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LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE IN CAMPANIA

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE IN CAMPANIA. LE AREE PROTETTE. Le aree protette sono aree di particolare interesse naturalistico, storico, culturale e architettonico, che rispondono a determinati criteri stabiliti dalla legge.

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LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE IN CAMPANIA

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Presentation Transcript


  1. LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE IN CAMPANIA

  2. LE AREE PROTETTE Le aree protette sono aree di particolare interesse naturalistico, storico, culturale e architettonico,che rispondono a determinati criteri stabiliti dalla legge.

  3. Nel corso degli anni, sì è passati dal concetto di area protetta come luogo tutelato e protetto per la conservazione del patrimonio naturale, alla consapevolezza che le aree protette devono essere laboratori di sviluppo sostenibile.

  4. Le aree protette devono porsi obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile, uno sviluppo che integri gli aspetti ambientali (conservazione della biodiversità, tutela del territorio, uso sostenibile delle risorse naturali), con quelli economici e socioculturali.

  5. Per biodiversità s’intende la varietà delle specie animali e vegetali che popolano la terra ed è il risultato di lunghi processi evolutivi. Essa si manifesta in 3 diversi aspetti: • biodiversità genetica • biodiversità delle specie • biodiversità degli ecosistemi

  6. Ecosistema L’ecosistema è un sistema ambientale costituito da una componente biotica (animali e vegetali) e una componente abiotica (acqua, aria, suolo, luce) che interagiscono tra loro

  7. Biotopo: In ecologia il biotopo è un'area di limitate dimensioni (ad esempio uno stagno, una torbiera, un altipiano) dove vivono organismi di una stessa specie o di specie diverse. Esso è dunque la componente fisica e chimica di un ecosistema.

  8. Ecologia L'ecologia è la disciplina che studia la biosfera, ossia la porzione della terra in cui è presente la vita e le cui caratteristiche sono determinate dall'interazione degli organismi tra loro e con i fattori abiotici.

  9. habitat L’habitat è il luogo le cui caratteristiche abiotiche e biotiche possono permettere ad una data specie di vivere e svilupparsi. E’, sostanzialmente, l‘ambiente che può circondare una popolazione diuna specie

  10. LA RETE ECOLOGICA E’ un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, costituita da aree centrali (aree ad alta naturalità), fasce di protezione (zone cuscinetto) e fasce di connessione (corridoi ecologici).

  11. LA RETE NATURA 2000 Natura 2000 è una «rete» di aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell’Unione Europea ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati della direttiva «Habitat»

  12. La direttiva «Habitat» La rete Natura 2000 è prevista dalla direttiva europea “Habitat” 92/43/CEE relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” L’obiettivo della direttiva è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità all’interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, i cosiddetti Siti d’Importanza Comunitaria (SIC). In Regione Campania, attraverso il Progetto Bioitaly, sono stati individuati e proposti alla Comunità Europea 106 SIC.

  13. LA Direttiva «Uccelli» La direttiva europea “Uccelli” 79/409/CEE, “concernente la conservazione degli uccelli selvatici”, prevede l’individuazione di aree da destinare alla loro conservazione di numerose specie di uccelli le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). In Regione Campania sono stati individuati e proposti alla Comunità Europea 29 ZPS.

  14. La gestione dei Siti Natura 2000Normativa di riferimento D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE" che "disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E.“ D.P.R. 120/2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativo all’attuazione della Direttiva 92/43/CEE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. D.M. 224/2002 del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" La gestione dei Siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, 2000" Allegato II "Considerazioni sui Piani di gestione".

  15. La Giunta regionale della Campania con la deliberazione n. 231 del 21 febbraio 2006 ha approvato il Disegno di legge regionale “Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della rete Natura 2000”. Attualmente il disegno di legge si trova presso il Consiglio regionale per l’approvazione.

  16. Obiettivi del Disegno di legge • Concorre alla realizzazione della rete Natura 2000 • Predispone le modalità e gli strumenti di conservazione e di gestione degli habitat e di tutela delle specie sul territorio regionale • Stabilisce la ripartizione delle competenze tra la Regione e gli altri soggetti interessati. • Individua nelle province e negli enti parco gli organi di gestione dei siti della rete natura 2000 • Indica i criteri e gli strumenti per integrare i piani di gestione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, al fine di salvaguardare il patrimonio delle biodiversità nelle aree della rete Natura 2000

  17. I Parchi e le Riserve Naturali in Campania • Parchi nazionali (Istituiti ai sensi della legge 394/91) • Parco nazionale del Vesuvio • Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano • Parchi regionali (Istituiti ai sensi della legge regionale 33/93) • Parco Regionale del Matese • Parco Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano • Parco Regionale del Taburno – Camposauro • Parco Regionale del Partenio • Parco Regionale dei Campi Flegrei • Parco Regionale Monti Lattari • Parco Regionale Monti Picentini • Riserve Naturali Foce Volturno-Costa di Licola e Lago Falciano • Riserve Naturali Monti Eremita-Marzano e Foce Sele-Tanagro • Parchi regionali istituiti con altre normative • Parco Metropolitano delle Colline di Napoli • Parco Regionale del Fiume Sarno

  18. LEGGE REGIONALE n. 33 del 1 settembre 1993 “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania” Articolo 1 Finalità e ambito della legge La legge stabilisce i principi e le norme per l' istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Campania. I territori nei quali sono presenti questi valori, sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, costituiscono le aree naturali protette. Le aree protette perseguono le seguenti finalità: • conservazionedi specie animali o vegetali; • intergrazione tra le attività dell’uomo (attività agro - silvo - pastorali e tradizionali) e l’ambiente naturale, mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici; • promozionedi attività educative; • promozione di attività ricreative compatibili; • promozione, valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili; • difesa e ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici.

  19. Articolo 2 Classificazione delle Aree naturali protette I Parchi naturali regionali costituiscono un sistema omogeneo di rilevante valore naturalistico, territoriale, paesaggistico, artistico e culturali delle popolazioni locali. Le Riserve naturali regionali sono costituite da aree che contengono una o più specie della flora e della fauna di rilevante valore naturalistico, ovvero presentano uno o più ecosistemi. Articolo 5 Individuazione delle Aree naturali protette La legge individua le seguenti Aree naturali protette: • Matese • Roccamonfina e foce Garigliano • Taburno – Camposauro • Partenio • Foce Volturno e costa di Licola • Campi Flegrei • Monti Lattari • Monti Picentini • Monti Eremita – Marzano • Foce Sele e Tanagro • Lago Falciano Nota: A queste Aree bisogna aggiungere il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli e il Parco Regiale del Fiume Sarno

  20. Articolo 6 Istituzioni delle Aree naturali protette Per l’istituzione delle Aree naturali protette si adotta la seguente procedura: I parchi e le riserve naturali sono istituiti con decreto temporaneo del Presidente della Giunta Regionale, con le seguenti indicazioni: La Giunta Regionale entro i successivi 60 giorni, su proposta del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette, e sentite la III e IV Commissione Consiliare, istituisce in via definitiva, con singoli provvedimenti, i Parchi e le Riserve Naturali. Articolo 7 Gestione dei Parchi La gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti - Parco con personalità giuridica di diritto pubblico. Sono organi dell' Ente: a) il Presidente b) il Consiglio Direttivo c) la Giunta esecutiva d) il Collegio dei Revisori dei Conti e) la Comunità del parco

  21. Articolo 8 I Presidente dell' Ente Parco Il Presidente dell' Ente Parco viene nominato dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica e all' Ecologia, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti ed è prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo ambientale. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente. Nota: La Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 145 del 19 febbraio 2010, pubblicata sul BURC n. 20 del 8 marzo 2010, ha nominato i seguenti Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali della Campania: • Parco Regionale del Matese – Giuseppe Falco • Parco Regionale di Roccamonfina e Foce Garigliano – Raffaele Aveta • Parco Regionale del Taburno - Camposauro – Giovanni Moriello • Parco Regionale del Partenio – Sabino Aquino • Parco Regionale dei Campi Flegrei - Diego Giuliani • Parco Regionale dei Monti Lattari – Gino Marotta • Parco Regionale dei Monti Picentini - Anna Savarese • Parco Regionale del fiume Sarno - Alessandro Nardi • Riserva Naturale Lago Falciano - Foce Volturno, Costa di Licola – Amelia Caivano • Riserva Naturale Monti Eremita-Marzano, Foce Sele e Tanagro – Domenico Nicoletti 11)Parco Metropolitano delle Colline di Napoli – Agostino Di Lorenzo

  22. Articolo 9 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è costituito da: • il Presidente dell' Ente Parco; • un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco; • un rappresentante per ogni Comunità Montana territorialmente interessata; • un rappresentante per ogni provincia interessata; • tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell' Ambiente; • tre rappresentanti delle organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell' Ente ed in particolare: • adotta il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico - sociale per le attività compatibili dell' area; • approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo; • elabora ed adotta lo Statuto dell' Ente e lo sottopone all' approvazione della Giunta Regionale. L' organico del Parco è costituito da personale in servizio presso l’Amministrazione Regionale opportunamente distaccato. Il Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati.

  23. Articolo 10 La Giunta esecutiva La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente. Essa predispone gli atti da sottoporre all' approvazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative atte a favorire la realizzazione dei fini istituzionali dell' Area naturale protetta. Articolo 12 Comunità del Parco La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco, dei Presidenti delle Province e delle Comunità Montane interessate, dal Presidente della Giunta Regionale. La Comunità è Organo consultivo e propositivo dell' Ente Parco. Il suo parere è obbligatorio su: a) regolamento del Parco; b) piano del parco; c) bilancio e conto consuntivo; d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti. La Comunità delibera sul piano pluriennale economico, adotta un proprio Regolamento ed elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente. Articolo 13 Il Direttore dell' Ente Parco Il Direttore dell'Ente Parco è scelto sulla base di pubblico concorso per titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea e provvede alla esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio Direttivo.

  24. Articolo 18 Strumenti di attuazione • Il Piano territoriale del Parco Il Consiglio del parco,adotta, sentito il parere della Comunità del parco, un progetto di assetto territoriale del Parco, stabilisce i confini definitivi e la zonizzazione del territorio. Il Piano territoriale del Parco, viene trasmesso alla Giunta Regionale che lo invia al Consiglio Regionale per l' approvazione. b) IL Piano pluriennale economico sociale Il Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività Compatibili viene approvato secondo le stesse modalità del Piano territoriale del parco. Articolo 19 Contenuti del Piano territoriale del Parco Il Piano territoriale del parco definisce l'assetto territoriale dell' Area; indica gli obiettivi prioritari della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturali; definisce le zone territoriali dell’Area; stabilisce le direttive relative alla redazione dei Piani Urbanistici comunali per assicurare la coerenza di tali Piani con gli obiettivi prioritari del Parco

  25. Articolo 20 Durata ed effetti del Piano territoriale del Parco I Piani territoriali dei Parchi hanno efficacia a tempo indeterminato. Articolo 22 Articolazione zonale In ciascun Parco regionale deve essere prevista la seguente articolazione: a) zona di riserva integrale(zona <<A>>), in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente, mentre è vietata qualsiasi attività che possa compromettere le risorse naturali. b) zona di riserva generale(zona <<B>>), in cui ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo - pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco; c) zona di riserva controllata(zona <<C>>), in cui vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio - economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico - ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco. Tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate all' interno delle zone <<B>> e <<C>> ivi comprese le sistemazioni idraulico - forestali ed i rimboschimenti dovranno ricevere l' approvazione dell' Ente Parco.

  26. Articolo 23 Vigilanza La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di Polizia Urbana locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite guardie giurate nominate dall' Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635.

  27. La regione Campania, nell’ambito delle proprie competenze, attua politiche di salvaguardia ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale, favorendo le attività di vigilanza e controllo del territorio. La Giunta regionale della Campania, in attuazione della legge regionale n. 10 del 23 febbraio 2005 “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale” e del regolamento n. 2 del 5 luglio 2007“Regolamento per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l’impiego delle guardie ambientali volontarie” (GAV), con deliberazione n. 1952 del 30 dicembre 2009, ha istituzione l'albo regionale della Campania.

  28. In particolare l’art. 2 della legge regionale 10/05, • stabilisce che: • sono preposti alla istituzione di un proprio servizio volontario di • vigilanza ambientale i seguenti enti: • le province; • le comunità montane; • gli enti parco - nazionali e regionali - e gli enti di gestione delle aree protette; • gli enti ed associazioni venatorie, zoofile, ittiche e, in generale, di protezione ambientale operanti sul territorio nazionale ed iscritti nell’albo regionale della Campania.

  29. L’art. 7 “Compiti e doveri delle guardie ambientali” • Le GAV operano, nell’ambito territoriale di competenza, per vigilare sull’applicazione delle norme in materia di protezione ambientale ed in particolare per: • prevenire le violazioni delle normative ambientali, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette ed ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico; • b) prevenire e vigilare in caso di incendi boschivi, degrado ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento dei rifiuti ed escavazione di materiali; • c) garantire la tutela e valorizzazione dell’ambiente terrestre, marino, fluviale e lacustre; • d) operare per la protezione della flora, soprattutto di quella endemica e rara, e della fauna, anche in riferimento allo svolgimento della caccia e della pesca nonché alla tutela degli animali di affezione; • e) collaborare, con gli enti e gli organismi pubblici competenti, per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica calamità e di emergenza; • f) contribuire, con gli organismi preposti, alla sensibilizzazione e informazione sulle normative in materia ambientale soprattutto nell’ambito scolastico.

  30. Classificazione delle aree protettePossiamo classificare le aree protette in:Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Aree Marine Protette, Riserve naturali statali e regionali, siti della Rete Natura 2000, costituita da SIC e ZPS , altre aree protette (oasi, zone umide). Le aree protette in Campania occupano una superficie che supera il 25% del territorio regionale.

  31. LaCampania

  32. I Parchi Nazionali

  33. Il Parco Regionale delMatese

  34. Il Parco Regionale di Roccamonfina

  35. Il Parco Regionale delTaburno - Camposauro

  36. Il Parco Regionale delPartenio

  37. Il Parco Regionale dei Campi Flegrei

  38. Il Parco Regionale dei Monti Picentini

  39. Il Parco Regionale delFiume Sarno

  40. Il Parco Regionale dei Monti Lattari

  41. I Parchi Nazionali, Regionali e le Riserve Naturali…

  42. …e i Siti di Importanza Comunitaria “SIC”…

  43. …e le Zone di Protezione Speciale “ZPS”…

  44. Le Aree Protette dellaCampania

  45. SIC

  46. ZPS

  47. SIC + ZPS

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