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Corso di organizzazione aziendale Diritto commerciale I titoli di credito

Corso di organizzazione aziendale Diritto commerciale I titoli di credito. Docente: Rag. Nicola D’Orazio. Titoli di credito. È titolo di credito un documento nel quale è incorporato un diritto di credito letterale ed autonomo . Esempi: Cambiale tratta

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Corso di organizzazione aziendale Diritto commerciale I titoli di credito

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Presentation Transcript


  1. Corso di organizzazione aziendaleDiritto commercialeI titoli di credito Docente:Rag. Nicola D’Orazio

  2. Titoli di credito • È titolo di credito un documento nel quale è incorporato un diritto di credito letterale ed autonomo. • Esempi: • Cambiale tratta • Cambiale “pagherò” o vaglia cambiario • Assegno

  3. Funzioni • Adempie contemporaneamente ad una duplice funzione, e cioè: • costituisce un mezzo necessario e sufficiente del diritto espresso nel documento stesso; • costituisce un mezzo tecnico di circolazione dello stesso.

  4. Trasferibilità La principale utilità dei titoli di credito, oltre a rappresentare il diritto a riscuotere un certo credito ad una certa scadenza, deriva soprattutto dal fatto che si possono facilmente trasferire (girata)

  5. La cambiale • è un documento contenente la dichiarazione di un ordine o di una promessa di pagamento. viene inoltre definita titolo • esecutivo, • all'ordine, • formale.

  6. La cambiale

  7. Titolo esecutivo • titolo esecutivo in quanto ha lo stesso valore di una sentenza della magistratura passata in giudicato, perciò il creditore può rivalersi sui beni del debitore;

  8. Titolo “all’ordine” • titolo all'ordine in quanto l'intestatario dell'effetto può trasferire la cambiale, prima della scadenza, ad altre persone, mediante girata;

  9. Titolo “formale” • titolo formale in quanto è soggetto a determinati requisiti di forma senza i quali non è valido.

  10. Vi sono due tipi di cambiali • cambiale pagherò,(o vaglia cambiario) emessa dal debitore (emittente) che promette di pagare una certa somma alla scadenza stabilita; • cambiale tratta,emessa dal creditore (traente) che ordina al debitore di pagare.

  11. Elementi essenziali della cambiale sono • la denominazione cambiaria • l'ordine, incondizionato, di pagare la somma determinata (per la cambiale tratta), o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata (per la cambiale pagherò) • il nome di chi è designato a pagare (trattario nella cambiale tratta, emittente nel pagherò); • la scadenza, cioè il giorno in cui il possessore della cambiale avrà la facoltà di chiedere l'esecuzione dell'ordine (tratta) o l'adempimento della promessa (pagherò) • il luogo di pagamento, cioè il luogo in cui il possessore avrà la facoltà di chiedere l'esecuzione dell'ordine o l'adempimento della promessa. • il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; • la data e il luogo di emissione; • la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente o emittente).

  12. Atti inerenti la cambiale Accettazione Girata Avallo Pagamento Girata per l’incasso Protesto Azioni cambiarie

  13. L'accettazione • l'emissione di una tratta presuppone un rapporto giuridico fra creditore (traente) e trattario che giustifichi l'ordine di pagamento del primo al secondo. • Questo rapporto può avere origine diversa (per esempio rapporto contrattuale) e rimanere extracambiario fino a quando non interviene l'accettazione del trattario. • Fino a quando l'accettazione non sia avvenuta la cambiale tratta contiene soltanto la promessa del traente di accettazione futura. • Con l'accettazione il trattario (debitore) assume obbligazione diretta nei confronti del possessore della cambiale anche se questo non sia il traente.

  14. La girata • è l'atto mediante il quale la cambiale viene ceduta in proprietà dal girante ad un'altra persona (giratario). • Colui che riceve la cambiale per girarla può a sua volta trasferirla ad altri mediante un'altra girata, e così via; • sarà l'ultimo giratario che presenterà la cambiale al debitore per ottenere il pagamento. • La girata può essere • in pieno od • in bianco

  15. girata in pieno con la girata in pieno viene indicato (sul retro della cambiale) anche il nome del nuovo beneficiario;

  16. girata in bianco • con la girata in bianco viene apposto solo il nome del girante (in questo caso chi possiede la cambiale ne è il proprietario; la cambiale diventa in pratica un titolo al portatore).

  17. L'avallo • è un atto mediante il quale una persona si impegna a pagare la cambiale nel caso in cui il debitore non paghi alla scadenza. • Colui che pone la propria firma per avvallo sulla cambiale si chiama avvallante.

  18. Il pagamento • la presentazione per il pagamento deve avvenire alla scadenza e precisamente nel giorno della scadenza o nei due giorni feriali immediatamente successivi e, nelle cambiali a vista, nel termine stabilito o, in mancanza, entro l'anno della data di emissione. • La presentazione deve farsi nel luogo del pagamento e all'indirizzo indicato sul titolo; ove non risulti un preciso indirizzo deve farsi al domicilio del trattario o dell'emittente. • Chi paga ha diritto alla consegna del titolo e alla quietanza del creditore sullo stesso.

  19. La girata per incasso • spesso l'incasso della cambiale avviene tramite banca, a questo scopo il possessore della cambiale in scadenza gira la stessa ad una banca perché provveda ad incassarla. • Questo tipo di girata è particolare in quanto non trasferisce la proprietà della stessa.   

  20. Il protesto • se alla scadenza della cambiale l'obbligato (debitore) principale rifiuta di pagare è necessario che il possessore dimostri tale rifiuto. • A questo scopo la cambiale viene consegnata ad un Pubblico Ufficiale (Ufficiale Giudiziario) che accerta il rifiuto al pagamento.          • L'atto di protesto è un verbale che viene attaccato alla cambiale non pagata. • Dopo il protesto può iniziare l'azione per il recupero del credito. • I nominativi delle persone che non hanno onorato la cambiale o tratta accettate vengono pubblicati a cura della Camera di Commercio nel Bollettino dei protesti cambiari.

  21. Le azioni cambiarie • nel caso in cui l'emittente o accettante non paghino la cambiale alla scadenza, il portatore può procedere ad una duplice azione, in base al tipo di cambiale:   • l'azione diretta nei confronti dell'emittente o dell'accettante e dei loro avvallanti. Non è necessario il protesto per esercitare l'azione diretta che deve essere però esercitata entro tre anni dalla scadenza della cambiale;  • l'azione di regresso viene esercitata nei confronti degli altri obbligati cambiari quali i giranti. Ogni giratario poi si rivolgerà al proprio girante, così da risalire fino al debitore principale. Per esercitare questa azione occorre prima elevare il protesto entro due giorni dalla scadenza. L'azione di regresso deve essere esercitata entro un anno dalla scadenza della cambiale.

  22. L'esercizio dell'azione diretta e dell'azione di regresso si attua attraverso tre atti: • atto di precetto: il possessore si rivolge ad un ufficiale giudiziario che intima al debitore di pagare entro 10°  giorno; • pignoramento: scaduto il termine senza che sia intervenuto il pagamento l'Ufficiale Giudiziario procede al pignoramento dei beni mobili ed immobili • vendita all'asta dei beni pignorati.

  23. Imposta di bollo • Le cambiali al momento dell'emissione scontano un'imposta di bollo pari al 12 per mille dell'importo stabilito nel titolo stesso; • i notevoli oneri in termini di imposta di bollo e di responsabilità ne hanno limitato notevolmente l'utilizzo, lasciando spazio a nuove forme di regolazione commerciale (quali le RI.BA.).

  24. L'assegno • Gli assegni si distinguono dalla cambiale essenzialmente per le diversità della funzione economica a cui adempiono: infatti, mentre la cambiale è uno specifico strumento di credito, gli assegni hanno la funzione di mezzi di pagamento sostitutivi della moneta.

  25. L’assegno bancario

  26. Assegno bancario • È un titolo di credito all'ordine o al portatore contenente l'ordine diretto ad una banca di pagare al possessore del titolo, la somma indicata nell'assegno. • L'emissione dell'assegno presuppone l'esistenza di somme disponibili presso la banca alla quale l'ordine è diretto e presuppone che di queste somme il traente (colui che firma l'assegno,) possa disporre mediante assegno bancario. • La riscossione dell'assegno dovrebbe avvenire presso la banca dove il correntista ha il deposito, nel termine di 8 giorni (se è pagabile nello stesso luogo di emissione) o di 15 giorni (se è pagabile in un altro luogo). • Ciò non significa che, se non presentato nei termini sopraindicati, l'assegno non venga pagato; però l'assegno non può essere più protestato e quindi il possessore può esercitare i suoi diritti solo nei confronti dell'emittente dell'assegno e non dei giranti.

  27. Elementi essenziali dell'assegno bancario sono: • la denominazione di assegno bancario inserito nel contenuto; • l'ordine incondizionato di pagare con una somma determinata; • il nome di chi è designato a pagare (trattario banca); • l'indicazione del luogo di pagamento. In mancanza di indicazionespecifica vale come luogo di pagamento quello indicato accanto alnome del trattario; in mancanza di ogni indicazione vale comeluogo di pagamento quello di emissione; • la data e il luogo di emissione. • la sottoscrizione del traente. La circolazione dell'assegno bancario  presenta pericoli ben maggiori di quelli che sono insiti nella circolazione cambiaria.

  28. Aseegno postdatato • La posdatazione, per quanto molto diffusa in pratica, contrasta con la natura dell'assegno. Non solo non essendo valida impedisce la presentazione immediata dell'assegno ma, costituisce una irregolarità. Infatti attraverso l'emissione di assegni postdatati si usurpano le funzioni della cambiale e si sfugge all'applicazione delle tasse di bollo per questa previste; 

  29. Clausole dell’assegno • la clausola "non trasferibile" toglie all'assegno il carattere di titolo di credito impedendone la circolazione. L'assegno bancario non trasferibile è pagabile soltanto a chi vi è indicato e non può da questo essere girato se non ad un banchiere per l'incasso; • la clausola dello sbarramento consiste in due linee parallele trasversali sulla facciata anteriore del titolo. L'assegno sbarrato è pagabile dal trattario (banca) soltanto ai propri clienti o ad altra banca.

  30. Assegno circolare • È un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto all'uopo autorizzato o da un suo corrispondente e contiene la promessa di pagarea vista la somma indicata sul titolo, presso uno qualsiasi dei recapiticomunque indicati dall'emittente. • A differenza dell'assegno bancario,che ha la struttura della tratta, l'assegno circolare ha la struttura delpagherò cambiario e comporta l'obbligo del pagamento dello stessoda parte della banca. • In considerazione di ciò l'assegno circolare è comunemente accettatocome mezzo di pagamento in sostituzione delle monete e serve inparticolar modo per l'invio e il trasferimento di somme da un luogoall'altro. • L'assegno circolare risulta sempre coperto perché l'emittente(la banca) richiede la copertura (in contanti o tramite addebito inconto corrente) dell'importo dell'assegno al momento stesso dell'emissione.

  31. Ricevute bancarie • È attualmente il più diffuso strumento per incassare i crediti; le ricevute vengono emesse dal soggetto che vanta il credito e vengono consegnate ad una banca che riceve l'incarico di incassare alla scadenza il credito per conto del creditore. • Al momento della riscossione la banca provvederà ad inviare al debitore ricevuta per quietanza. • Le ricevute bancarie non sono vincolanti per il debitore, per cui non possono essere assimilate alle cambiali e non scontano l'imposta di bollo pari al 12 per mille.

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