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Corso di MERCEOLOGIA DOGANALE A.A. 2007 – 2008 Prof. Giorgio Savio ALLEGATI

Corso di MERCEOLOGIA DOGANALE A.A. 2007 – 2008 Prof. Giorgio Savio ALLEGATI. La strategia di sviluppo di Aida.

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Corso di MERCEOLOGIA DOGANALE A.A. 2007 – 2008 Prof. Giorgio Savio ALLEGATI

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  1. Corso di MERCEOLOGIA DOGANALE A.A. 2007 – 2008 Prof. Giorgio Savio ALLEGATI

  2. La strategia di sviluppo di Aida Il Nuovo Sistema Informativo Doganale AIDA (Automazione Integrata delle Dogane e delle Accise) è stato sviluppato utilizzando una metodologia basata sull'analisi dei processi e dei flussi informativi. La metodologia adottata ridisegna i processi eliminandone le inefficienze e sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. L’architettura concepita per AIDA si avvale delle tecnologie emergenti, proprie dell'ambiente Internet e dell’interfaccia che tutti conoscono per la navigazione in rete (il browser).

  3. Altra importante novità è l'utilizzo del controllo informatizzato del flusso di lavoro (workflow management) sistema che guida l'utente nell'esecuzione delle attività. AIDA, a regime, integrerà tutte le aree funzionali e tutti i sottosistemi esistenti (Accise, SAISA, Laboratori chimici) ed è stato progettato in sintonia con il piano di e-government, con i piani informatici comunitari e con le linee guida dettate dall'O.M.D (Organizzazione Mondiale delle Dogane).

  4. Si realizza attraverso le seguenti linee strategiche: · telematizzazione degli scambi di documenti e di informazioni con l'utenza esterna; · integrazione delle basi informative per una reattiva analisi dei rischi che aumenti la capacità di controllo senza ostacolare la fluidità degli scambi; · inserimento della dogana nella catena logistica del trasporto; · integrazione dei servizi telematici della dogana con i servizi telematici degli enti portuali ed aeroportuali; · interoperabilità della dogana con gli enti coinvolti nello sdoganamento per la realizzazione di uno sportello unico "single window approach".

  5. Il sistema, offrendo servizi standardizzati ed integrati, agevola gli scambi, riducendo i costi di transazione: promuove, pertanto, la competitività delle aziende nazionali nell'ambito del commercio internazionale. La metodologia di lavoro adottata ha coinvolto gli utenti interni ed esterni nello sviluppo e nella sperimentazione del sistema e ha consentito la condivisione dei risultati tramite l'utilizzo di un laboratorio "dogana virtuale", che ha simulato le diverse realtà operative. Tale laboratorio rimarrà attivo per le future implementazioni ed aggiornamenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.agenziadogane.gov.it alla voce “AIDA”.

  6. Il regime comunitario delle accise Cenni generali Le accise sono imposte di consumo che colpiscono prodotti come i derivati petroliferi utilizzati come carburanti per autotrazione (GPL, benzine, gasolio, cherosene, lubrificanti, additivi, denaturanti) o come combustibili per uso privato, agricolo e industriale (gas metano, oli combustibili, ecc.); l’alcol etilico e le bevande alcoliche (compresi i vini, le birre e le altre bevande fermentate); le sigarette, i sigari e il tabacco da fumo in genere. E’ da considerare che le accise sui tabacchi lavorati costituiscono una fonte importante di introiti per gli Stati membri potendo rappresentare una quota del prodotto interno lordo variabile tra lo 0,32 e l’1,90%. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare indipendentemente il livello delle accise, a condizione di rispettare il livello comunitario minimo; per questo le aliquote delle accise variano notevolmente da uno Stato membro all’altro.

  7. Nel decidere il livello di tali aliquote, gli Stati membri tengono conto di fattori quali la salute, la politica agricola, le frodi e l’occupazione, semprechè ciò non influisca con il funzionamento del mercato interno. Il regime attuale è stato adottato con la Direttiva n. 1992/12/CEE ed è stato introdotto il 1° gennaio 1993 con l’entrata in vigore del Mercato unico europeo. Tale regime è il risultato dei dibattiti avviati nel 1985 con il Libro Bianco sul completamento del mercato interno in cui la Commissione aveva proposto aliquote totalmente armonizzate sui prodotti quali i tabacchi lavorati; la proposta non era stata accolta dal Consiglio per cui si è optato per l’armonizzazione delle strutture impositive e sono state fissate aliquote minime.

  8. La successiva adozione della Direttiva n. 1999/81/CE ha introdotto alcune modifiche tecniche senza tuttavia alterare la struttura delle accise. I prodotti soggetti ad accisa circolano fra gli Stati membri in regime di sospensione. Con l’entrata in vigore del Mercato unico sono state abolite le imposte di fabbricazione e le sovrimposte di confine su: zucchero e materie zuccherine (glucosio, maltosio e simili), margarina, oli di semi, apparecchi di accensione, accendigas e fiammiferi (questi ultimi rimangono soggetti in Italia ad accisa non armonizzata), armi da sparo e munizioni. Sono state anche soppresse le imposte di consumo sul caffè (crudo, tostato e solubile) sul cacao, sul burro di cacao e sulle bucce di cacao, sugli apparecchi audiovisivi e cinefotoottici

  9. DIRETTIVA 92/12/CEE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, …………………….. - considerando che deve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche; che il mantenimento o l'introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera; - considerando che, per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, occorre che l'esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri;

  10. Articolo 1 1. La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità. 2. Le singole disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive specifiche. Articolo 2 La presente direttiva e le direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano nel territorio della Comunità come definito, per ciascuno Stato membro, dal trattato che istituisce la Comunità economica europea ……….

  11. Articolo 3 1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative: - gli oli minerali, - l'alcol etilico e le bevande alcoliche, - i tabacchi lavorati. 2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

  12. 3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera. Ferma restando questa condizione, gli Stati membri conserveranno altresì la facoltà di applicare tasse sulle prestazioni di servizi che non abbiano il carattere di tasse sulla cifra d'affari, comprese quelle connesse con prodotti soggetti ad accisa. ……………………

  13. Articolo 8 Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati. ……………………

  14. IL CARNET TIR Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci "senza rottura di carico" (Convenzione TIR Transports Internationaux Routiers adottata a Ginevra il 14.11.1975 e ratificata in Italia il 12.08.1982). Con tale espressione si intende un trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate. Il trasporto dovrà essere effettuato da idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l´inizio e la fine dell´operazione TIR sia fatta su strada.

  15. Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall´ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale. Pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali merci non soggiacciono all´obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all´importazione o all´esportazione.

  16. Tuttavia, in casi straordinari ed in particolare in caso di sospetta irregolarità, le autorità doganali possono procedere alla visita delle merci presso detti uffici e richiedere direttamente al trasportatore di regolarizzare ogni controversia derivante dall´utilizzo del Carnet TIR e in particolare di pagare le somme esigibili. Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso paesi extra UE aderenti alla convenzione TIR, ovvero: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Georgia, Giordania, Iran, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldavia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Siria, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, USA, Yugoslavia (eccetto la Provincia del Kosovo e Metoia).

  17. Requisiti • Le ditte di autotrasporto e quelle che effettuano trasporti in conto proprio, che intendono utilizzare i Carnet TIR per i trasporti internazionali dovranno iscriversi in un apposito Registro istituito presso l´Unione italiana delle Camere di Commercio con sede a Roma (di seguito denominata Unione), come da Regolamento per la concessione della garanzia prevista dalla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci coperto con Carnet TIR. • Per l´iscrizione sono necessari i seguenti requisiti: • residenza in Italia • iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della provincia ove l´azienda ha la sede legale • iscrizione nell´Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l´autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6.6.1974 n. 298 per le ditte con autorizzazione al trasporto per conto di terzi • adeguata idoneità tecnica, morale e finanziaria.

  18. Documentazione • Il richiedente dovrà redigere su carta intestata una domanda di iscrizione al Registro, inviandola direttamente all´Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Piazza Sallustio 21 - 00187 ROMA. • La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: • certificato del Casellario Generale Giudiziario del titolare o del legale rappresentante della ditta • certificati di carichi pendenti del titolare o del legale rappresentante rilasciati dalla Procura della Repubblica • dichiarazione di residenza del titolare o del legale rappresentante della ditta, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni (autocertificazione) certificato antimafia

  19. certificato di iscrizione all´Albo Nazionale degli autotrasportatori, qualora obbligatoria per l´esercizio del trasporto. • dichiarazione relativa al parco automezzi e relativa documentazione attestante la proprietà degli automezzi (fotocopie dei fogli complementari o dei fogli di via) • dichiarazione relativa al numero degli operai e degli impiegati dichiarazione d´impegno della Ditta a presentare, in caso di favorevole esito della procedura di ammissione al Registro: • una garanzia fideiussoria a favore dell´Unione rilasciata da banche di primaria importanza, o una garanzia assicurativa rilasciata da istituti assicurativi abilitati a prestare cauzione per gli Enti pubblici, il cui ammontare viene fissato dal Comitato per l´ammissione al Servizio TIR sulla base delle direttive dell´IRU (International Road Transport Union - ente gestore della catena di garanzia internazionale) e secondo il testo predisposto dall´Unioncamere.

  20. b) la dichiarazione d´impegno sull´utilizzo del Carnet TIR, secondo il testo predisposto dall´IRU, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, la cui firma dovrà essere autenticata. • Tutti i documenti devono essere validi all´atto della presentazione della domanda (massimo 3 mesi dalla data del rilascio). • Il Comitato per l´Ammissione al Servizio TIR, alla prima riunione utile, esprimerà il proprio parere circa l´ammissione del richiedente al Registro TIR e, in caso di parere positivo, determinerà l´importo della garanzia fidejussoria od assicurativa a tutela di ogni responsabilità e rischio dell´Unione da porre a carico del richiedente. Al Comitato spetta altresì esprimere pareri per i provvedimenti di sospensione o di cancellazione delle ditte dal Registro TIR.

  21. Il Dirigente dell´Area per i servizi amministrativi per il commercio estero dell´Unioncamere, previo parere del Comitato per l´Ammissione al Servizio TIR e con l´assenso del Dipartimento delle Dogane, dispone l´iscrizione del richiedente al Registro TIR, assegnandogli un numero progressivo e notificando tale assegnazione al richiedente e alla Camera di commercio che rilascerà i carnet. Nel contempo viene anche data comunicazione dell´ammontare della garanzia fidejussoria da prestare a favore dell´Unione. Successivamente il richiedente dovrà presentarsi alla Camera di Commercio competente per territorio per sottoscrivere la "dichiarazione di impegno del trasportatore per l´ammissione al Regime Doganale TIR e per l´autorizzazione all´utilizzo dei Carnet TIR ordinari (Garanzia: US$ 50.000 o equivalente)", predisposta dal Comitato per l´Ammissione al Servizio TIR in conformità alle prescrizioni dell´IRU, (la firma deve essere autenticata dalla Camera di commercio).

  22. Modalità di rilascio L´Unione, tramite le Camere di Commercio, rilascia i Carnet TIR secondo il plafond stabilito dalle direttive dell´IRU e nei limiti delle disponibilità agli iscritti al Registro TIR che ne facciano richiesta. Per ottenere i Carnet TIR, la ditta iscritta al Registro TIR deve presentare alla Camera di Commercio competente per territorio il modulo di domanda firmato esclusivamente dal legale rappresentante, con l´indicazione del numero e del tipo di Carnet richiesti e del nome della persona alla quale i Carnet stessi possono essere consegnati.

  23. La Camera di Commercio porrà la massima attenzione per evitare il rilascio alla stessa ditta di un numero di Carnet superiore al fabbisogno effettivo, tenendo presente che per ogni mezzo di proprietà possono essere utilizzati due Carnet TIR (uno per il viaggio di andata ed uno per quello di ritorno). Si fa presente che la Convenzione del 1975 prevede la possibilità di utilizzare "un solo Carnet TIR per un autotreno, o per più contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso, il manifesto delle merci del Carnet TIR dovrà menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore".

  24. La Camera, verificato quanto sopra, rilascerà alla ditta richiedente i Carnet - forniti dall´Unione già provvisti di numerazione - indicando: • data di scadenza, stabilita attualmente in 60 gg. dalla data di rilascio • Camera di Commercio emittente • nome e indirizzo del titolare del Carnet • timbro della Camera di Commercio emittente e firma del Segretario Generale o di un suo delegato.

  25. Tempi Costi Il rilascio del Carnet è immediato. Carnet a 4 volets: Euro 60,00 + IVA Carnet a 14 volets: Euro 77,00 + IVA Carnet a 20 volets: Euro 83,00 + IVA

  26. Responsabilità I Carnet TIR sono carte-valori e pertanto il titolare., utilizzando detti Carnet, è responsabile, in modo illimitato, del pagamento dei diritti doganali dovuti per irregolarità relative a operazioni TIR nei confronti delle Autorità doganali (ad esempio: mancato scarico dei Carnet TIR, scarico con riserva, furto o sparizione delle merci viaggianti sotto copertura di Carnet TIR).

  27. Restituzione I Carnet dovranno essere restituiti dagli interessati alla Camera di Commercio emittente entro una settimana dal rientro del Carnet presso la sede della ditta (nota Unioncamere 8552 del 18.12.95) e comunque non oltre 30 giorni dalla data di scadenza di validità. La Camera di Commercio prenderà nota dell´avvenuta restituzione, controllerà mediante le matrici dei Carnet (souches) che tutte le merci siano state regolarmente sdoganate nei Paesi di importazione e che siano state effettuate tutte le regolari operazioni inerenti al transito. I Carnet regolarmente appurati verranno "scaricati" dal plafond assegnato alla ditta. In caso di mancata restituzione di Carnet (anche inutilizzati) con validità scaduta da oltre 30 giorni, verrà richiesto alla ditta di restituirli o di fornire chiarimenti sulla mancata restituzione. Trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni verrà sospeso il rilascio di nuovi Carnet fino alla restituzione da parte della ditta dei Carnet scaduti.

  28. Smarrimento, furto o distruzione Qualora la ditta non sia in condizione di restituire uno o più Carnet a seguito di perdita, furto o distruzione accidentale, per poter continuare a ritirare i documenti dovrà presentare alla Camera di Commercio la denuncia di smarrimento vistata dall´Autorità di Pubblica Sicurezza, bollette doganali, documenti di scarico o altro.

  29. IL CARNET ATA Il Carnet ATA (acronimo dell´espressione francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale che consente l´introduzione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonchè dei campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra), senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l´ammontare dei diritti relativi alle merci medesime. Ciò è reso possibile dagli "enti garanti" del sistema ATA per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnets ATA emessi nei rispettivi Paesi.

  30. I Paesi aderenti alla Convenzione ATAsono: Paesi dell´Unione Europea, Algeria, Australia, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Costa d´Avorio, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Senegal, Singapore, Slovenia, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, USA. Per la temporanea esportazione in Taiwan, occorre richiedere con le stesse modalità un carnet CPD CHINA TAIWAN

  31. L´Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l´ente garante per l´Italia del sistema ATA. In Italia, l´emissione e la gestione dei carnets ATA viene effettuata dalle singole Camere di commercio, per conto dell´Unioncamere Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere in ciascun Paese l´esportazione o l´importazione temporanea o il transito delle merci ammissibili a mezzo del carnet, secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazioni.

  32. I vantaggi • derivanti dall´utilizzo del Carnet ATA sono: • sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito • esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente richieste per l´ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita • possibilità di utilizzo per: • uno o più viaggi circolari: per esempio dall´Austria (Unione Europea) alla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Ceca alla alla Polonia e dalla Polonia alla Germania (Unione Europea)

  33. per uno o più viaggi in singoli Paesi: per esempio da un Paese dell´Unione Europea agli Stati Uniti e ritorno in qualsiasi Paese dell´Unione Europea, anche diverso da quello di partenza • per operazioni frazionate: per esempio, esportazione temporanea dall´Unione Europea delle merci in più riprese, importazione temporanea in Australia in più riprese, riesportazione dall´Australia in una o più volte delle merci stesse, ecc. (per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono) • per attraversare un Paese estero (per i Paesi che lo consentono) • per merci non accompagnate (per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono).

  34. Documentazione • Per ottenere un carnet ATA occorre presentare: • il modulo di domanda compilato e firmato dal legale rappresentante in originale nelle tre copie (bianca, gialla, azzurra) contenente l´elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente • la richiesta di autorizzazione (in formato pdf) al rilascio della polizza Assitalia e, successivamente, la polizza originale. (L´Assitalia normalmente prepara la polizza per il giorno dopo la presentazione della richiesta, alla quale occorre allegare una visura camerale e copia degli ultimi due bilanci d´esercizio). • €48,00 da pagare direttamente allo sportello.

  35. Dopo la vendita il carnet va compilato e solo dopo può essere vidimato.In caso di urgenza, è possibile, compilare il carnet allo sportello. In questo caso si consiglia di utilizzare un timbro della ditta contenente denominazione e indirizzo. Si ricorda inoltre che, se l´elenco delle merci è molto lungo, può essere redatto a parte su foglio di carta intestata della ditta e presentato allo sportello insieme alla domanda in 24 copie da allegare alla domanda e, successivamente, ad ogni pagina del carnet.

  36. Costi • Carnet ATA o CPD CHINA TAIWAN: € 40,00 + IVA • Ogni foglio aggiuntivo: € 0,50 + IVA • Duplicato Carnet: solo il costo di ogni foglio aggiuntivo. • Il costo della polizza ammonta allo 0,2812% del valore totale della merce. Il premio dovra´ essere arrotondato alla prima cifra decimale. L´arrotondamento sarà: • in eccesso se il secondo decimale è uguale o maggiore di 5 • (per esempio € 27,88 diventerà € 27,90) • in difetto, se il secondo decimale è minore di 5 • (per esempio € 51,34 diventerà € 51,30)

  37. Validita´ Di conseguenza il premio minimo per merci varie (con valore inferiore a € 9.180,00) sarà di € 25,80. Per i Carnets scortanti prodotti orafi l´importo per il costo della polizza è pari allo 0,225% sul 50% del valore delle merci (ma con un premio minimo di € 51,60). Il Carnet ATA ha una validità massima di 12 mesi dal giorno del rilascio

  38. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA Il modulo di domanda di Carnet ATA è disponibile presso l´Ufficio Documenti Estero. Si tratta di un fascicolo composto da tre fogli di diversi colori: l´originale, bianco, verrà trattenuto dalla Camera di commercio, quello di colore giallo sarà restituito all´interessato dopo la consegna del Carnet, mentre quello azzurro andrà all´INA Assitalia. Sul retro del modulo il richiedente redigerà, nella lingua italiana la lista dettagliata delle merci oggetto del Carnet. Qualora la lista merci non possa essere compresa nell´apposito spazio, sarà redatta su carta intestata della ditta, seguendo lo schema del modulo di domanda.

  39. Polizza di cauzionamento per carnet ATA La richiesta della polizza assicurativa è motivata dal fatto che, come già detto, l´Unione Italiana delle Camere di Commercio, ente garante per l´Italia del servizio ATA, è tenuta ad anticipare alle dogane straniere le somme che le vengono richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi nel nostro Paese. Il rimborso dell´importo anticipato dall´Unione, che verrà richiesto al titolare del Carnet contestato direttamente dalla Camera di Commercio che ha emesso il documento, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data della richiesta. Trascorso inutilmente questo termine, l´Unioncamere recupererà la somma avvalendosi della polizza di cui sopra.

  40. Si rammenta tuttavia che, in tutti i casi in cui la Società assicuratrice abbia effettuato il pagamento delle somme dovute all´Unioncamere in luogo del contraente, la stessa ha diritto di rivalsa della somma versata, aumentata degli interessi e delle spese accessorie, nei confronti del contraente - che è anche il titolare del Carnet - e dei suoi avanti causa.

  41. NORME DI UTILIZZO Il Carnet rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle merci ad una dogana dell´Unione Europea che provvederà a prenderlo in carico ed eventualmente ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci. Tale operazione viene effettuata al momento dell´uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina.

  42. L’uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde; in assenza dell’indicazione del nome sulla copertina, il titolare del Carnet dovrà delegare per iscritto il proprio rappresentante. Al passaggio delle varie frontiere, a partire "dall´uscita" dal territorio doganale comunitario fino "all´entrata in" un Paese extracomunitario fra quelli indicati sulla prima pagina della copertina e nuovamente "all´uscita da" un Paese extracomunitario tra quelli indicati sulla prima pagina della copertina fino al "rientro in" territorio doganale comunitario, è necessario presentare le merci ed il Carnet stesso alla dogana, previa compilazione rispettivamente dei "volet" di "esportazione" "importazione" "riesportazione" "reimportazione" ed esigere i timbri doganali sulle rispettive "souches".

  43. Nell’eventualità l´operatore intenda spedire le merci sotto vincolo cauzionale, da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, dovrà compilare i "volet" di transito. Si tenga conto che per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli azzurri. Si ricorda che è possibile acquistare eventuali fogli aggiuntivi, oltre a quelli in dotazione, sia al momento dell’acquisto del carnet e sia successivamente, presentando allo sportello una richiesta su carta intestata della ditta firmata dal titolare.

  44. E´ importante non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che viene indicato dalla dogana estera sulla "souche" di importazione o di transito), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate o in transito. Questo termine va rigorosamente rispettato, poichè anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l´obbligo del pagamento dei diritti doganali. Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata della merce. Vale a dire che, qualora lo ritenga opportuno, potrà effettuare l´operazione di reimportazione definitiva solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli successivamente.

  45. Si rammenta tuttavia che la "souche di reimportazione" è l´unico documento che possa essere presentato alle autorità doganali estere a dimostrazione dell´uscita delle merci dai rispettivi Paesi, quando risulti mancante la "souche di riesportazione". Naturalmente per essere titolo sostitutivo della "souche di riesportazione", la "souche di reimportazione" deve essere vistata dalla dogana entro la data di validità del Carnet o prima del termine fissato dalle Autorità doganali estere per la riesportazione.

  46. Al termine dell´utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza, il Carnet deve essere restituito alla Camera di commercio che ne ha curato l´emissione, corredato di tutte le "souches" relative ai fogli utilizzati, nonchè dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati dalla Camera di commercio. Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga restituito entro gli otto giorni previsti, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme anticipate dall´Unioncamere per non aver potuto trasmettere alle autorità competenti la documentazione richiesta.

  47. Trasformazione in esportazione definitiva Nonostante il carnet ATA sia un documento concepito essenzialmente per la temporanea esportazione, è possibile che la merce oggetto del carnet, o parte di essa, venga lasciata definitivamente in un Paese estero. In questo caso occorrerà presentarsi, entro la scadenza del Carnet, alla dogana del paese estero che ha vistato la souche di importazione, con il carnet e la fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione in esportazione definitiva. La dogana emetterà la bolletta di importazione addebitando i diritti doganali ed annotando tale operazione su una souche bianca di riesportazione. Al rientro nell’Unione Europea occorrerà ugualmente far vistare il Carnet alla dogana comunitaria che ha vistato la souche al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea esportazione.

  48. Beni particolari Per i prodotti orafi, la dogana normalmente richiede le fotografie e le fotocopie della merce. Per le opere d´arte occorre avere il benestare della Soprintendenza alle Belle Arti. Quando le merci da esportare sono soggette al vincolo dell´autorizzazione ministeriale, è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione ministeriale.

  49. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Il carnet ATA è composto da diversi fogli costituiti ciascuno da due parti denominate "souche" e "volet". La souche deve sempre rimanere unita alla copertina; il volet, distaccabile, viene trattenuto di volta in volta dalle Dogane. Presentata la documentazione necessaria, la Camera di commercio provvederà a rilasciare il Carnet alla ditta per la compilazione. Si ricorda infine che gli Stati Uniti accettano carnets ATA unicamente per "materiale professionale" o "campioni commerciali" e non per la partecipazione a "mostre e fiere".

  50. TRANSITO PROGETTO N.C.T.S.(New Computerized Transit System) Un nuovo sistema di transito per l’Europa Il progetto del sistema informatizzato di transito comune e comunitario si prefigge i seguenti obiettivi: - Unificare e semplificare le procedure di transito tra i Paesi dell’Unione Europea, i Paesi EFTA (Islanda, Norvegia e Svizzera, che con il Liechtenstein forma un’unione doganale) e Malta; - Agevolare la circolazione delle merci; - Prevenire e combattere le frodi. I Paesi interessati al progetto sono 26 e, a regime, il sistema collegherà oltre 3.000 uffici doganali in cui le procedure informatizzate sostituiranno integralmente le procedure documentali.

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