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Marisa Eramo

Marisa Eramo. La disciplina dei compensi dopo il decreto liberalizzazioni. Padova 7 maggio 2012. Onerosità del contratto d’opera intellettuale. Onerosità si presume Elemento naturale ma non essenziale: le parti possono escludere il diritto al compenso o subordinarlo a condizione (C. Cass.)

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Presentation Transcript


  1. Marisa Eramo La disciplina dei compensi dopo il decreto liberalizzazioni Padova 7 maggio 2012

  2. Onerosità del contratto d’opera intellettuale • Onerosità si presume • Elemento naturale ma non essenziale: le parti possono escludere il diritto al compenso o subordinarlo a condizione (C. Cass.) • Misura del compenso adeguata (art. 2233 c.c.) • a) all’importanza dell’opera prestata • b) al decoro della professione • La gratuità della prestazione non può ammettersi qualora • a) sia leso il prestigio della professione, • b) non sia garantita la qualità della prestazione, • c) si pongano in essere comportamenti che danno luogo ad illecita concorrenza fra professionisti

  3. Art. 2233 cod. civ. + Art. 9 DL 24 gennaio 2012, n. 1 Accordo fra le parti (principio ribadito art. 9, DL1/2012) Tariffe professionali (abrogate dall’art. 9, DL 1/2012) Usi Giudice (in tutti i casi di mancata determinazione consensuale) Modalità di determinazione del compenso

  4. La misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale, nelle forme previste dall'ordinamento Il compenso deve essere adeguato in ogni caso all'importanza dell'opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. (Si riprende quanto già disposto dall’art. 2233 comma 2, cod. civ., senza il richiamo al decoro) La norma non impone che il compenso sia stabilito per iscritto (Il preventivo reso in forma scritta, sottoscritto dal cliente, potrebbe diventare parte integrante del contratto e ad esso potrebbe farsi riferimento per la determinazione del compenso in relazione all’incarico conferito) Accordo fra le parti

  5. Al momento del conferimento dell’incarico il professionista deve informare il cliente: sull’esistenza della polizza assicurativa sul grado di complessità della causa (questioni di routine, questioni di media difficoltà o pratiche che richiedono un approfondimento maggiore) sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. Oltre alle attività necessarie, sarebbe preferibile indicare anche gli oneri eventuali (prevedibili) legati all’andamento della prestazione (segue) Oneri informativi del professionista

  6. (segue) Qualora, nel corso dello svolgimento della prestazione professionale, si superino gli oneri ipotizzati comunicati al cliente il professionista dovrebbe informarne il cliente. Il problema potrebbe superarsi con una determinazione del compenso di tipo modulare che specifichi l’importo richiesto in relazione alle singole prestazioni, necessarie ed eventuali.  Si consiglia la previsione di una clausola di salvaguardia, che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione, considerato che per tutta l’attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare.  Anche se la legge non lo impone, è preferibile che a tale onere informativo si provveda in forma scritta Valutazioni deontologiche in ordine agli oneri informativi (dovere di lealtà e correttezza) Oneri informativi del professionista

  7. L’articolo 9 del decreto liberalizzazione non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configuri un’ipotesi di nullità del contratto Ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 2233 cod. civ. Determinazione giudiziale dei compensi

  8. I Consigli degli Ordini possono, in ogni caso, continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell’entrata in vigore del decreto “liberalizzazioni” e per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso In tal senso depongono: art. 11 delle preleggi comma 3, art. 9, DL 1/2012 risposta del Ministro della Giustizia all’interrogazione parlamentare 2 febbraio 2012 Il parere di liquidazione dell’Ordine

  9. DM 2 settembre 2010, n. 169 TITOLO I – Norme generali (artt. 1-16) TITOLO II – Rimborso di spese (artt. 17-18) TITOLO III – Indennità (art. 19) TITOLO IV – ONORARI Capo I - principi generali (artt. 20-24) Capo II – Onorari graduali (artt. 25-26) Capo III – Onorari specifici (artt. 27 – 55) TITOLO V – Norme finali e transitorie (artt. 56-57) I rimborsi di spese e le indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e con gli onorari, salvo che non sia prevista un’espressa deroga (art. 2) La struttura della tariffa

  10. È fissato il principio della determinazione in misura fissa - dei rimborsi, spese (salvo il caso previsto dal comma 4 dell’art. 18.- spese accessorie) - delle indennità (salvo il caso della lettera d) dell’art. 19 - domiciliazione) variabile degli onorari Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente. Articolo 3 (Criteri per la determinazione dei compensi applicabili)

  11. Gli onorari si distinguono in: onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all’esecuzione dell’incarico; onorari graduali: determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico. Gli onorari graduali sono cumulabili con gli onorari specifici, salvo che il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie; in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione In alternativa, le parti possono preconcordare gli onorari. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennità di cui all’articolo 19. Titolo IV (Onorari) – Capo I (Principi generali)

  12. il valore della pratica è stabilito facendo riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della tariffa. Articolo 4 (valore della pratica) il capitale sociale (art. 26, art. 37); il patrimonio netto (art. 26, art. 37); il valore dei beni (art. 29, art. 39); il valore dell’attivo patrimoniale (art. 29 e art. 41); il totale delle attività al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d’ordine al netto delle perdite (art. 34); l’ammontare complessivo delle attività e passività che non siano poste rettificative dell’attivo (art. 31); il volume d’affari (art. 33); l’ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi (art. 34, art. 37); le entrate degli enti e il fondo di dotazione (art. 38); le imposte, le tasse e i contributi, le sanzioni e gli interessi (art. 47, art. 48); le entrate lorde, i ricavi ed i profitti, le ritenute operate, i valori imponibili, non imponibili ed esenti, il valore dichiarato dei beni, dei contributi o delle agevolazioni richieste (art. 47); il totale della massa attiva ereditaria (articolo 50); il valore delle attività realizzate (art. 30); le passività definitivamente accertate (art. 30, art. 43), le attività accertate (art. 51). • Qualora il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all’articolo 26.

  13. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica l’intervento del Consiglio dell’ordine può essere richiesto, concordemente dalle parti, per tutte le tipologie di prestazioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. h), D.Lgs. 139/2005. Il Consiglio dell’Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell’entità dell’impegno professionale. B) Su istanza documentata del professionista o del cliente, per le prestazione di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 TP. Il Consiglio dell’Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell’entità dell’impegno professionale e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli. Il cliente è convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione Articolo 4 - commi 3 e 4 - interventi del Consiglio dell’Ordine

  14. Norme di legge che prevedono il rilascio del parere di liquidazione dell’ordine: Art. 12, D.Lgs. 28 giugno 2005 Art. 2233 cod. civ. Artt. 633 e 636 cod. proc. civ. Il parere dovrà essere rilasciato non solo fino a quando le tariffe professionali continueranno a costituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 9 del decreto liberalizzazioni introdotto dal Senato in sede di conversione, ma anche oltre tale periodo. (segue) Il parere di liquidazione dell’Ordine dopo l’emanazione del decreto liberalizzazioni

  15. (segue) Il parere previsto dagli artt. 633 e 636 c.p.c., richiesto per l’emissione del decreto ingiuntivo, deve essere rilasciato solo laddove esista una tariffa legalmente approvata. (Venendo meno la tariffa professionale, viene sicuramente meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l’Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale) Il parere previsto dall’art. 2233 cod. civ. è del tutto svincolato dall’esistenza della tariffa professionale. (deve continuare ad accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi. Non deve configurarsi come un parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa, bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Quindi, non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrà fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa) Il parere di liquidazione dell’Ordine dopo l’emanazione del decreto liberalizzazioni

  16. TAR Lazio, Sez. Terza Quater, sentenza 196/2012 ha disposto l’annullamento del parere di liquidazione rilasciato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati Velletri per violazione art. 7, L. 241/1990 (obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi) Parere di liquidazione atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, che investe attività discrezionale e non vincolata dell’ordine Il cliente ha così il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento (Nei casi di sperequazione previsti dall’art. 4 TP il cliente deve essere convocato e ascoltato prima del rilascio parere) Intervento del cliente nel procedimento di rilascio del parere di liquidazione dell’Ordine

  17. Diritto del professionista al compenso • Iscrizione all’albo • (art. 2231 c.c. – la Cass. ha talvolta precisato che l’iscrizione in albo ed il conseguente diritto ad esigere il compenso è richiesta solo per le attività riservate, altre volte la stessa Corte ha previsto che l’art. 2231 si applichi anche per le attività tipiche indicate nell’ordinamento professionale) • Conferimento dell’incarico • (presupposto essenziale per l’esistenza del rapporto professionale. Sarebbe opportuno che l’incarico fosse conferito per iscritto) • Esecuzione della prestazione • (obbligazione di mezzi e non di risultato)

  18. Prescrizione del diritto al compenso • prescrizione presuntiva triennale (art. 2956, n. 2, c.c.) • decorrenza dal • a) compimento della prestazione, • b) per le opere non terminate, dall’ultima prestazione. • prescrizione decennale (art. 2959 c.c.), • quando il cliente che oppone la prescrizione triennale ammetta di essersi avvalso dell’opera del professionista e sostenga di non aver provveduto al pagamento del compenso.

  19. Prescrizione della richiesta di liquidazione • Ipotesi 1 (TAR Veneto decisione 11 dicembre 1975, n. 728) • “il professionista ha un diritto perfetto ad ottenere il pagamento degli onorari per lo svolgimento dell’attività professionale e quindi fa valere un diritto soggettivo anche quando chiede il prescritto parere sulla liquidazione della parcella al proprio ordine professionale, dato che tale atto costituisce un necessario presupposto per il successivo conseguimento delle spettanze stesse”. • Prescrizione triennale/decennale (fino a quando è utilizzabile il parere dell’Ordine per la tutela del diritto al compenso)

  20. Prescrizione della richiesta di liquidazione • Ipotesi 2 (orientamento maggioritario giurisprudenza e dottrina) • il parere sulla parcella espresso dall’ Ordine, non ha natura decisoria ma è una delle manifestazioni in cui si esplica la funzione consultiva attribuita agli enti professionali. Il parere ha carattere di vero e proprio atto amministrativo impugnabile autonomamente innanzi al giudice amministrativo. Il professionista che si ritenga leso dal parere espresso dal Consiglio dell’Ordine presenta una situazione di interesse legittimo, correlata ad un interesse pubblico protetto da norme di azione, e deve difendere la propria posizione davanti al giudice amministrativo . • Decadenza dal diritto (la legge non fissa nessun termine)

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