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Como, 10 novembre 2004

Il ruolo attivo degli istituti di credito nel salvataggio delle aziende in difficoltà: profili giuridici (avv. Leonardo Maladorno). Como, 10 novembre 2004. Le Banche: Compito istituzionale di sostegno al mondo delle imprese Imprese anch’esse → rischi economici e giuridici

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Como, 10 novembre 2004

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Presentation Transcript


  1. Il ruolo attivo degli istituti di credito nel salvataggio delle aziende in difficoltà:profili giuridici(avv. Leonardo Maladorno) Como, 10 novembre 2004 GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  2. Le Banche: • Compito istituzionale di sostegno al mondo delle imprese • Imprese anch’esse → rischi economici e giuridici • A confronto con principi giuridici a tutela di interessi più generali GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  3. L’Azienda in difficoltà si rivolge alla Banca per ottenere : • Finanziamento ex-novo • Nuova finanza GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  4. Vita operativa del fido • Costituzione delle garanzie che eventualmente lo assistono Scopo primario legge fallimentare (art 67 L.F.): • Tutela della massa creditoria tramite la rigorosa attuazione della par condicio • Valutazione della fattispecie ex post GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  5. Cassazione , n.1719/2001: “ In tema di revocatoria fallimentare…(per) la prova della conoscenza da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito … non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di Banca di colui che entra in contatto con l’insolvente rileva, non di per sé … dovendosi dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l’accipiens ed in quest’ambito anche all’attività professionale da esso esercitata ed alle regole di prudenza ed avvedutezza che caratterizzano concretamente … l’operare della categoria di appartenenza.” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  6. Tribunale di Bergamo, 20.12.2002 : “La conoscenza dello stato di insolvenza assume , nei confronti di operatori economici qualificati come le Banche, un particolare valore in virtù della particolare capacità che esse hanno di percepire ogni elemento idoneo a desumere gli elementi indiziari dello stato di decozione.” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  7. Tribunale di Milano, 08.07.2002: “La qualità di banchiere convenuto in revocatoria non rileva di per sé e neppure in relazione alle regole di prudenza ed avvedutezza che dovrebbero improntarne la condotta, ma solo in quanto ciò consenta di presumere che i modelli di comportamento di una categoria professionale agevolino la conoscenza dei sintomi dello stato di insolvenza che possono essersi manifestati nel caso concreto .” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  8. Tribunale di Como, 21.11.2003: “Lo stato di insolvenza di una società non si denota in modo univoco dalla messa in liquidazione della stessa.” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  9. Cassazione 1.10.2002 n. 14087 “ Lo stato di insolvenza del debitore, del quale è richiesta la conoscenza ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, non presuppone la totale cessazione dei pagamenti, ma sussiste anche quando l’imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un’impresa commerciale, quand’anche l’attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  10. Tribunale di Milano , 01.10.2002: “Quantomeno si trasferisce sul convenuto l’onere di provare la propria inscientia decotionis , nel caso in cui vi fosse stata una precedente accettazione di un concordato stragiudiziale.” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  11. Tribunale di Milano, 10.12.2002: “La creazione ex novo di un rapporto bancario accompagnata dalla concessione di affidamenti, costituisce elemento sintomatico a favore della Banca convenuta circa la mancata conoscenza dello stato di insolvenza.” Tribunale di Milano, 07.06.2003: “L’aver affidato un cliente insolvente costituisce presunzione contraria alla conoscenza da parte della Banca dello stato di insolvenza.” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  12. Cassazione , 20.12.2002, n.4759: “La concessione di ulteriore credito costituisce elemento equivoco in ordine ad una prova di inscientia decotionis, poiché tale atteggiamento favorevole del creditore può trovare fondamento nella speranza che il nuovo credito agevoli il soggetto, poi fallito, a superare la crisi economica.” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  13. Tribunale di Milano , 30.04.2003: La prosecuzione del rapporto bancario non è prova certa della mancata conoscenza dello stato di insolvenza, dato che tale circostanza ben potrebbe dimostrare non la convinzione circa la solvibilità del cliente, ma essere rivelatore del tentativo della banca di rientrare dalle proprie esposizioni debitorie. GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  14. Le decisioni giurisprudenziali hanno un rilievo inevitabile rispetto ai piani di ristrutturazione , sia sotto il profilo della operatività dei fidi sia sotto il profilo delle garanzie acquisite/acquisende GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  15. Revocatoria fallimentare e garanzie: • Garanzie reali acquisite contestualmente al sorgere del debito • Garanzie reali acquisite non contestualmente ad un debito però scaduto • Garanzie reali acquisite non contestualmente a debito non scaduto. GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  16. Cassazione , 07.01.2004, n. 12: “Allorché ... il mutuo venga stipulato al solo fine di garantire una precedente esposizione ... è certamente ... individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di una ipoteca per debiti preesistenti non scaduti.” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  17. Cassazione 19.11.2003, n. 17540 “ In materia di revocatoria fallimentare quando l’imprenditore successivamente dichiarato fallito abbia stipulato un contratto di mutuo, convenendo l’apertura di un conto corrente bancario e l’attribuzione al mutuante della facoltà di prelevare le somme su questo versate al fine di soddisfare il proprio credito, questa pattuizione conferisce all’intera operazione, costituita da negozi collegati, carattere anormale “ GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  18. Cassazione , 19.11.2003, n.17540: “ Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire ... che costituiscono mezzi anormali di pagamento le cessioni di beni, le “datio in solutum” e, in genere, tutti gli atti in cui il denaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata ed indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali.” “ …Lo scopo di estinguere una pregressa passività come motivo ulteriore rispetto alla causa dei singoli negozi conferisce all’intera operazione costituita da negozi collegati, carattere anormale e qualifica come tale, anche l’atto finale di estinzione del debito.” GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  19. Lucio Ghia, Università LUISS Roma: “Sosterrà infatti il curatore che l’intervento delle banche è servito solo a ritardare la dichiarazione d’insolvenza., spesso a consolidare pagamenti ricevuti in precedenza e messi così al riparo da azioni revocatorie. L’erogazione di nuova finanza assume le caratteristiche della concessione abusiva del credito, causa di grave inquinamento dei rapporti commerciali, avendo causato nei terzi, secondo una siffatta accusa,il convincimento di avere di fronte non un’impresa tenuta artificialmente in vita dalle Banche, ma solida, meritevole di restare sul mercato e di ottenere ulteriore credito .“ GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

  20. Codice di comportamento ABI • Riforma Legge Fallimentare • Procedura composizione concordata della crisi Crescente sensibilità Istituti Bancari Maggiore serenità giuridica GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

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