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Le novità del quadro RW 2014

Le novità del quadro RW 2014 I CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE PER I DIPENDENTI DELLA P.A. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO. Roma , 6 maggio 2014. a cura di FRANCESCO MARIA FIGLINI

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Presentation Transcript


  1. Le novità del quadro RW 2014 I CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE PER I DIPENDENTI DELLA P.A. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO Roma, 6 maggio 2014 a cura di FRANCESCO MARIA FIGLINI DC ACCERTAMENTO – UFFICIO CENTRALE PER IL CONTRASTO AGLI ILLECITI FISCALI INTERNAZIONALI

  2. La Legge 97/2013 (Legge Europea) ha profondamente ridisegnato la disciplina del “monitoraggio fiscale” di cui al DL Legge 167/90. Per ciò che riguarda gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti Abolizione degli obblighi dichiarativi relativi ai trasferimenti di danaro da e verso l’estero Abolizione della soglia di importo minima (tranne che per i conti correnti o depositi, per i quali è mantenuto il limite di 10.000 euro) - DL50/2014 Il Provvedimento attuativo (151663/2013) ha poi previsto la nuova struttura di RW, allineando i valori da dichiarare ai fini del monitoraggio a quelli rilevanti ai fini IVIE e IVAFE. Cambiano, dunque, i valori da riportare ai fini del monitoraggio. Per ciò che riguarda le sanzioni: Rimodulazione (e attenuazione) delle sanzioni che scendono dal precedente 10%-50% all’attuale 3%-15%, o 6%-30% in caso di attività detenute in Stati di cui alle liste (cd paradisi fiscali); Introduzione della sanzione in misura fissa (€ 258) per la presentazione tardiva (entro 90 gg dal termine) del Modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale. Il nuovo monitoraggio fiscale 6 maggio 2014

  3. La dichiarazione di attività e investimenti all’estero Il monitoraggio fiscale Allo status di residente fiscale discende anche l’obbligo, ricorrendone i presupposti, di adempiere alle norme in tema di monitoraggio fiscale (DL 167/90), che per le PF consiste nella compilazione del Modulo RW. Obbligo di indicazione delle attività finanziarie e immobili detenuti all’estero per un valore superiore a € 10.000, e (fino al 2013) dei movimenti da o verso l’estero. La violazione di tale obbligo è sanzionata amministrativamente (oggi 3-15% o 6-30%). 2009: Circolare 43 (scudo fiscale) “estende” a tutti gli immobili l’obbligo dichiarativo, anche se a disposizione; 2013: con la Legge 97/2013 la disciplina del monitoraggio è stata integralmente ridisegnata. In tema di RW: Eliminato il limite di valore di 10.000 (tranne che per depositi e c/c bancari) e la segnalazione dei flussi. Quadro RW unificato per gestione IVIE-IVAFE 5 aprile 2014

  4. La norma di esonero Individuazione dei redditi di fonte estera L’esonero dal monitoraggio fiscale per i dipendenti PA Nelle Circolari 43 e 48 del 2009 si era già preso atto della particolare situazione di alcune categorie di lavoratori, tra cui i “diplomatici” (residenti in Italia “ex lege”), prevedendo per questi in via interpretativa un esonero dagli obblighi di compilazione RW limitatamente ai conti correnti esteri di accredito degli stipendi o altri emolumenti e alla permanenza all’estero. L’articolo 38, comma 13 del DL 78/10 ha disciplinato tale fattispecie introducendo per legge tale esonero generalizzandolo. Dispone infatti che “Gli obblighi dichiarativi di cui all’artciolo 4 del DL 167/90 non si applicano • Alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero. QUALI SONO IN DETTAGLIO I SOGGETTI CHE SI QUALIFICANO PER L’ESONERO? 5 aprile 2014

  5. L’esonero per i dipendenti pubblici all’estero Nel sistema precedente alla Legge 97/2013 gli obblighi di monitoraggio interessavano le attività “detenute al termine del periodo d’imposta” Su questa base la Risoluzione 128/2010 aveva fornito chiarimenti in merito all’interpretazione da dare alla Legge 2010/121 intravedendo, ai fini dell’esonero dichiarativo i seguenti requisiti: • Status di dipendente pubblico all’estero da verificarsi al 31/12 • Continuità della prestazione (periodo maggiore di 183 gg nell’anno) A partire da UNICO 2014, dopo la modifica dell’articolo 4 gli obblighi interessano le attività “detenute nel corso del periodo d’imposta”. Residua, dunque il solo requisito della: • Continuità della prestazione (periodo maggiore di 183 gg nell’anno, anche non consecutivi CIRC 38E) NB: Nel Provvedimento del Direttore attuativo dei nuovi obblighi dichiarativi è stato esplicitato un periodo di latenza pari a 6 mesi, dopo la cessazione dell’impiego all’estero/rientro in Italia per rimpatriare le attività. 6 maggio 2014

  6. L’esonero per i dipendenti pubblici all’estero E se non si rientra nei casi di esonero soggettivo specifici per i lavoratori della PA? Potrebbero sempre venire in rilievo i criteri di esonero generali: • Detenzione tramite fiduciarie o intermediari residenti che intervengano nella riscossione dei flussi • esonero dall’obbligo dichiarativo dei conti correnti e depositi bancari il cui valore massimo nell’anno non abbia superato i 10.000 euro (DL 50/04) Nel Provvedimento del Direttore, attuativo dei nuovi obblighi dichiarativi è stato esplicitato un periodo di latenza pari a 6 mesi, dopo la cessazione dell’impiego all’estero/rientro in Italia per rimpatriare le attività. NB: l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale non è più sinonimo di esonero dalla compilazione del quadro RW, il quale riveste adesso rilevanza anche per la gestione di IVIE ed IVAFE. 6 maggio 2014

  7. Sulla residenza fiscale L’articolo 2 del TUIR Prevede quali criteri di collegamento col territorio, che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 o 184 gg) sia integrato uno dei seguenti tre requisiti • Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente • Residenza (dimora abituale) • Domicilio fiscale (centro degli interessi) I dipendenti pubblici (e i loro familiari o conviventi) assegnati a posti consolari o a missioni diplomatiche non si iscrivono all’AIRE, quindi per loro rimane integrato sempre il criterio di iscrizione all’APR. NB: Il periodo d’imposta è unitario e coincide con l’anno solare (articolo 7 del TUIR) 6 maggio 2014

  8. Individuazione dei redditi di fonte estera Ambito soggettivo dell’esonero Lavoratori che prestano in via continuativa attività presso la Commissione UE ed altri organismi comunitari e internazionali la cui residenza in Italia è fissata in base ad accordi internazionali ratificati dall’Italia Dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero e per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e che mantengono la residenza in Italia in quanto non iscritti all’AIRE. Si devono intendere ricompresi nell’esonero anche i familiari, sia per quanto riguarda il Protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità Europee (circolare 45/10 e 38/13) 5 aprile 2014

  9. Sportivi professionisti – la residenza fiscale Le attività di controllo in capo alle persone fisiche residenti e non residenti: casistiche più ricorrenti per gli sportivi professionisti: • Esistono problemi pratici legati alle gestione dello status di residente o meno di uno sportivo professionista, sia nella fisiologia che nella patologia. • Il periodo d’imposta italiano per le persone fisiche coincide sempre con l’anno solare (Art 7 TUIR) ma, trattandosi di status verificabile solo ex post (almeno 183 gg). • problemi (anche per il sostituto) in caso di variazioni di res. in corso d’anno; • problemi se in altri Stati esistono esercizi a cavallo, o frazionati; • problemi se altri Stati applicano regimi che non prevedono full liabilitytotax 5 aprile 2014

  10. Valori da indicare ai fini del monitoraggio fiscale e IVIE o IVAFE Unificazione dei criteri di valorizzazione e del quadro dichiarativo ai fini IVIE e IVAFE. Nel provvedimento attuativo del nuovo articolo 4 del DL 167/90 (dichiarazione delle attività e investimenti) si specifica che per la valorizzazione delle attività finanziarie e immobili si deve tener conto, rispettivamente dei criteri di valorizzazione validi ai fini IVAFE e IVIE (anche se nel singolo caso non fossero dovute) Quindi: eliminata la preesistente differenza di criteri di valorizzazione Se importi in valuta estera si deve prendere a riferimento il tasso medio mensile (i tassi medi mensili sono pubblicati con Provvedimento annuale del Direttore dell’Agenzia) 5 aprile 2014

  11. Impatto delle nuove misure sanzionatorie Ravvedimento e sanzioni • Abolizione dell’obbligo dichiarativo dei trasferimento da e verso l’estero e delle relative sanzioni. • Diminuzione delle sanzioni relative alle consistenze: (articolo 5 DL 167/90) • Misura precedente (dal 10% al 50%) • Misura attuale dal 3% al 15% oppure dal 6% al 30% (blacklist) • Le sanzioni se più favorevoli, per effetto del principio del “favor rei” si applicano retroattivamente. • Quindi le nuove e più favorevoli misure impattano anche su eventuali ipotesi di ravvedimento per l’anno 2012. 6 maggio 2014

  12. Impatto delle nuove misure sanzionatorie Ravvedimento e sanzioni Ravvedimento operoso (articolo 13 D. Lgs 472/97) Possibilità di rimediare a errori mediante il pagamento dell’eventuale maggior imposta e di sanzioni in misura ridotta. Per eventuali integrazioni della dichiarazione RW relativa al 2012 (Unico 2013) sarà possibile, entro il termine di presentazione di UNCO 2014 (30 settembre) presentare dichiarazione integrativa e versare 1/8 della sanzione percentuale applicabile (3% o 6%). Per dichiarazioni tardive o integrazioni entro 90 giorni dal termine: sanzione in misura fissa (25 €) e non più percentuale (cioè 1/10 della sanzione RW) Ciò riguarderà solo da UNICO 2014 in avanti essendo ormai trascorsi i 90 gg dal termine di presentazione di UNICO 2013 6 maggio 2014

  13. Sportivi professionisti – la residenza fiscale il controllo della residenza • L’effettività dello status di “non residente” delle persone fisiche (inclusi gli sportivi) è oggetto di controllo da parte dell’Agenzia. • Presunzione di cui all’articolo 2 comma 2 bis del TUIR. • Indagini: Ancora attuali gli indizi di collegamento elencati nella Circolare 304/97 • Rimpatrio degli emolumenti • Prevalenza legami personali e familiari, etc. • NB: non decisiva, ai fini del domicilio fiscale, la materiale presenza sul territorio • Oggi però nuovi e più potenti strumenti: scambio automatico, collaborazione coi Comuni (es: multe, pass etc), dati forniti all’ A.T. 5 aprile 2014

  14. L’estrazione di operazioni per categoria Articolo 2, DL 167/90 (nella versione rifusa dalla L 97/13); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia in corso di emanazione I nuovi poteri d’indagine per pagamenti da o verso l’estero • …previa autorizzazione Direttore Centrale o Comandante generale… • …In deroga ad ogni vigente disposizione di legge… • …evidenza delle operazioni intercorse con l’estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale Intermediari finanziari e altri soggetti vigilati ex 231/97 TRASMETTONO NB: diversamente dalla previsione del precedente articolo 1, non c’è nessuna limitazione soggettiva dei soggetti destinatari delle indagini. Anche i pagamenti o le operazioni effettuate da società di capitali, dunque, potranno essere interessate dalla richiesta. 5 aprile 2014

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