (prima il termine era di 10 giorni); • 90 giorni se il 1° contratto ha una durata superiore a 6 mesi (prima il termine era di 20 giorni). 4

  6. Intervalli tra singoli contratti a termine (continua) Gli stessi accordi collettivi e per le stesse ipotesi di cui alla slide n. 2 possono prevedere la riduzione degli intervalli: • 1° contratto fino a 6 mesi: 20 giorni • 1° contratto superiore a 6 mesi: 30 giorni In mancanza di contrattazione collettiva, il Ministero del lavoro, decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, provvede ad individuare le condizioni specifiche in cui operano le riduzioni. Mancato rispetto intervallo minimo: il secondo contratto a termine si considera a tempo indeterminato. 5

  7. Intervalli tra i singoli contatti a termine (continua) Art. 46-bis, c. 1, lett. a) Decreto sviluppo Introdotti i suddetti termini ridotti (20 giorni, per i contratti di durata fino a 6 mesi – 30 giorni, per i contratti di durata superiore) anche per le attività stagionali. Gli intervalli ridotti possono essere applicati anche in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi, stipulati ad ogni livello,dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 6

  8. Durata massima per sommatoria dei contratti a termine (art. 1, c. 9, lett. i) Confermati i 36 mesi comprese proroghe e rinnovi, fatte salve diverse disposizioni della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale). Novità Nei 36 mesi devono essere conteggiati, a far data dal 18 luglio 2012, anche gli eventuali periodi di lavoro somministrato a tempo determinato aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti. Cosa è possibile fare dopo i 36 mesi? Ricorrere alla somministrazione di lavoro. Resta salva la possibilità di stipulare, per una sola volta, presso la DPL e con l’assistenza di un sindacato, un ulteriore contratto a termine della durata di otto mesi (c.d. deroga assistita - art. 5, c. 4 bis, 2° periodo, D.Lgs. n. 368/2001). 7

  9. Impugnazione dei contratti a termine (art. 1, cc. 11-12) Dal 1° gennaio 2013 - Il termine stragiudiziale di impugnazione, a pena di decadenza, nelle questioni sulla nullità del termine apposto al contratto, è elevato da 60 a 120 giorni; - ricorso giudiziale o richiesta (facoltativa) del tentativo di conciliazione o arbitrato entro i successivi 180 giorni, pena l’inefficacia dell’impugnazione. Se la controparte rifiuta la conciliazione o questa dà esito negativo, il ricorso giudiziale deve essere proposto entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (art. 32, c. 3, lett. a) e d) L. n. 183/20. 8

  10. Sanzioni in caso di illegittimità del termine: conferma del “collegato lavoro” (art. 1, c. 13) • “conversione” del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato; • risarcimento compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive “onnicomprensive”. Norma di interpretazione autentica Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo intercorso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 9

  11. Introduzione contributo addizionale (art. 2, cc. 28-30) A decorrere dal 1° gennaio 2013,è prevista l’introduzione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Esclusione: • attività stagionali; • lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti; • apprendisti. Possibilità di recuperare il suddetto contributo versato fino ad un max di 6 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. 10

  12. Contratto di lavoro a tempo determinato(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012) CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art. 1, cc. 16-19, L. n. 92/2012) Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012

  13. Introdotte una serie di novità nel recente T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) Dal 18 luglio 2012 Durata minima (art. 1, c. 16, lett. a) Non inferiore a 6 mesi, ferma restando la possibilità di durate inferiori per le attività stagionali. Periodo di preavviso (art. 1, c. 16, lett. b) In caso di recesso dal rapporto di apprendistato, al termine del periodo di formazione, per il periodo di preavviso continua a trovare applicazione il trattamento economico, normativo e contributivo previsto per il contratto di apprendistato. 11

  14. Dal 1° gennaio 2013: - Innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati (art. 1, c. 16, lett. c, e c. 18): il datore di lavoro potrà assumere 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati e qualificati a tempo indeterminato; il rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Esclusa la possibilità di assumere apprendisti con un contratto di somministrazione a tempo determinato. 12

  15. Art. 46-bis, c. 1, lett. b), Decreto sviluppo Si possono concludere contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, qualora siano inviati in missione lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 13

  16. Obblighi di stabilizzazione (art. 1, c. 16, lett. d) e c. 19) Dal 18 luglio 2012 Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata ad una percentuale minima di stabilizzazione degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Percentuali • fino al 18 luglio 2015: 30% (per questo primo triennio si considerano anche i rapporti stipulati e conclusi prima del 18 luglio 2012) • dal 19 luglio 2015: 50% Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti di apprendistato cessati: • per recesso durante il periodo di prova; • per dimissioni; • per licenziamento per giusta causa. 14

  17. Obblighi di stabilizzazione (continua) Che cosa succede in caso di mancato rispetto della percentuale? È consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Esempio: Datore di lavoro che nei 36 mesi precedenti ha stabilizzato: - 4 apprendisti su otto assunti: nessuna limitazione ad assumere nuovi apprendisti fermi restando i limiti numerici di cui alla slide 12; (fino al 18 luglio 2015 è sufficiente la stabilizzazione del 30%); - 2 apprendisti su otto assunti: può assumere 3 apprendisti, fermi restando i limiti numerici di cui alla slide 12; • nessun apprendista: può assumere un solo apprendista, fermi restando i limiti numerici di cui alla slide 12. 15

  18. Obblighi di stabilizzazione (continua) Gli apprendisti, assunti in violazione delle suddette percentuali di stabilizzazione, sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino dalla data di costituzione del rapporto. Il meccanismo delle percentuali di stabilizzazione non si applica: alle Aziende che occupano meno di 10 dipendenti. Contribuzione ASPI (art. 2, cc. 36-37) Dal 1° gennaio 2013: - contributo aggiuntivo, a carico dei datori di lavoro, pari all’1,31% della retribuzione imponibile anche per le Aziende che occupano fino a 9 dipendenti. Il contributo aggiuntivo non è dovuto per quelle assunzioni incentivate in relazione alle quali si applica la contribuzione prevista per gli apprendisti. 16

  19. Contratto di lavoro a tempo determinato(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012) COLLABORAZIONI A PROGETTO (art. 1, cc. 23-25) Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012

  20. Progetto (art. 1, c. 23. lett. a) Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012 - I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore; - le collaborazioni non possono più essere finalizzate alla realizzazione di un programma o ad una fase di esso. 17

  21. Progetto (continua) - deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale; - non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente; - i progetti specifici, determinati dal committente, devono essere gestiti in modo autonomo dal collaboratore; - non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che potranno essere individuati dai contratti collettivi; - deve essere descritto in modo tale da poter individuare il suo contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende conseguire (art. 1, c. 23, lett. b). 18

  22. Corrispettivo (art. 1, c. 23, lett. c) Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012 La contrattazione collettiva (a livello interconfederale, nazionale o su delega a livello territoriale o aziendale) diviene parametro esplicito di riferimento per la valutazione della congruità del compenso erogato al collaboratore a progetto. 19

  23. Corrispettivo (continua) Infatti: - il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico, per ciascun settore di attività, dai contratti collettivi; • in assenza di tale contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività lavorativa oggetto della prestazione, ai minimi retributivi previsti dal C.c.n.l. del settore di riferimento, per le figure professionali il cui profilo di competenza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. 20

  24. Recesso prima della scadenza del termine (art. 1, c. 23, lett. e) Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012 È possibile recedere prima della scadenza del termine Per il committente: - per giusta causa; - se dovessero emergere oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Per il collaboratore: - per giusta causa; - se tale facoltà è prevista nel contratto individuale (dando il preavviso). 21

  25. Presunzioni di subordinazione del rapporto (art. 1, c. 23, lett. g) e c. 24) Contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012 • Presunzione relativa: salvo prova contraria a carico del committente, quando l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente. Il rapporto si presume di carattere subordinato dalla costituzione del rapporto stesso. La presunzione non opera per le prestazioni di elevata professionalità, eventualmente individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 22

  26. Presunzioni di subordinazione del rapporto (continua) (art. 1, c. 24) B) Presunzione assoluta: quando manca l’individuazione di uno specifico progetto che costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il rapporto si presume di carattere subordinato a tempo indeterminato, dalla data di costituzione del rapporto stesso. 23

  27. Le nuove disposizioni sul contratto a progetto si applicano ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge: 18 luglio 2012 (art. 1, c. 25). Per i contratti a progetto, in corso al 18 luglio 2012, continuano ad applicarsi le vecchie norme. Cosa accade in caso di proroga, avvenuta dopo il 18 luglio 2012, di un contratto a progetto stipulato prima del 18 luglio 2012? Confindustria ritiene che continui a trovare applicazione la disciplina precedente, perché la proroga non determina la stipulazione di un nuovo contratto, ma la prosecuzione di un precedente rapporto. 24

  28. Esclusione dal campo di applicazione del lavoro a progetto (art. 1, c. 27) Norma di interpretazione autentica: l’esclusione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative in cui il collaboratore è chiamato a svolgere un’attività il cui contenuto concreto sia riconducibile alla attività professionale intellettuale, per l’esercizio della quale è necessaria l’iscrizione in albi professionali. Se invece il collaboratore svolge una prestazione non riconducibile alla specifica attività professionale intellettuale, per la quale è iscritto in albi professionali, si applicheranno le norme in materia di lavoro a progetto. 25

  29. Aliquote contributive (art. 2, c. 57 come modificato dall’art. 46-bis, lett. g) Decreto sviluppo) Lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva è così modificata: 1. per l’anno 2012/2013: 27%; 2. per l’anno 2014: 28%; 3. per l’anno 2015: 30%; 4. per l’anno 2016: 31%; 5. per l’anno 2017: 32%; 6. a decorrere dall’anno 2018: 33%. 26

  30. Aliquote contributive (continua) Lavoratori assicurati anche presso altre forme obbligatorie, l’aliquota viene modificata come segue: 1. per l’anno 2012: 18%; 2. per l’anno 2013: 20%; 3. per l’anno 2014: 21%; 4. per l’anno 2015: 22%; 5. a decorrere dal 2016: 24%. 27

  31. Contratto di lavoro a tempo determinato(art. 1, cc. 9-13, L. n. 92/2012) ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO(art. 1, c. 26 L. n. 92/2012) Palazzo Bernardini, 25 ottobre 2012

  32. Presunzione rapporti co.co.co. (art. 1, c. 26 come modificato dall’art. 46 bis, c. 1 lett. c) Decreto sviluppo) Salvo prova contraria del committente, le prestazioni lavorative svolte da persona titolare di partita IVA sono considerate rapporti di co.co.co., qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: - la durata della collaborazione, con il medesimo committente, sia complessivamente superiore ad 8 mesi annui per due anni consecutivi; - che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; • il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 28

  33. Conseguenze della presunzione La mancata prova contraria del committente comporta l’integrale applicazione, alla prestazione lavorativa, dalla costituzione del rapporto, della disciplina relativa alle co.co.co.; da ciò deriva che: la prestazione lavorativa resa in regime di lavoro autonomo si trasforma in una co.co.co., la quale, se manca l’individuazione di uno specifico progetto, si trasforma, a sua volta, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dalla data di costituzione del rapporto (v. slide n. 23). 29

  34. Conseguenze della presunzione Oneri contributivi Nel caso in cui opera la presunzione e il rapporto si configuri quale una co.co.co., gli oneri contributivi dovuti alla gestione separata INPS, per il periodo precedente la conversione, sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore, al quale rimane il diritto di rivalsa nei confronti del committente. 30

  35. Da quando si applica la presunzione? - dal 18 luglio 2012, per i rapporti di lavoro autonomo instaurati dopo tale data; • dal 18 luglio 2013, per i rapporti di lavoro autonomo in corso al 18 luglio 2012, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti. • 31

  36. Due ipotesi in cui non opera la presunzione di cui sopra: 1ª ipotesi La presunzione non opera, qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; b) il soggetto che la svolge percepisca un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore a € 18.662,50 (parametro di riferimento per tutto il 2012). 32

  37. 2ª ipotesi (distinta dalla prima) La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali, per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle suddette attività provvederà il Ministero del lavoro con D.M. 33

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