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Seminario di approfondimento su FINANZA PROVINCIALE 2013 E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

In collaborazione con. Seminario di approfondimento su FINANZA PROVINCIALE 2013 E IL SISTEMA DEI CONTROLLI. Roma, 18 febbraio 2013 Sala del Consiglio Provinciale di Roma Palazzo Valentini - Via IV Novembre, 119/A. Le risorse finanziarie delle Province per il 2013:

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Seminario di approfondimento su FINANZA PROVINCIALE 2013 E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

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Presentation Transcript


  1. In collaborazione con Seminario di approfondimento su FINANZA PROVINCIALE 2013 E IL SISTEMA DEI CONTROLLI Roma, 18 febbraio 2013 Sala del Consiglio Provinciale di Roma Palazzo Valentini - Via IV Novembre, 119/A

  2. Le risorse finanziarie delle Province per il 2013: Le entrate tributarie, le manovre sulle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, gli effetti Sugli equilibri finanziari 2013.

  3. Federalismo Provinciale/1 • Il Capo II del d.lgs 68/2011dispone la soppressione dei trasferimenti alle Province aventi carattere di Generalità e di Permanenza nonché dell’ Addizionale per i consumi di Energia Elettrica. • Tali fonti vengono sostituite dalla compartecipazione provinciale all’IRPEF, in parte assegnata in forma diretta, in parte come quota del Fondo sperimentale di riequilibrio, strumento di passaggio verso il Fondo perequativo (art.18).

  4. Federalismo Provinciale/2 • La durata del Fondo sperimentale di riequilibrio è biennale e le modalità di riparto delle entrate saranno definite coerentemente alla definizione dei fabbisogni standard che sono i riferimenti a cui rapportare progressivamente il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali con l’obiettivo di valorizzarne l’efficienza e l’efficacia, nella prospettiva del superamento del criterio della spesa storica • Il fondo cesserà, comunque, a decorrere dalla data di attivazione del Fondo perequativo che si articolerà in due componenti, una dedicata alle funzioni fondamentali, l’altra a quelle non fondamentali. • Le due quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. • Per quanto attiene alla perequazione delle funzioni non fondamentali, vige il criterio, secondo il quale la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

  5. Federalismo Provinciale/3 • A partire dal 2013 anche i trasferimenti regionali verranno eliminati (art. 19). • La compensazione avverrà tramite la compartecipazione provincialealla tassa automobilistica. • Nel caso in cui la compensazione non fosse sufficiente ad assicurare lo stesso flusso di gettito, vi sarà la necessaria compartecipazione ad un ulteriore tributo. • Per assicurare una sostituzione territorialmente equilibrata delle fonti di entrata ogni Regione , comunque, istituirà un fondo sperimentale di riequilibrio della durata di tre anni, alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito della compartecipazione alla tassa automobilistica spettante alla Regione.

  6. Fondo sperimentale di riequilibrio FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO gennaio 2012 1.039.917.823,00. (di cui 226.651.839 da trasferimenti e 813.265.984,00 dalla soppressa APCEE) FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO luglio 2012 539.917.823,00

  7. Fondo sperimentale di riequilibrio FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2013 -160.082.177,00

  8. Le manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio • La legge di stabilità 2013 ridefinisce in aumento i tagli già operati dal decreto spending review (n.95/2012) • Le riduzioni previste per il Fondo sperimentale di riequilibrio sono pari a € 1200 mln per il 2013 ed il 2014 che diventano € 1250 mln dal 2015 • Detti tagli si sommano ai 915 mln già operati sull’esercizio 2012 dal DL 78/2010 e dalla legge di stabilità 2012.

  9. LA MANOVRA COMPLESSIVA

  10. ANALISI ENTRATE CORRENTI 2010 - 2012

  11. ANALISI ENTRATE CORRENTI 2010 - 2012

  12. ANALISI ENTRATE IN CONTO CAPITALE

  13. Le Entrate Tributarie delle Province Il quadro normativo individua fonti di finanziamento poco articolate e limitate al trasporto su gomma: • Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con aliquota pari al 12,5% (con possibilità di aumento o diminuzione del 3,5 %). L’accertamento di eventuali violazione spettano alle amministrazioni provinciali. E’ data inoltre, alle Province la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia delle Entrate per l’espletamento, totale o anche parziale, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, (art. 17, commi 1, 2, 3). • Imposta provinciale di trascrizione (IPT), a tariffa proporzionale in • base ai kw dal 2011; l’imposta può essere oggetto di riordino (art.17, commi 6 e 7). • Alle Province spettano, inoltre, gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla • legislazione vigente (art.20) e tra questi spicca il Tributo per l’esercizio delle • funzioni ambientali (TEFA), che si configura come addizionale su tassa/tariffa • rifiuti comunale.

  14. L’autonomia impositiva • Nel 2013 le leve fiscali delle Province potranno essere attivate su: • IPT (max 30% rispetto a tariffa base) • RCauto (+/- 3,5 punti rispetto alla tariffa del 12,5%) • Tributo Ambientale (fino al 5%)

  15. IPT Nel 2012 nonostante la crisi del mercato automobilistico l’IPT ha visto un incremento di gettito rispetto all’anno precedente grazie, soprattutto, all’entrata in vigore del nuovo sistema impositivo per gli atti soggetti ad IVA. L’aumento delle aliquote è stato già effettuato da quasi tutte le province negli anni precedenti per cui non si prospettano maggiori gettiti derivanti dall’attivazione delle leve fiscali, anzi, visti i primi dati del 2013 si prospetta un ulteriore calo delle entrate in virtu del permanere della crisi del mercato

  16. RC auto Per fronteggiare la riduzione delle risorse derivante dai tagli del 2011, 2012 e 2013, quasi tutte le province hanno provveduto ad innalzare la propria pressione fiscale sul tributo RC auto Aosta - 3,5 punti Firenze - 1,5 punti 9 Province + 0 punti 6 Province + 2 -3 punti 77 Province + 3,5 punti

  17. Il comparto di riferimento

  18. L’utilizzo della leva fiscale

  19. I Tributi: criticità • RCAUTO: modesta conoscenza della base imponibile derivante dalla limitata integrazione delle varie banche dati disponibili (Ag. Entrate, MCTC, ACI PRA, Bollo Regionale, Ass.ni) • IPT: vetustà della struttura tariffaria del tributo che andrebbe adeguata alle raccomandazioni europee in tema ambientale, problematiche derivante dal dumping fiscale • TEFA: scarso accesso ai dati di accertamento di ciascun Comune per formulare previsioni, ritardi nei riversamenti e nelle rendicontazioni, estrema disomogeneità nelle modalità di riscossione, impatto della nuova TARES.

  20. TRIBUTO AMBIENTALE Le aliquote relative al tributo ambientale sono state oggetto di manovra da parte delle Province già negli anni passati. Per il 2013 la novità più importante è rappresentata dall’entrata in vigore della nuovaimposta TARES dal 1° gennaio 2013 è istituito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) a copertura: • Dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento • Dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. • Contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi sia di natura tributaria che di natura patrimoniale (TARSU, TIA1 E TIA2) compresa l’ex Eca (addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali).

  21. TARESIstituzione del tributo art. 14 D.l. 201/2011 Conv. con modifiche dalla L. 214/2011 e modificato dal - comma 387 art. 1 L. 228/2012 • A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) a copertura: • Dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento • Dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. • Contestuale soppressionedi tutti i vigenti prelievi sia di natura tributaria che di natura patrimoniale (TARSU, TIA1 E TIA2) compresa l’ex Eca (addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali).

  22. Finalità del Tributo • Il tributo è volto a coprire: I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento così composti: • Quota fissa in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio della gestione rifiuti (investimento ed ammortamento delle opere) • Quota variabilerapportata ai rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (compreso I costi di smaltimento rifiuti) • I costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni(illuminazione pubblica, cura del verde pubblico ecc.) tramite una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (possibilità di aumento fino a 0,40 euro con deliberazione consiglio comunale).

  23. Soggetti – presupposti - esclusioni Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. • Soggetto attivo– e’ il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo • Soggetto passivo – E’ dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani • Aree escluse - Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

  24. Determinazione della tariffa co. 9 art. 14 D.L. 201/2011come modificato dall’art. 1 comma 387 lett. b) L. 228/2012 • La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (fonte secondaria) • DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO • Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu, della Tia1 o della Tia2 accertamento

  25. Determinazione tariffa fase transitoria e a regime art. 14 D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 1 comma 387 lett. b) e c) L. 228/2012 • A regime (comma 9 bis) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria. La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento di quella catastale. A tal fine vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali detenuti dall’Agenzia del territorio relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune • Fase transitoria (comma 9). Fino all’attuazione di quanto sopra richiamato la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati

  26. Gestione e Riscossione - Art. 14 co. 35 D.lgs. 201/2011così come sostituito art. 1 comma 387 lett. f. L. 228/2012 Fino al 31 dicembre 2013 i comuni, possono affidare, la gestione del tributo o della tariffa, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, TIA 1 o TIA 2. • Dal 01/01/2014tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune. • Il versamento del tributo o della tariffa nonché della maggiorazione è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale

  27. Tariffa corrispettiva – art. 14 D.l. co 29 201/2011 I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (es. pesatura dei rifiuti relativi alla singola utenza oppure a Volume numero di sacchi ritirati/o svuotamento dei contenitori) possono con regolamento prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

  28. Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D.lgs. 504/1992 (TEFA) Art. 14 co. 28 D.lgs. 201/2011 • E` fatta salva l’applicazione di tale tributo provinciale ex art. 19 D.lgs. • 504/1992. • il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo Tares ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del suddetto tributo con esclusione della maggiorazione prevista per i servizi indivisibili. • In sostanza, nulla cambia per l’applicazione del tributo provinciale dal punto di vista strutturale/qualitativo, al contrario dal punto di vista quantitativo si dovrebbe determinare un incremento di gettito come dimostra l’esempio che segue.

  29. Esempio - Incrementi di gettito /1 • Si rileva che circa l’80% (circa 6.700) dei comuni italiani applica la Tarsu. • E’ noto che l’applicazione della Tarsu determina una copertura parziale del costo totale del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti • Prendendo ad esempio il Comune di Milano che dispone di entrate derivanti dall’applicazione della Tarsu inferiori del 5,4% rispetto ai costi del servizio ed aggiungendo la maggiorazione locale per i servizi indivisibili avremo i seguenti incrementi:

  30. Incrementi di gettito /2 • Single monolocale (40 mq) • Tarsu 2012 = 79,70 euro • Tares 2013= 84,00 euro (rifiuti) + 12,00 euro (servizi) 96,00 euro • esito 20,5% di aumento • Famiglia in appartamento (120 mq) • Tarsu 2012 = 358,80 euro • Tares 2013= 378,20 euro (rifiuti) + 36,00 euro (servizi) 414,20 euro • esito 15,40% di aumento • Esercizio commerciale non alimentare (300 mq) • Tarsu 2012 = 2.729,00 euro • Tares 2013= 2876,40 euro (rifiuti) + 90,00 euro(servizi) 2.966,40 euro • esito 8,70% di aumento • (fonte Il Sole 24 ore)

  31. Incremento di gettito /3 È prevedibile un incremento di gettito del tributo anche a seguito dell’applicazione dello stesso alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni (es. immobili industriali, artigianali e commerciali) In precedenza tale aree nella disciplina Tarsu e Tia erano escluse dal prelievo.

  32. Criticità e incongruenze – maggiorazione relativa ai servizi indivisibili • La base imponibile della componente del prelievo relativa ai servizi indivisibili è sempre costituita dalla superficie dell’immobile. • Si tratta di un’imposta addizionale fondata sul presupposto della tassa (superficie immobiliare) e quindi non collegata ad indici di capacità contributiva . • Alla maggiorazione si applicano le agevolazioni previste per la quota rifiuti (riferite alla ridotta capacità produttiva di rifiuti dell’utente) e non alla capacità contributiva dello stesso.

  33. TARES – TEFA: Prospettive Per i comuni che attualmente applicano la Tarsu si determinerà un aumento dell’entità del prelievo dovuto sia all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio che per l’inclusione tra i costi da coprire delle spese amministrative di gestione e del costo d’uso del capitale. Detto incremento avrà un effetto di trascinamento sul Tributo Provinciale (Tefa) dovuto alle Provincie. • Occorre costruire una fonte informativa (banca dati) da cui estrapolare una stima attendibile del gettito della Tares e conseguentemente del Tefa dovuto dai vari Comuni. Attualmente gli unici dati sono reperibili nei certificati consuntivi del conto bilancio dei Comuni.

  34. Effetti sugli equilibri 2013 Patto di stabilità Tensioni sulle entrate Vincoli di finanza pubblica • Drastica contrazione delle risorse da destinare al finanziamento delle • funzioni istituzionali. • Utilizzo al massimo della leva fiscale • Minimizzazione degli investimenti • Ridottissimo spazio finanziario per i pagamenti.

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