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D.L. 13/08/2011 – N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative

D.L. 13/08/2011 – N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative. Le novità sono contenute nei commi da 36-bis al 36-quater dell’art. 2 del D.L. 138/2011, i quali prevedono quanto segue:

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D.L. 13/08/2011 – N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative

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Presentation Transcript


  1. D.L. 13/08/2011 – N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative

  2. Le novità sono contenute nei commi da 36-bis al 36-quater dell’art. 2 del D.L. 138/2011, i quali prevedono quanto segue: 36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all' articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 40%”; b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 65%”; 36-ter. Al comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali»

  3. In pratica la norma introduce una tassazione applicabile a tutte le cooperative ed una esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative.

  4. TASSAZIONE GENERALIZZATA: Si ricorda che il comma 1 dell’art. 6 del D.L. 63/2002, prevedeva l’esenzione totale delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, che per effetto del comma in esame sarà esente per la quota del 90%. In pratica poiché la quota a riserva minima obbligatoria è del 30%, l’esenzione sarà nella misura del 90% del 30%, con una conseguente tassazione del 3% degli utili netti.

  5. TASSAZIONE SPECIFICA: Per quanto riguarda invece la novità introdotta dal comma 36-bis, essa concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non toccate da tale incremento, le cooperative agricole e le sociali..

  6. Schema di sintesi:

  7. Sulla base delle nuove misure, l’UTILE NETTO di una cooperativa generica può essere così schematizzato:

  8. Entrata in vigore nuova norma: la nuova tassazione, a norma del comma 36-quater, dell’art. 2 del D.L. 138 in commento, riguarderà il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che precisiamo essere il 17 settembre 2011 (giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale). Sarà pertanto proprio questa data che farà da spartiacque fra vecchio regime e nuovo regime: pertanto per coloro che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sarà il 2012, mentre per tutti gli altri con periodo d’imposta “a cavallo”, sarà da verificare caso per caso.

  9. Entrata in vigore nuova norma: ATTENZIONE AGLI ACCONTI: gli acconti, dovranno essere calcolati sulla base di un dato storico rettificato: così ad esempio gli acconti per il 2012 che scadranno a giugno e novembre, si dovranno basare sulle imposte che si sarebbero dovute pagare nel 2011 nel caso in cui tale normativa fosse stata già applicabile su tale periodo.

  10. D.L. 138/2011: modifiche Prestiti Soci L’art. 2, comma 25, del D.L. in commento sopprime il comma 8 dell’art. 20 del D.L.08/04/1974 n. 95, per il quale si poteva applicare su Interessi e Redditi di Capitale corrisposti da cooperative ai propri Soci un ritenuta, a titolo d’imposta, pari al 12,50% Pertanto, con tale soppressione, per tali componenti di reddito, la ritenuta passa al 20%

  11. D.L. 138/2011: modifiche Prestiti Soci DOPPIA PENALIZZAZIONE: Incremento aliquota da 12,50% a 20% La ritenuta non opererà più a titolo d’imposta, bensì a titolo d’acconto

  12. COOPERATIVE DI LAVORO & CALCOLO DELLA PREVALENZA (la circ. n. 104/E del 28/10/2011 dell’Agenzia) Fattispecie in esame: cooperative di lavoro che utilizzano contratti d’appalto per lo svolgimento delle attività La circolare chiarisce “che il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli art. 2512 e 2513 c.c.” (vale quindi per la verifica della mutualità “civilistica”)

  13. COOPERATIVE DI LAVORO & CALCOLO DELLA PREVALENZA (la circ. n. 104/E del 28/10/2011 dell’Agenzia) Fattispecie in esame: cooperative di lavoro che utilizzano contratti d’appalto per lo svolgimento delle attività La norma tributaria di cui all’art. 11 D.P.R. 601/1973 non si applica automaticamente con lo status di cooperativa a mutualità prevalente …infatti la stessa pone in rapporto il costo lavoro Soci con il totale di tutti gli altri costi sostenuti dalla coop., tranne materie prime e sussidiarie (quindi anche corrispettivi pagati per le opere eseguite da terzi)

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