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The European Convention of Human Rights and the Italian Legal Order

The European Convention of Human Rights and the Italian Legal Order. Italian Constitution, Article 10, 1°. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Article 10, 2.

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The European Convention of Human Rights and the Italian Legal Order

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Presentation Transcript


  1. The European Convention of Human Rights and the Italian Legal Order

  2. Italian Constitution, Article 10, 1° L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

  3. Article 10, 2 La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

  4. Article 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

  5. Incorporation of International Treaties • Incorporation through ordinary law • Incorporation order (ordine di esecuzione) Treaties and subsequent legislation: Doctrine of implied repeal Uniform interpretation Lex specialis derogat legi generali

  6. Cassation Court, 1.10. 1986 n. 5827 [Article 6 ECHR] “introduce nella parte in cui fissa l’esigenza di celerità e pubblicità del processo, un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale, senza precisazione di termini o di sanzioni, e non può pertanto essere invocata per far valere l’invalidità di un procedimento disciplinare condotto nell’osservanza delle leggi che lo disciplinano”

  7. Constitutional Court, 1.02.1982 n. 15 [Article 5.3 ECHR] “non propone alcun criterio concreto, in quanto si astiene dal fornire una qualsiasi specificazione. Ed una valutazione della ragionevolezza che non sia ancorata ad un criterio concreto, ma solo ad una enunciazione vaga ed elastica, può riuscire opinabile in difetto di un’analisi più articolata ed approfondita”.

  8. Constitutional Court, 12-19.1.1993 n. 10 “si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria”

  9. Court of Cassation, 12.5-10.7.1993, Medrano “le norme della CEDU sono di immediata applicazione nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo, che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell’ordinamento italiano”.

  10. Articolo 117, comma 1(come modificato dalla l. cost. 3/2001) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

  11. Constitutional Court, 113/2011 “A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrino, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» ”.

  12. Constitutional Court, 113/2011 ove si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo – non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante – egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all’indicato parametro. A sua volta, la Corte costituzionale, investita dello scrutinio, pur non potendo sindacare l’interpretazione della CEDU data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione – la quale si colloca pur sempre a un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato.

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