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Regolamento n. 561/2006

Regolamento n. 561/2006. Tempi di guida e di riposo. REGOLE SOCIALI Orario di lavoro dei conducenti. Direttiva 93/104/CE ( Lavoratori fissi ) Decreto legislativo 66/2003 ( Recepimento ) Direttiva 2003/88/CE ( Codificazione ) Direttiva 2002/15/CE ( Lavoratori mobili )

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Regolamento n. 561/2006

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Presentation Transcript


  1. Regolamento n. 561/2006 Tempi di guida e di riposo

  2. REGOLE SOCIALIOrariodilavorodeiconducenti • Direttiva 93/104/CE (Lavoratorifissi) • Decretolegislativo 66/2003 (Recepimento) • Direttiva 2003/88/CE (Codificazione) • Direttiva 2002/15/CE (Lavoratorimobili) • In fasedirecepimento (termineiniziale: 23 marzo 2005)

  3. REGOLE SOCIALIOrariodilavorodeiconducenti • La Direttiva 2002/15 prescriveregole per icosiddetti “lavoratorimobili” traiqualirientranoiconducenti, daapplicarsi a far data dal 23 marzo 2005 (termineprevisto). • Essaperòprevedeun’applicazionedifferita al 23 marzo 2009 per ilavoratoriautonomi.

  4. REGOLE SOCIALIOrariodilavorodeiconducenti • Anche per i lavoratori mobili è previsto che la durata media della settimana lavorativa non superi le quarantotto ore. • La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi (estendibile al massimo a sei mesi) la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

  5. REGOLE SOCIALII tempi diguida e diriposo • Regolamento CEE 543/69 (Istituzione) • Regolamento CEE 3820/85 (Codificazione) • Regolamento CE 561/2006 (Modificazione)

  6. Regolamento 561/2006Premesse • (13) (…) La definizione di "settimana" fornita dal presente regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti di iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno della settimana.

  7. Regolamento 561/2006Premesse • (19) Nell'interesse della sicurezza stradale e per una migliore osservanza delle disposizioni in materia, (…) è opportuno che nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali delle imprese si considerino anche i periodi di guida, i periodi di riposo e le interruzioni effettuati in altri Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti disposizioni siano state adeguatamente e completamente osservate.

  8. Regolamento 561/2006Premesse • (21) È necessario che i conducenti che lavorano per imprese di trasporto diverse forniscano a ciascuna di queste le informazioni necessarie per permettere loro di ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento.

  9. Regolamento 561/2006Premesse • (33) Con l’introduzione di un dispositivo di registrazione conformemente al regolamento (CE) n. 2135/98 e pertanto con la registrazione elettronica delle attività del conducente sulla sua scheda per un periodo di ventotto giorni e del veicolo per un periodo di 365 giorni, si consentirà in futuro un controllo più rapido e ampio su strada.

  10. Regolamento 561/2006Premesse • (35) L’esperienza indica che l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e in particolare del tempo di guida massimo prescritto su un lasso di tempo di due settimane, può essere garantita solo se vengono eseguiti controlli stradali efficaci ed effettivi in relazione all’intero lasso di tempo.

  11. La disciplina dei tempi di guida e di riposo stabilita dal regolamento 3820/85 è rimasta in vigore fino al 10 aprile 2007

  12. L’11 aprile 2007 sono entrate in vigore le norme del Regolamento n. 561/2006 che abroga il Regolamento n. 3820/85 e modifica i regolamenti n. 3821/85 (cronotachigrafo digitale) e n. 2135/98 (tachigrafo digitale).

  13. Il regolamento disciplina periodi di guida e d riposo dei conducenti che effettuano trasporto di merci e di persone su strada (sia per conto di terzi sia in conto proprio) all’interno della Comunità o fra la Comunità, la Svizzera e i Paesi dello Spazio economico europeo.

  14. Il Reg. n. 561/2006 si applica ai veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 t. ad esclusione dei veicoli che sviluppano una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km orari. Il Reg. n. 3820/85 si applicava ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t., ma escludeva i veicoli che sviluppavano una velocità massima autorizzata non superiore a 30 km orari.

  15. Il presente regolamento si applica al trasporto di passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.

  16. Art. 3 Restano esclusi i veicoli utilizzati per: servizi pubblici (forze armate, polizia, vigili del fuoco, ordine pubblico, ecc.); emergenze e salvataggio; usi medici; carri attrezzi che operano entro un raggio di 100 km dalla base operativa;

  17. (Segue) Art. 3 - Restano esclusi i veicoli utilizzati per: • prove su strada, riparazione o manutenzione; • trasporto non commerciale di merci (sino a 7,5 ton); • Veicoli storici.

  18. Sono ora inclusi i seguenti veicoli (prima esclusi dal 3820/85): • Fognature, acqua, elettricità, gas, manutenzione rete stradale, nettezza urbana, telefoni, telegrafi, radiodiffusione, tv e radio; • Trasporto materiale per circhi • raccolta

  19. Segue: Sono ora inclusi i seguenti veicoli (prima esclusi dal 3820/85): • Raccolta latte dalle fattorie. Tutti i veicoli prima esclusi dal campo di applicazione del reg. 3820 ed oggi ricompresi nel reg. 561 devono conformarsi entro il 31 dicembre 2007.

  20. Tutti i trasporti eseguiti con veicoli industriali rientrano nella disciplina del Regolamento n. 561/2006.

  21. Regolamento n. 3820/85 (In vigore fino al 10 aprile 2007) Regolamento n. 561/2006 (In vigore dal 11 aprile 2007) Tabella comparativa delle norme dei due regolamenti

  22. Tempi di guida (art. 6) Reg. 3820 Periodo di guida giornaliero: tempo di guida compreso fra due periodi di riposo. Durata massima della guida giornaliera: 9 ore, estendibile a 10 ore al massimo per due volte a settimana. Durata massima della guida settimanale: dopo max sei periodi di guida giornalieri deve avere inizio un periodo di riposo settimanale (9x4=36)+(10x2=20)=56 ore Tempi di guida (art. 6) Reg. 561 IDENTICO IDENTICO Durata massima della guida settimanale: massimo 56 ore di guida e senza di superare l’orario di lavoro massimo consentito dalla dir. 2002/15/CE (60 ore).

  23. Durata massima della guida bisettimanale: il periodo complessivo di guida non deve superare le 90 ore in un periodo di due settimane consecutive. IDENTICO

  24. B) Interruzione della guida (art 7) reg. 3820. Dopo 4 ore e 30’ di guida continua, almeno 45’ di interruzione. L’ interruzione di 45’ può essere sostituita da interruzioni di almeno 15’ ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo. B) Interruzione della guida (art 7) reg. 561. IDENTICO L’ interruzione di 45’ può essere sostituita da una prima interruzione di almeno 15’ ed una seconda interruzione di almeno 30’. Tutte e due le interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida.

  25. Durante le interruzioni della guida il conducente non può effettuare “altri lavori”. Non sono considerati “altri lavori” a tale fine, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno. “Interruzione” (art. 4): ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo. “altre mansioni”: ogni attività diversa dalla guida compresa nelle definizioni di orario di lavoro di cui all’art. 3 lett. A) della direttiva 2002/15/CE: carico e scarico; pulizia e manutenzione veicolo; sorveglianza del veicolo e del carico e formalità amministrative; attese per carico e scarico ove non se ne conosca in anticipo la durata probabile.

  26. Le “Altre mansioni” Il conducente registra fra le "altre mansioni" i periodi di cui all'articolo 4, lettera e): • e) "altre mansioni": le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla "guida", ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti;

  27. Le “Altre mansioni” • I tempi trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di "disponibilità", di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85 (il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori), dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. • Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.

  28. Le “Altre mansioni” • Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come "altre mansioni".

  29. C) Riposi (ART. 8) reg. 3820. Riposo giornalieroregolare: 11 ore oppure 8 continue + 4frazionabili per complessive 12 ore  Riposo giornaliero ridotto: minimo 9 ore non più di 3 volte a settimana, ma con compensazioni entro la fine della settimana successiva. C) Riposi (ART. 8) reg. 561. “periodo di riposo giornalieroregolare”: 11 ore OPPURE almeno 3 ore + almeno 9 ore senza interruzione  “periodo di riposo giornaliero ridotto”: Ogni periodo inferiore a 11 ore, con minimo 9 ore, non più di 3 volte a settimana, senza compensazioni. Tabella comparativa delle norme dei due regolamenti

  30. Riposo giornaliero due conducenti. In ciascun periodo di 30 ore, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive. Riposo giornaliero due conducenti (multipresenza). Almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

  31. Periodo di riposo settimanale 45 ore ogni settimana Riposo settimanale ridotto: minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente; minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata. Periodo di riposo settimanale 45 ore (almeno due riposi di 45 ore in due settimane consecutive) Riposo settimanale ridotto: nel corso di due settimane consecutive: un periodo di 45 ore + almeno 24 ore. La riduzione deve essere compensata entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui si è avuta la riduzione.

  32. Ogni periodo di riposo preso a compensazione deve essere attaccato ad altro periodo di riposo di almeno 8 ore. Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purchè questo sia provvisto di cuccetta e sia in sosta. Ogni periodo di riposo preso a compensazione deve essere attaccato ad altro periodo di riposo di almeno 9 ore. In trasferta i periodi di riposo giornaliero e settimanale ridotto possono essere presi nel veicolo purchè sia dotato di cuccetta e sia in sosta. Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo di presa in consegna del veicolo o per ritornare, se il veicolo non si trova in sede dell’azienda o nel luogo di residenza del conducente, non è riposo né interruzione, a meno che il conducente non sia su una nave o su un treno e disponga di cuccetta o branda.

  33. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non industriale (es. autovettura) per recarsi sul luogo di presa in consegna dell’autotreno o per ritornare, se il veicolo non si trova in sede dell’azienda o nel luogo di residenza del conducente, è considerato “altre mansioni”.

  34. Art. 10 E’ vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale. Art. 10 E’ vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del presente regolamento.

  35. Dal confronto tra i due regolamenti si evidenzia che con il nuovo regolamento:

  36. a) Sono sostanzialmente analoghe le norme sui tempi di guida; b) non è più possibile scendere al di sotto delle 9 ore consecutive di riposo continuativo giornaliero; c) non è più previsto l’obbligo di compensare le riduzioni del riposo giornaliero regolare; d) il nuovo regolamento stabilisce l’ambito bisettimanale per verificare se sia preso correttamente il riposo settimanale: almeno una volta in due settimane ci deve essere un riposo di 45 ore; l’altro riposo può essere ridotto a 24 ore, ma deve essere compensata la riduzione entro la fine della terza settimana successiva attaccandola ad un altro riposo di almeno 9 ore;

  37. e) è chiarito che per riposo settimanale si intende quello preso dopo al più tardi sei periodi di 24 ore e quindi non deve coincidere necessariamente con la domenica; f) in trasferta, il riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere presi nel veicolo in sosta e dotato di cuccetta. Deve desumersi che il riposo settimanale regolare (di 45 ore) deve essere preso nel luogo di residenza del conducente o di stazionamento abituale del veicolo; g) Le interruzioni della guida devono essere di 45’ ciascuna dopo 4 ore e mezzo di guida continua, frazionabili soltanto in due interruzioni intercalate nel periodo di guida di cui una di almeno 15’ ed un’altra – la seconda -di almeno 30’;

  38. h) Attenzione ai tempi per recarsi a prendere il veicolo, se questo non staziona in azienda o presso la residenza del lavoratore: se l’autista è su un treno o su un traghetto è considerato riposo o interruzione solo se vi sia una cuccetta o una branda; se l’autista si reca a prendere il veicolo con la sua autovettura in luogo diverso dall’azienda o dalla sua residenza, il tempo necessario è considerato “altre mansioni”.

  39. Ricordiamo che ai periodi di riposo giornaliero previsti dal regolamento si devono aggiungere i riposi per i pasti previsti dal CCNL (almeno un’ora per trasferte inferiori a 15 ore; due ore, per trasferte superiori a 15 ore).

  40. Responsabilità • Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

  41. Responsabilità • Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al presente regolamento.

  42. Responsabilità • A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. • Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.

  43. Responsabilità • Uno Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente per un'infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

  44. Responsabilità • Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.

  45. Responsabilità • Il principio è ribadito con forza nella direttiva 2006/22 sui controlli, che nella parte dell’allegato I relativo ai controlli presso le imprese, stabilisce: • Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

  46. Responsabilità • Il conducente conserva le prove fornite da uno Stato membro relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti per un periodo di tempo sufficiente ad evitare che la medesima infrazione del presente regolamento sia soggetta ad un secondo procedimento o sanzione conformemente alle disposizioni del presente regolamento. • Il conducente presenta le prove di cui al paragrafo 1 su richiesta. • Il conducente che presti la propria attività presso diverse imprese di trasporto è tenuto a fornire a ciascuna di esse le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del capo II.

  47. Fogli di registrazione • Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: • i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti, • ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e • iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006. • Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.

  48. Registrazioni apparecchi digitali • Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: • i) la carta di conducente di cui è titolare, • ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei quindici giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006, e • iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I. • Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui al punto ii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.

  49. Controlli • Un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3."

  50. Obblighi del datore di lavoro d.m. Min. Lav. 31 marzo 2006 – art. 2 • Informare il lavoratore della disciplina in materia di orario di lavoro e CCNL • Controllare il rispetto dei periodi di guida e riposo • Istruire il conducente sul funzionamento del cronotachigrafo e vigilare sul suo uso

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