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AREA DI PROGETTO

AREA DI PROGETTO . Stefano Consani Marc’Andrea Lenci Isabella Lucchesi Eleonora Romano Luca Saccone CLASSE 5 IGEA sez. A Anno scolastico 2002-2003. Economia Aziendale Matematica Scienze delle Finanze Inglese Francese Geografia . Bibliografia . IL PROMOTORE FINANZIARIO.

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Presentation Transcript


  1. AREA DI PROGETTO Stefano Consani Marc’Andrea Lenci Isabella Lucchesi Eleonora Romano Luca Saccone CLASSE 5 IGEA sez. A Anno scolastico 2002-2003 Economia Aziendale Matematica Scienze delle Finanze Inglese Francese Geografia Bibliografia

  2. IL PROMOTORE FINANZIARIO L’ ALBO DEI PROMOTORI REGOLE DA SEGUIRE CONTROLLO ATTIVITA’ RAPPORTI CON I CLIENTI RAPPORTI CON LE BANCHE GESTIONE DEI PATRIMONI MERCATO DEI CAPITALI

  3. IL PROMOTORE FINANZIARIO La figura del promotore finanziario è descritta dall’art.31 del Decreto Legislativo 24/02/1998 n°58 (testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari) e viene individuata nella persona fisica che esercita professionalmente “l’offerta fuori sede”. L’offerta fuori sede è una modalità di offerta di servizi di investimento da parte di soggetti abilitati che si avvalgono di promotori finanziari e viene definita come promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento.

  4. ALBO DEI PROMOTORI L’art. 31 del Dlgs 58/98 prevede l’istituzione presso la CONSOB dell’Albo Unico Nazionale dei Promotori finanziari. Per ciascun iscritto sono indicati: • Per essere iscritti all’Albo è necessario possedere dei requisiti ovvero: • Bisogna essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di seconda superiore (rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale), • Aver superato una prova di valutazione della CONSOB. • I promotori iscritti all’Albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’ art.40 legge 23/12/94 n°724 • Non possono però essere iscritti coloro che si trovano in una condizione di illegittimità o decadenza o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione e sono stati condannati a sentenza irrevocabile • Cognome e nome • Luogo e data di nascita • Data di iscrizione all’Albo • Denominazione del soggetto • abilitato fuori sede per • conto del quale il promotore • opera

  5. PROVA DI VALUTAZIONE L’esame da superare per iscriversi all’Albo è costituito da due prove : un test e un colloquio. La prova scritta verte su nozioni di economia del mercato finanziario, con riferimento in particolare agli strumenti del mercato mobiliare sia monetario sia finanziario, ai prodotti finanziari collegati alla di raccolta; e a nozioni di diritto finanziario e alla disciplina legislativa e regolamentare dell’attività del promotore finanziario. Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e su altre materie qual le nozioni di diritto privato, relative alla disciplina relativa al contratto con riferimento al contratto di agenzia e alle nozioni di diritto tributario (riguardante il mercato finanziario e in particolar modo il regime di tassazione dei redditi derivati da azioni o fondi di investimento.

  6. LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA Il test è costituito da 30 quesiti. Per superare la selezione è necessario rispondere correttamente ad almeno 18 item. Una volta individuata la risposta corretta, il candidato deve indicarla sul questionario. Generalmente non esiste la possibilità di effettuare correzioni. Al termini della prova, che dura circa trenta minuti, il questionario va inserito nella busta grande così definita per distinguerla dalla piccola dentro la quale andrà posto il cartoncino contenente i dati anagrafici del candidato che deve essere a sua volta inclusa nella busta grande. Questo serve in un secondo momento alla commissione esaminatrice per abbinare i questionari anonimi al nome del candidato

  7. MOTIVI DI SCELTA DEL TEST I motivi che hanno indotto ad utilizzare un test con quesiti a risposta multipla sono vari. Innanzitutto per motivi di attendibilità della valutazione poiché si possono ottenere misurazioni standardizzate; per motivi di perfetta trasparenza dal momento che si seguono procedure di calcolo e di assegnazione di punteggio in modo chiaro e veritiero uguali per tutti. Inoltre la selezioni preliminari dei test permette di ridurre e sensibilizzare il numero dei candidati che devono poi successivamente sostenere la prova orale e di conseguenza ciò consente di ridurre i costi connessi

  8. Regole da seguire La parte V del Libro V del Regolamento CONSOB 11522/98 prende in considerazione le regole che devono essere seguite dai promotori nell’ambito dello svolgimento della propria attività. In particolare dobbiamo fare riferimento agli articoli: Art. 95 che riguarda l’incompatibilità Art. 95-96 che riguarda le regole generali di comportamento e le regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori Art. 97 che riguarda la conservazione della documentazione.

  9. L’art. 95 dispone che i promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza osservare le disposizioni legislative e i regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono anche rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico. I promotori sono tenuti, inoltre, a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori tranne nel caso in cui non siano le stesse commissioni o la CONSOB a farne esplicita richiesta Regole di comportamento

  10. Conservazione dei documenti L’art. 85 del Regolamento della CONSOB 11522/98 stabilisce l’obbligo del promotore di comunicare entro 30 giorni alle commissioni competenti della CONSOB il luogo di conservazione delle documentazione dell’art.97. L’art.97 esplicita che devono essere conservate dal promotore i contratti promossi per suo tramite ed altri documenti sottoscritti dall’investitore. Il promotore deve conservare per cinque anni tali documenti.

  11. RAPPORTO CON I CLIENTI • I promotori devono consegnare all’investitore: • una copia di dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi del promotore (dati anagrafici, domicilio, iscrizione all’Albo) • una copia informativa. • Il promotore finanziario deve inoltre chiedere all’investitore stesso notizie circa la sua esperienza negli investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria e la propensione al rischio. • Al cliente spetta una copia del prospetto informativo ed altri documenti informativi prima della sottoscrizione dei documenti e la sottoscrizioni dei prodotti. Il promotore deve verificare che l’investitore abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione che viene proposta, non solo con riferimento ai costi e ai rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla adeguatezza dell’operazione in rapporto alla sua situazione del cliente. Il promotore deve inoltre verificare l’identità dell’investitore prima della sottoscrizione.

  12. CONTROLLO ATTIVITA' Il controllo dell’attività dei promotori è affidata alla CONSOB che può richiedere ai promotori o ai soggetti che si avvalgono della loro consulenza la comunicazione di dati, atti o documenti. Per questa attività essa si avvale di commissioni. Si possono per tanto imporre delle sanzioni a carico dei promotori.

  13. SANZIONI Le sanzioni a carico dei promotori finanziari sono comminate dalla CONSOB con provvedimento motivato. I promotori hanno la facoltà di richiedere un’udienza personale entro 30 giorni. Esse sono puniti in base alla gravità della violazione attraverso il richiamo scritto, attraverso sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione da uno a quattro anni dall’Albo e addirittura la radiazione dall’Albo stesso.

  14. RAPPORTO CON LE BANCHE Gli intermediari autorizzati e le imprese di investimento si avvalgono per l’offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento ed accessori dei promotori finanziari. L’attività del promotore deve essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. L’esclusività del rapporto di lavoro è motivata dal fatto che il soggetto abilitato per cui il promotore finanziario opera è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore stesso. Ogni Banca è responsabile del comportamento del suo promotore che inoltre, esercita la sua funzione in virtù di un contratto d’agenzia o mandato,poiché agisce in nome e per conto della Banca. Dobbiamo ricordare che i promotori percepiscono un compenso.

  15. COMPENSO I promotori sono retribuiti in parte in base ad una quota fissa legata al portafoglio clienti posseduto ed in parte in base ad una provvigione legata all’attività di nuova raccolta che sono in grado di effettuare. Spesso vi sono incentivi economici connessi al raggiungimento di determinati risultati. Il promotore non può ricevere dall’investitore alcuna forma di compenso.

  16. MERCATO MOBILIARE

  17. Gestione dei patrimoni Titoli di Stato Obbligazioni Azioni INDIVIDUALE COLLETTIVO

  18. LE AZIONI BACK

  19. LE OBBLIGAZIONI BACK

  20. I TITOLI DI STATO BACK

  21. PATRIMONI COLLETTIVI I fondi comuni di investimento sono una cassa comune collettiva dove confluisce il risparmio di una pluralità di sottoscrittori. Ogni partecipante detiene un numero di quote che è proporzionale all’importo versato. Lo scopo principale di un fondo comune di investimento è di ottenere, attraverso una gestione collettiva, dei vantaggi in termini di rendimento, minori costi e diversificazione del portafoglio titoli. I fondi comuni sono suddivisi in varie tipologie: Fondi azionari: sono quei fondi che investono più del 70% del patrimonio raccolto in titoli azionari; Fondi obbligazionari: sono quei fondi che investono prevalentemente in titoli di stato e in obbligazione societarie; Fondi bilanciati: sono una via di mezzo tra i fondi azionari ed i fondi obbligazionari; Fondi di liquidità (o monetari): sono quei fondi che investono in strumenti di brevissimo termine (inferiori ai 6 mesi), quali ad esempio i titoli di stato a 6 mesi. Non possono investire in azioni. Fondi flessibili (o globali): sono quei fondi che investono senza nessuna restrizione per ciò che riguarda la tipologia di valori mobiliari. Sono quei fondi in cui il gestore ha piena libertà sui titoli in cui investire.

  22. BIBLIOGRAFIA Economia Aziendale Manuale Economia aziendale 4 e 5 di Pietro Ghigini e Clara Roberchi Economia aziendale 3 di Rubino Ceccherelli e Guerrini Promotore Finanziario Catarozzo, Sironi e Tabacchi Scienze delle finanze Scienze delle Finanze e del diritto tributario di Alessandro Balestrino e Maria Pierro scienza delle Finanze di Galimberti, Paolazzi. Geografia Economica Dati ricavati dal sito di Centro studi dell’Università di Pavia Asia Major 1999 Matematica Statistica descrittiva 3 rosso verde giallo valori delle azioni ricavati dal Televideo alle pagine 314,315,316

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