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Sicurezza e tutela ambientale

Sicurezza e tutela ambientale. Obiettivi del corso. Attuazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi: Informazione sui rischi Formazione per la prevenzione degli incidenti Formazione per i pericoli di incendio

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Sicurezza e tutela ambientale

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Presentation Transcript


  1. Sicurezza e tutela ambientale

  2. Obiettivi del corso • Attuazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi: • Informazione sui rischi • Formazione per la prevenzione degli incidenti • Formazione per i pericoli di incendio • Informazione sui doveri relativi al conferimento dei rifiuti.

  3. Il programma • La normativa • I fattori di rischio • La segnaletica di sicurezza • La prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze • La gestione dei rifiuti

  4. La normativa • L’origine della normativa lavorista quale tutela delle condizioni di lavoro: il quadro di fine ‘800 tra igiene e ordine pubblico. • L’orario di lavoro • Le “mezze forze” • La tutela contro gli infortuni

  5. La normativa di tutela generale • La costituzione (artt.32, 35-41) • Regolamenti e direttive comunitarie • Le leggi ordinarie • La contrattazione collettiva

  6. La normativa specifica • Art.32 Cost. • Art.2087 cod.civ. • La normativa prevenzionistica degli anni ‘50. • Art.9 statuto dei lavoratori • Il SSN • D.lgs. 19 settembre 1994, n.626/ n.81 del 2008 • D.lgs. 14 agosto 1996, n.494

  7. L’art.32 Cost. • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. [...] L’art.va letto insieme agli artt. 2 (diritti inviolabili della persona) e 41 (diritti e limiti all’iniziativa economica privata). Dagli anni ‘80 si è riconosciuto a tale diritto un valore che si esplica nei confronti di tutti e non solo dello Stato (Corte Cost. 184/1986 - sul “Danno Biologico”). Anche in precedenza, comunque, vi era un interesse alla tutela - preventiva e successiva - della salute nei luoghi di lavoro.

  8. L’art.2087 Cod.Civ. • L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. A. L’obbligazione di sicurezza. La Massima sicurezza tecnologicamente fattibile (norma in bianco). Non sempre è sufficiente rispettare la normativa antinfortunistica e quanto previsto dal CCL. (Rumori) B. Principio generale: presiede alla verifica della legittimità dell’organizzazione del lavoro. (Riposi) C. La personalità morale D. Effetti processuali dell’obbligazione contrattuale (vs. obbligazione extracontrattuale).

  9. Art. 9 statuto dei lavoratori • Tutela della salute e dell’integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. I problemi del 2087: Tutela successiva ed individuale. L’art.9 attibuisce l’esercizio del diritto al livello collettivo e non solo per il controllo, anche per la prevenzione. N.B. Il SSN nasce nel 1978 (l.833), qui siamo nel 1970.

  10. La normativa comunitaria • Normativa di attuazione delle direttive comunitarie. • L’interesse della Comunità Europea alla sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro: dalla tragedia di Marcinelle al dumping sociale. • La direttiva quadro 391/89 e le direttive “figlie”.

  11. I principi del D.lgs.626/1994 Applicazione • Generale per tutti i settori di attività. • Eccezioni: lavoro a domicilio, portieri privati. • Applicazione in relazione alle esigenze del servizio: Forze Armate, protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, Sicurezza pubblica in generale, Università e istituti di istruzione ed educazione, biblioteche, archivi, musei ed aree archeologiche, rappresentanze diplomatiche e consolari, trasporto aereo e marittimo.

  12. 626/94 : Misure generali di tutela • valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; • misure igieniche; • misure di protezione collettiva ed individuale; • misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; • uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; • informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; • istruzioni adeguate ai lavoratori.

  13. 626/94: Obblighi del datore • Documento di valutazione dei rischi • Piano di sicurezza ambientale • Designazione del responsabile del servizio protezione e sicurezza • Addetti Spp • Formazione e informazione: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

  14. La delega delle funzioni Non è ammessa per • valutazione dei rischi • relazione sulla valutazione dei rischi e individuazione delle misure • designazione del responsabile del servizio prevenzione • autocertificazione della valutazione del rischio

  15. La delega • La non delegabilità della responsabilità non è non delegabilità della fase esecutiva. Quando è possibile delegare è comunque necessario rispettare dei requisiti: • dimensione/specializzazione dell’azienda (necessità di delegare) • Idoneità tecnica del delegato • Autonomia decisionale ed economica

  16. 626/94: obblighi dei lavoratori(art.5) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

  17. 626/94: obblighi dei lavoratori(segue- estratto) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, [...], nonché i dispositivi di sicurezza; segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi [...] nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

  18. 626/94: obblighi dei lavoratori(segue- estratto) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

  19. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • E’ eletto o designato dai lavoratori. 1 fino a 200 dipendenti, 3 dal 201 a 1000, 6 oltre. • deve essere consultato e informato • deve essere formato dal datore • ha poteri propositivi • ha poteri di controllo

  20. La formazione specifica • IL RISCHIO DI INCENDIO • CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO • CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI • I VIDEOTERMINALI

  21. Il rischio di incendio • Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. Tra questi troviamo: • grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio; • grandi quantità di manufatti infiammabili; • vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

  22. Sorgenti di innesco • presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica

  23. un luogo di lavoro non particolarmente a rischio di incendio, può vedere aumentato il rischio quando: • siano previste aree di riposo; • sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento; • siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; • siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;

  24. Mezzi antincendio • A) Vie di esodo • B) Mezzi ed impianti di spegnimento • C) Rivelazione ed allarme antincendio • D) Informazione e formazione

  25. Vie di esodo • Sono percorsi protetti e illuminati la cui ampiezza e lunghezza dipende dal numero di persone consentite dai locali e dal rischio di incendio • 15 ÷ 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; • 30 ÷ 45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio; • 45 ÷ 60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

  26. Le vie di esodo portano ad un luogo sicuro. • Non devono essere ingombrate neanche temporaneamente da arredi o altro che riducano la larghezza. Macchine fotocopiatrici o altro materiale può esservi purché non riduca la via.

  27. In caso di incendio (allarme) • Abbandonare immediatamenteil luogo chiudendo la porta del locale che si lascia. • Non utilizzare ascensori • Seguire la via di esodo segnalata • Camminare lungo il muro

  28. Classificazione degli incendi • incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle formazioni di braci; • incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.; • incendi di classe C: incendi di gas; • incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.

  29. A = L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.

  30. B e C=Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica. L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. Rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas. • D=Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A, B e C è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali od operare con personale particolarmente addestrato.

  31. Tipo di estintore - Superficie protetta da un estintore (rischio basso) • 13 A - 89 B 100 m² • 21 A - 113 B 150 m² • 34 A - 144 B 200 m² • 55 A - 233 B 250 m²

  32. Esercitazioni antincendio • percorrere le vie di uscita; • identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; • identificare la posizione dei dispositivi di allarme; • identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

  33. Cartellonistica

  34. Colore:Significato o scopoIndicazioni • ROSSO: Segnali di divieto, pericolo, allarme (Atteggiamenti pericolosi, Dispositivi d’emergenza, sgombero, attrezzature antincendio) • GIALLO, Segnali di avvertimento (Attenzione, cautela, verifica) • AZZURRO Segnali di prescrizione (Comportamento od azione specifica, obbligo di utilizzare un particolare DPI) • VERDE Segnali di salvataggio o soccorso (Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali)

  35. I rifiuti Classificazione e gestione

  36. La responsabilità per l’applicazione della procedura per la gestione dei rifiuti è di tutto il personale universitario, compresi gli studenti e assimilati. I Direttori ed i Dirigenti universitari sono tenuti a predisporre gli strumenti necessari affinché la procedura possa essere applicata all’interno della Struttura di loro competenza.

  37. In base alla loro origine i rifiuti sono classificati in urbani o speciali, in base alle loro caratteristiche sono classificati pericolosi o non pericolosi. • La classificazione di rifiuti "tossico nocivi" scompare poiché ricompresa nella più vasta categoria di rifiuti "pericolosi", categoria nella quale i rifiuti vengono inseriti in virtù anche di altre caratteristiche quali la corrosività, la infiammabilità ecc..

  38. Per classificare un rifiuto speciale come "pericoloso", o "non pericoloso", è necessario consultare l’allegato D del Testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.", il quale riporta l'elenco dei rifiuti pericolosi. • La classificazione del rifiuto come "pericoloso", dipende esclusivamente dall'essere o meno presente nell'elenco (e non da certificati analitici).

  39. Rifiuti assimilati agli urbani, da conferire alla raccolta differenziata: • Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta. • Rifiuti di plastiche, esclusivamente bottiglie e flaconi. • Rifiuti di vetri e lattine. • Rifiuti di parchi e giardini, rifiuti ingombranti, pile, tubi al neon. • Rifiuto di Toner.

  40. Rifiuti assimilati agli urbani ma non soggetti alla raccolta differenziata: • Articoli in plastica non riciclabile. Rifiuti speciali: • Rifiuti pericolosi. • Rifiuti non pericolosi.

  41. SONO SPECIALI I RIFIUTI PROVENIENTI DALLE SOTTOCITATE ATTIVITA'Articolo 7 D. Lgs. 5/2/97 n. 22 (c.d. Decreto Ronchi - bis- ter e succ. mod. ed integraz.)a)rifiuti da attività agricole e agroindustrialib)i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavoc)rifiuti da lavorazioni industrialid)rifiuti da lavorazioni artigianalie)rifiuti da attività commercialif)i rifiuti derivanti da attività di serviziog)rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazioneh)i rifiuti derivanti da attività sanitariei)i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoletil)i veicoli a motore rimorchi e simili fuori uso e loro partil-bis) il combustibile derivato da rifiuti (CDR)

  42. Videoterminali (avvertenze) • a) rischi per la vista e per gli occhi; • b) problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; • c) condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

  43. VDT • Un video dovrebbe risultare leggibile da qualsiasi angolo di visione, almeno fino a 40° dalla normale alla superficie del video, misurata su un piano qualsiasi. In casi diversi il costruttore deve specificare l’angolo di visione ridotto e l’operazione di riposizionamento del video per permetterne la lettura, deve essere semplice

  44. VDT • Deve essere possibile posizionare il video in maniera tale che le zone del video che devono essere guardate con continuità, siano visibili con un angolo di visione compreso tra l’orizzontale e 60° al di sotto della stessa. Tale requisito si applica all’intera stazione di lavoro.

  45. VDT • I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. • Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

  46. VDT • Per quanto concerne l’illuminazione sarebbe necessario ottenere l’apporto della luce naturale, evitando però fenomeni di abbagliamento (operatore rivolto verso la finestra) o di riflessioni sullo schermo (operatore che volge le spalle alla finestra).

  47. VDT • Il tavolo di lavoro deve essere stabile e permettere l’assunzione di una posizione ergonomica. • Il supporto per i documenti deve essere regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. • È necessario uno spazio sufficiente che permetta una posizione comoda. • Il tavolo di lavoro deve avere una superficie poco riflettente.

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