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LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art. 2291 c.c./ 2312c.c.)

LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art. 2291 c.c./ 2312c.c.). COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’. INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’. L’ORDINAMENTO PATRIMONIALE. Mastrangelo dott. Laura. NOZIONE (ART. 2291 C.C). Nella società in nome collettivo tutti i soci .

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LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art. 2291 c.c./ 2312c.c.)

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Presentation Transcript


  1. LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO(art. 2291 c.c./ 2312c.c.) • COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ • INVALIDITA’DELLA SOCIETA’ • L’ORDINAMENTO PATRIMONIALE Mastrangelo dott. Laura

  2. NOZIONE(ART. 2291 C.C) Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamenteper le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto tra i terzi.

  3. LA COSTITUZIONE La forma richiesta per rendere “regolare” la s.n.c. è la forma scritta. ATTO PUBBLICO SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA CONDIZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

  4. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO REGOLARE: ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE: Segue le norme che regolano la società semplice NON ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE (Art. 2297 c.c.) • Per mancanza dell’ATTO COSTITUTIVO (società di fatto) • Per mancanza della registrazione dell’atto presso il Registro Imprese

  5. PUBBLICAZIONE(ART. 2296 C.C.) L’atto costitutivo, una volta redatto per iscritto deve essere depositato Entro 30 giorni presso il REGISTRO IMPRESE a cura degli amministratori, se non vi provvedono, può ciascun socio provvedervi a spese della società, o può condannare l’amministratore a provvedervi. Se il contratto si è costituito per Atto Pubblico, sarà il notaio a provvedere alla registrazione presso il Registro Imprese

  6. ATTO COSTITUTIVO(ART. 2295 C.C.) L’ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA’ DEVE CONTENERE: • Il cognome nome, luogo di nascita, domicilio, la cittadinanza di ogni • socio; • La Ragione sociale, che deve contenere il nome di uno dei soci e l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 c.c. la società può conservare il nome del socio receduto o defunto se gli eredi dei soci o il socio receduto lo consentono) • I soci amministratori e coloro che sono rappresentanti; • La sede della società o sedi secondarie (art. 2299 c.c.); • L’oggetto sociale

  7. I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; • Le prestazioni a cui sono assoggettati i soci d’opera; • Le norme di ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; • La durata della società (che può essere anche a tempo indeterminato) Ai fini della registrazione nel Registro Imprese non sono importanti i punti tre e otto dato che intervengono, in mancanza gli art. 2257 (amministrazione disgiunta) e art. 2263 c.c.(ripartizione dei guadagni e delle perdite). La libertà di forma non è concessa qualora oggetto del conferimento sia un bene che richiede una forma speciale(ex. Forma scritta a pena di nullità per beni immobili o diritti reali immobiliari).

  8. Partecipazioni(art. 2294 c.c.) Per partecipare ad una società di persone è richiesta la capacità di agire; è atto eccedente l’ordinaria amministrazione. INCAPACE: colui che non è in grado di intendere e di volere. La partecipazione di un incapace in una S.n.c. è per legge equiparata all’esercizio di un’impresa commerciale in forma individuale. (è regolata dagli artt. 320, 372,397,424,425 c.c.) Non possono partecipare ex novo ad una snc. Possono solo conservare la partecipazione ottenuta per donazione o eredità solo se autorizzati dal tribunale. MINORE INTERDETTO E INABILITATO:

  9. Solo in caso di : Il Tribunale può autorizzare la continuazione della partecipazione, sempre che gli altri soci non deliberino l’esclusione del socio (art. 2286 c.c. esclusione) SOPRAVVENUTA INTERDIZIONE E INABILITAZIONE Può parteciparvi o aderirvi successivamente sempre con l’autorizzazione del tribunale MINORE EMANCIPATO Il minore sposato

  10. PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’: DOPO LA RIFORMA E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE, SE DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA DELLA SOCIETA’ DI CAPITALI (Art. 2361, 2° comma) E’ ALTRETTANTO AMMISSIBILE LA PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI PERSONE SIA COME SOCI RESPONSABILI ILLIMITATAMENTE CHE NON

  11. INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’ Le cause di INVALIDITA’ sono regolate dagli art. 1418 e 1425 c.c. previste dalla disciplina generale dei contratti. CONTRATTO contrario a norme imperative OGGETTO impossibile o illecito NULLITA’ INCAPACITA’ delle parti CONSENSO viziati per errore, dolo o colpa ANNULLABILITA’

  12. INVALIDITA’ DELLA SINGOLAPARTECIPAZIONE: L’invalidità della singola partecipazione ( ex. Partecipazione di un minore non autorizzato) determina l’invalidità dell’intero contratto socialesolo se la partecipazione viziata è considerata essenzialeper il conseguimento dell’oggetto sociale. In caso contrario, il contratto non perde validità e rimane produttivo di effetti per gli altri soci, sempre che rimangano due soci. Il socio la cui partecipazione è stata dichiarata nulla o annullabile avrà diritto alla restituzione del conferimento eseguito solo se si è astenuto dal prendere parte all’attività sociale in caso contrario, avrà diritto al rimborso del valore attuale della quota alla data della sentenza dichiarativa di nullità.

  13. INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’: la sentenza che accerta la nullità produrrà effetto ex tunc: le parti saranno liberate dall’obbligo di eseguire i conferimenti promessi e avranno diritto alla restituzione dei beni già eseguiti. SOCIETA’ INATTIVA La sentenza di nullità opera come semplice causa di scioglimento della società. Quindi si apre il procedimento di liquidazione, e si avrà l’estinzione della società dopo aver soddisfatto i creditori sociali e ripartito tra i soci l’eventuale attivo di liquidazione SOCIETA’ ATTIVA

  14. SANATORIA CON DELIBERA DI TUTTI I SOCI

  15. I CONFERIMENTI(ART. 2253 C.C.) PER ACQUISTARE LA QUALITA’ DI SOCIO E’ NECESSARIO EFFETTUARE UN CONFERIMENTO ART. 2253 1° COMMA : il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. NON ESISTE CAPITALE MINIMO Qualora nel contratto sociale non venga specificata la natura del conferimento, la legge detta norme dispositive: • Devono essere eseguiti in danaro • Se non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

  16. Beni conferibili Nelle società di persone non sono posti limiti per l’entità conferibile (art. 2247 c.c.); può essere conferito ogni bene o servizio suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale Qualsiasi prestazione di dare di fare o di non fare

  17. Il conferimento può essere costituito sia da singoli beni, ma anche dal trasferimento in proprietà o in godimento di un’azienda, dalla prestazione di garanzie (ex. Fidejussioni) a favore della società Il codice civile disciplina tre tipi di conferimenti: Beniin natura Crediti Prestazione d’opera

  18. Conferimento beni in proprietà: Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per vizi. Sul socio grava anche il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita finché la proprietà non sia passata alla società. Se si tratta di bene determinato, il passaggio di proprietà si ha contestualmente alla stipula del contratto. Se si tratta di cose determinate solo nel genere, la proprietà passera in capo alla società solo in seguito alla loro specificazione. Se si ha il perimento del bene prima del passaggio della proprietà alla società il socio conferente può essere escluso, sempre che la causa non sia imputabile agli amministratori.

  19. Conferimento beni in godimento: Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è regolata dalle norme sulla locazione. Il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio, la società ne può godere, ma non ne può disporre, (ex. Non può procedere alla vendita, o all’affitto). Il socio ha diritto alla restituzione del bene al termine della società nello stato in cui si trova in quel momento. Se il bene è perito per cause imputabili agli amministratori, il socio ha diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salvo restando l’azione nei confronti degli amministratori

  20. Conferimento di crediti: Art. 2255 c.c. il socio risponde dell’insolvenza del debitore nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale di garanzia. In caso di insolvenza del debitore, il socio risponde ex lege nei confronti della società, nei limiti del valore conferito. Inoltre dovrà effettuare il versamento delle spese e corrispondere gli interessi dovuti. La mancanza di tali versamenti, può portare l’esclusione del socio

  21. Il socio d’opera: È socio d’opera colui che presta la propria attività manuale o intellettuale a favore della società. Il socio d’opera NON è da considerare come un lavoratore subordinato. Lo potrà essere ma per prestazioni diverse da quelle che si è obbligato ad effettuare a titolo di conferimento. Il compenso per il lavoro oggetto del conferimento sarà rappresentato dalla partecipazione agli utili. Lavorare in vano qualora a fine esercizio la società sia in perdita. Doppio rischio Impossibilità di svolgimento della propria opera per cause a lui non imputabili. In tal caso gli altri soci hanno il potere comunque di escluderlo dalla società

  22. In caso di liquidazione della società il socio d’opera parteciperà solo alla ripartizione dell’eventuale attivo che residua dopo il rimborso del valore nominale del conferimento ai soci apportatori di capitali. EX. TIZIO: SOCIO DI CAPITALI euro 10.000,00 CAIO: SOCIO DI CAPITALI euro 10.000,00 SEMPRONIO: SOCIO D’OPERA (partecipazione 20%) ATTIVO DI LIQUIDAZIONE: 100.000,00 100.000,00 – 10.000,00 –10.000,00 = 80.000,00 80.000,00 residuo attivo da distribuire: 80.000,00 x 40%= 32.000,00 80.000,00 x 20%= 16.000,00 TIZIO: 10.000,00 + 32.000,00= 42.000,00 CAIO: 42.000,00 SEMPRONIO: 16.000,00

  23. ATTENZIONE ART. 2263 C.C. 2°COMMA LA PARTE SPETTANTE AL SOCIO D’OPERA SE NON E’ DETERMINATA NEL CONTRATTO SARA’ STABILITA DAL GIUDICE SECONDO EQUITA’

  24. PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE PATRIMONIO SOCIALE: complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Il patrimonio sociale subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alla vita societaria. La consistenza del patrimonio sociale è accertato attraverso la redazione del bilancio di esercizio PATRIMONIO NETTO (differenza tra attività e passività) CAPITALE SOCIALE: è un’entità numerica che esprime il valore del denaro dei conferimenti, la cui valutazione rientra nell’atto costitutivo. Il capitale sociale a differenza del patrimonio sociale resta immutato nel corso della vita societaria, a meno che non si proceda ad una variazione (è necessario il consenso di tutti i soci)

  25. I soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale (conferimenti e beni successivamente acquistati dalla società • immobilizzazioni materiali- per fini estranei alla società). • La violazione di tale divieto porta all’esclusione del socio inadempiente. • Il divieto è derogabile per volontà di tutti i soci. Limiti alla distribuzione degli utili UTILI= ricavi - costi Art. 2303 c.c. non si può dar luogo alla distribuzione di somme se non per utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale non si può dar luogo alla ripartizione di utili sino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto.

  26. RIDUZIONEDEL CAPITALE(ART. 2306) Delibera presa da tutti i soci Trascorsi almeno tre mesi dall’iscrizione nel Registro Imprese Tre mesi di tempo per i creditori per fare opposizione Il Tribunale può comunque autorizzare la riduzione, previa prestazione di idonea garanzia da parte della società.

  27. PATTO LEONINO (art. 2265 c.c) È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. CRITERI LEGALI DI RIPARTIZIONE Se nulla è disposto nell’atto costitutivo le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se non è stato determinato neppure il valore dei conferimenti allora si presumono uguali. La percentuale di partecipazione ai guadagni si presume uguale per le eventuali perdite. La parte di partecipazione agli utili e alle perdite può essere anche decisa da un arbitro

  28. Per accertare le perdite o gli utili è necessario redigere il BILANCIO DI ESERCIZIO Deve essere redatto secondo i principi che regolano la redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni (escludendo la compilazione della Nota Integrativa, dato che non è soggetto a registrazione.) AMMINISTRATORI Redigono il bilancio Approvazione di tutti i soci anche i soci amministratori

  29. Con l’approvazione del bilancio tutti i soci avranno diritto all’assegnazione della rispettiva parte di utili. Tutti i soci possono anche stabilire che gli utili ottenuti non vengano distribuiti tra loro ma reinvestiti nella società.

  30. RESPONSABILITÀ DEI SOCI RESPONSABILITA’ SOLIDALE E ILLIMITATA Un socio risponde di tutti i debiti e successivamente eserciterà azione di regresso verso gli altri soci. Prima viene escusso il patrimonio sociale e poi i beni personali del socio. PRINCIPIO DI ESCUSSIONE

  31. NUOVOSOCIO Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci delle obbligazioni sociali sorte prima del suo ingresso in società. EX SOCIO In caso di scioglimento parziale del rapporto sociale per morte, esclusione o recesso del socio, non viene meno la responsabilità personale del socio uscente per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi. In caso di morte gli eredi del de cuius, rimarranno responsabili

  32. Creditore personale del socio(art. 2770, 2305c.c.) Il patrimonio della società è INSENSIBILE alle obbligazioni personali del socio. Rimane intoccabile dai creditori del socio debitore. Il creditore personale del socio non può in alcun caso aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi. DIVIETO DI COMPENSAZIONE

  33. Il creditore personale del socio è comunque tutelato dato che può: • Far valere i suoi diritti sugli UTILI spettanti al socio debitore; • Compiere atti conservativi sulla quota che gli spetta nella liquidazione; Art. 2305 c.c. stabilisce che: Il creditore particolare del sociofinché dura la società non può chiedere la liquidazione della quota Neppure se prova che i beni dello stesso siano insufficienti a soddisfarlo. Tale regola è valida sino alla scadenza della società, data fissata nell’atto costitutivo.

  34. I soci possono prorogare la durata della società con una specifica decisione o continuando di fatto l’attività sociale. Ciò però non deve pregiudicare i creditori particolari del socio. Perciò l’art. 2770 c.c. distingue due ipotesi: • Se la proroga è espressa ed iscritta nel Registro Imprese, il creditore può opporsi giudizialmente alla proroga entro 3 mesi dall’iscrizione della delibera. Se viene accolta l’opposizione, la società deve liquidare a suo favore la quota in oggetto, entro 3 mesi dalla notifica della sentenza di accoglimento dell’opposizione.

  35. Se la proroga è tacita, (cioè l’attività di impresa continua con il solo consenso tutti i soci per fatti concludenti), si applica la disciplina che regola le società semplici. Il creditore chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota dimostrando l’insufficienza dei beni personali del socio debitore.

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