1 / 27

Dipartimento della sanità e della socialità

Dipartimento della sanità e della socialità. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008 che propone l’introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia Conferenza stampa del 30 maggio 2008. Dipartimento della sanità e della socialità. Patrizia Pesenti

cree
Download Presentation

Dipartimento della sanità e della socialità

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dipartimento della sanità e della socialità Messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008 che propone l’introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia Conferenza stampa del 30 maggio 2008

  2. Dipartimento della sanità e della socialità Patrizia Pesenti Consigliera di Stato Direttrice del Dipartimento della sanità e della socialità Aspetti di politica familiare Conferenza stampa del 30 maggio 2008

  3. Dipartimento della sanità e della socialitàIstituto delle assicurazioni sociali Carlo Marazza Direttore Istituto delle assicurazioni sociali Panoramica sul contenuto del Messaggio del Consiglio di Stato Conferenza stampa del 30 maggio 2008

  4. Genere di assegni familiari dal 2009

  5. Genere di assegni familiari dal 2009

  6. Genere di assegni familiari dal 2009

  7. Aspetti organizzativi: organi d’esecuzione

  8. Costi per il 2009

  9. Finanziamento

  10. Dipartimento della sanità e della socialitàIstituto delle assicurazioni sociali Anna Trisconi Rossetti Capo del servizio giuridico Istituto delle assicurazioni sociali Panoramica sulle nuove condizioni del dirittoagli assegni familiari conformemente alla legge federale (LAFam) Conferenza stampa del 30 maggio 2008

  11. Salariati e PSAL Persone che danno diritto agli assegni • Figli (vincolo di filiazione ai sensi del CCS) • Figliastri (figli del/della coniuge o partner registrato), se vivono in prevalenza nell’economia domestica del patrigno/della matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età • Affiliati, se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le loro spese di mantenimento ed educazione • Fratelli/sorelle e abiatici dell’avente diritto, se questi provvede in prevalenza al loro mantenimento

  12. Salariati e PSAL Affiliati Gratuitamente: eventuali prestazioni mensili di terzi coprono meno di ¼ delle spese di mantenimento (tariffario) Fratelli/sorelle e abiatici In prevalenza: eventuali contributi mensili di terzi (l’avente diritto vive con il/la fratello/sorella o l’abiatico) risp. il contributo mensile versato dall’avente diritto (che non vive con il/la fratello/sorella o l’abiatico) non supera l’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS (valori 2007/2008: CHF 884.-)

  13. Salariati e PSAL Ordine di priorità in caso di concorso di diritti • Persona che esercita attività lucrativa • Persona che ha l’autorità parentale • Persona presso la quale il figlio vive in prevalenza • Persona alla quale è applicabile l’ordinamento del Cantone di domicilio del figlio • Persona con il reddito più elevato sottoposto all’AVS

  14. Salariati e PSAL Principio • Per lo stesso figlio è versato un solo assegno Eccezione: assegno differenziale • Se il diritto agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto è retto da legislazioni di due Cantoni diversi, al secondo avente diritto spetta un assegno differenziale, se l’importo dell’assegno familiare in questo Cantone è più elevato

  15. Salariati Concetto di salariato • È considerato salariato ai sensi della LAFam chi è definito tale dalla legislazione federale sull’AVS • Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo è considerato come un salariato per la LAFam

  16. Salariati Ordinamento applicabile • È applicabile l’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone nel quale ha la sede legale il datore di lavoro • Le succursali sottostanno all’ordinamento del Cantone nel quale sono situate

  17. Salariati Condizioni del diritto Il salariato ha diritto agli assegni familiari se paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS (valori 2007-2008 CHF 6’630.- annui, risp. CHF 552.50 al mese)

  18. Salariati Principio un figlio un assegno Sono versati soltanto assegni interi L’importo dell’assegno non è rapportato al grado di occupazione dell’avente diritto

  19. Salariati Esportazione degli assegni familiari (1) • È previsto da una Convenzione internazionale che prevede l’esportazione • L’avente diritto ha un vincolo di filiazione ai sensi del CCS con il figlio (= nessun diritto per figliastro, affiliato, fratello/sorella e abiatico) • Il figlio ha meno di 16 anni (= l’assegno di formazione non è esportato) • Non sussiste analogo diritto per lo stesso figlio all’estero

  20. Salariati Esportazione degli assegni familiari (2) • L’avente diritto ha un vincolo di filiazione ai sensi del CCS con il figlio • Il figlio ha meno di 16 anni • Non sussiste analogo diritto per lo stesso figlio all’estero Campo di applicazione personale: • Salariati svizzeri alle dipendenze all’estero della Confederazione, di organizzazioni internazionali o di organizzazioni private di assistenza • Salariati che lavorano all’estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera • Salariati distaccati all’estero

  21. Salariati Esportazione degli assegni familiari (3) • Se l’avente diritto è cittadino di uno degli Stati dell’UE (eccezione: Bulgaria e Romania) o di uno degli Stati dell’AELS • Lo Stato di domicilio del figlio non è rilevante

  22. Salariati Importo dell’assegno se il figlio vive all’estero • Principio: l’importo dell’assegno viene rapportato al costo della vita nello Stato di domicilio del figlio; per l’adeguamento si applicano le tabelle edite dall’UFAS • Eccezione: cittadini degli Stati UE/AELS (eccezione: Bulgaria e Romania) (Accordo sulla libera circolazione delle persone) cittadini di Stati esteri con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione che prevede l’esportazione

  23. Persone senza attività lucrativa Concetto di PSAL Principio È ritenuta PSAL ai fini della LAFam la persona considerata tale ai sensi della legislazione sull’AVS

  24. Persone senza attività lucrativa Eccezione Non è considerata PSAL ai sensi della LAFam: • La persona che riceve una rendita di vecchiaia AVS dopo l’età ordinaria di pensionamento • La persona non separata il cui coniuge lavora come indipendente • La persona non separata il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS • Il coniuge PSAL di un assicurato con attività lucrativa • La persona che lavora nell’azienda del coniuge e non riceve un salario

  25. Persone senza attività lucrativa Ordinamento applicabile È applicabile l’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio della persona senza attività lucrativa

  26. Persone senza attività lucrativa Condizioni del diritto • Il reddito imponibile annuo federale (LIFD) della PSAL è inferiore al 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS (valori 2007-2008: 39’780 all’anno) • La PSAL non ha diritto ad una prestazione complementare all’AVS/AI

  27. Persone senza attività lucrativa Esportazione degli assegni familiari • Principio: la PSAL non ha diritto agli assegni familiari se il figlio è domiciliato all’estero • Eccezione: cittadini austriaci per i figli che sono domiciliati in Austria e cittadini sloveni per i figli che sono domiciliati in Slovenia

More Related