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COLLEGIO IPASVI DI FERRARA

COLLEGIO IPASVI DI FERRARA. ELEMENTI DI RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA (avv. Giannantonio Barbieri). ________________________________ FERRARA 26 OTTOBRE 2006. “da un grande potere derivano tante responsabilità ” ( L’Uomo Ragno, 1962). COSTITUZIONE ARTICOLO 32.

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Presentation Transcript


  1. COLLEGIO IPASVI DI FERRARA ELEMENTI DI RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA (avv. Giannantonio Barbieri) ________________________________ FERRARA 26 OTTOBRE 2006 avv. Giannantonio Barbieri

  2. “da un grande potere derivano tante responsabilità ” (L’Uomo Ragno, 1962) avv. Giannantonio Barbieri

  3. COSTITUZIONE ARTICOLO 32 • LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI. • NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PU0’ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLE PERSONA UMANA. avv. Giannantonio Barbieri

  4. Legge 23.12.1978, n. 833 Art. 1 (I principi) La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. avv. Giannantonio Barbieri

  5. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art. 1 La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il S.s.n. quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali avv. Giannantonio Barbieri

  6. Legge Regionale E.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) • Art.1 Il S.s.r. è costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare, nell’ambito del S.s.n. e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 1 del d..lgs. 30 dicembnre 1992, n. 502 avv. Giannantonio Barbieri

  7. “LA SALUTE E’ UNO STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, E NON SOLAMENTE L’ASSENZA DI MALATTIA O INABILITA” (fonte: O.M.S.) Quindi, una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale. avv. Giannantonio Barbieri

  8. ARTICOLO 32 COST. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE avv. Giannantonio Barbieri

  9. “Non rispondedi lesionicolpose un infermiere, il quale nell’eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l’anatomia topografica”. Tribunale di Pavia, 30 giugno1930 avv. Giannantonio Barbieri

  10. “Il medico è responsabile dell’organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e di verifica sull’operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l’infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errori di trascrizione causativo della morte”. Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980 avv. Giannantonio Barbieri

  11. L’ausiliarietà è l’antitesi del concetto di AUTONOMIA AUTONOMIA significa “capacità di governarsi con proprie leggi” avv. Giannantonio Barbieri

  12. D.M. 739 /1994 L’INFERMIERE è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Responsabilità di risultato Responsabilità del processo L’infermiere risponde, quale professionista, direttamente delle sue azioni orientate al risultato assistenziale, sopportandone l’onere delle relative conseguenze di natura civile, penale e disciplinare avv. Giannantonio Barbieri

  13. AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ L’infermiere è titolare del proprio atto sanitario ed è quindi transitato da una responsabilità limitata e circoscritta al mero atto esecutivo (cfr. mansionario) alla assunzione di responsabilità dell’atto infermieristico avv. Giannantonio Barbieri

  14. PAROLE CHIAVE: Professionalità, autonomia, responsabilità Professionalità: l’area entro cui il sanitario può e deve muoversi Autonomia: è il potere di scegliere il mezzo migliore; implicala possibilità di muoversi liberamente all’interno delle regole Responsabilità: è il dovere di garantire il risultato migliore avv. Giannantonio Barbieri

  15. L’infermiere è passato dal prestare assistenza al medico al prestare assistenza al paziente, assumendo così responsabilità del percorso sanitario infermieristico nei confronti del paziente. avv. Giannantonio Barbieri

  16. Ciò significa ESSERE GARANTI della tutela della salute della persona assistita avv. Giannantonio Barbieri

  17. Essere garanti significa assumere il dovere giuridicamente riconosciuto di impedire eventi lesivi di altrui beni avv. Giannantonio Barbieri

  18. E’ responsabile per omicidio colposo l’esercente la professione sanitaria che, sollecitato ad intervenire presso l’ammalato, non accorra, pur non essendo impedito, sempre che sussista un rapporto di causalità tra tale omissione colposa e l’evento morte (tribunale di Venezia, 15 febbraio 1955) avv. Giannantonio Barbieri

  19. LA RESPONSABILITA' avv. Giannantonio Barbieri

  20. RESPONSABILITA’ scelta AUTONOMIA avv. Giannantonio Barbieri

  21. La responsabilità professionale dell’infermiere nasce da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sulla salute del paziente. • Ciò può comportare per l’infermiere – a seconda dei casi – un obbligo al risarcimento del danno, una condanna per reato o un provvedimento disciplinare. avv. Giannantonio Barbieri

  22. Nel valutare la diligenza del comportamento del sanitario si dovrò sempre tenere conto del principio di autoresponsabilità che grava sul paziente e, quindi, della sua diligenza nell’eseguire quanto prescritto dai sanitari per la cura della sua patologia. avv. Giannantonio Barbieri

  23. Se pertanto si verifica un danno perché è mancata una doverosa collaborazione del paziente oppure perché questi non ha seguito le indicazioni terapeutiche del sanitario, tali comportamenti andranno a incidere nella determinazione dell’eventuale responsabilità del sanitario stesso. avv. Giannantonio Barbieri

  24. Quindi, nel caso in cui si provi che il trattamento adottato dal sanitario sia stato congruo e idoneo alla patologia del caso e che il danno subito dal paziente sia derivato da una sua condotta imprudente e irresponsabile, nessun addebito di responsabilità potrà essere mosso al professionista (Tribunale di Chieti, n. 1139/2003) avv. Giannantonio Barbieri

  25. Da ciò si evince che, nonostante in capo al sanitario sussista sempre un imprescindibile obbligo di diligenza, sul paziente grava l’onere della collaborazione affinché le terapie prescritte dal sanitario possano produrre gli effetti sperati. avv. Giannantonio Barbieri

  26. Ne discende il DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE ciò consente di superare il tradizionale rapporto paternalistico tra sanitario e paziente, in direzione di un modello fondato sulla condivisione delle scelte, che riconosca la centralità del malato e l’importanza della qualità della vita, non della sua durata; qualità la cui valutazione spetta esclusivamente al malato e non al curante. avv. Giannantonio Barbieri

  27. LA RESPONSABILITA’ Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante Valutazione a posteriori da parte di un soggetto esterno avv. Giannantonio Barbieri

  28. LA RESPONSABILITA’ Accezione negativa perché emerge quando ormai il danno è avvenuto avv. Giannantonio Barbieri

  29. LA RESPONSABILITA’ CONSEGUENZE Prevenzione di sanzioni Centralità dell’operatore sanitario Sentenze della Magistratura come guida ed appiattimento della cultura scientifica Medicina difensiva e danni al paziente da intervento non qualificato Esasperazione degli aspetti formali L’effetto boomerang avv. Giannantonio Barbieri

  30. LA RESPONSABILITA’ Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell’ interesse di salute della persona Valutazione prima e durante la prestazione d’opera da parte dello stesso soggetto agente avv. Giannantonio Barbieri

  31. LA RESPONSABILITA’ Accezione positiva perché consente di evitare danni alla persona avv. Giannantonio Barbieri

  32. LA RESPONSABILITA’ Obiettivo: tutela della salute Centralità della persona Conoscenze scientifiche aggiornate come guida Esercizio professionale ispirato alla solidarietà con la persona Valorizzazione degli aspetti sostanziali La coerenza avv. Giannantonio Barbieri

  33. FONTI DI RIFERIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ Conoscenze scientifiche e competenza professionale Leggi dello Stato Codice deontologico Norme etiche IL SAPERE avv. Giannantonio Barbieri

  34. BASI DEL SAPEREBASI DELLA RESPONSABILITA’ 3 CRITERI GUIDA 2 LIMITI contenuto del profilo professionale competenze previste per i medici formazione di base e post base competenze altri prof. sanitari codice deontologico Legge 42/99 BASI DEL SAPERE INFERMIERISTICO BASI DELLA RESPONSABILITA’ avv. Giannantonio Barbieri

  35. Art. 43 codice penale Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quanto l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline. avv. Giannantonio Barbieri

  36. NEGLIGENZA È il mancato adeguamento del comportamento tenuto alle regole che prescrivono le modalità di svolgimento di quella attività avv. Giannantonio Barbieri

  37. IMPRUDENZA L’operatore sanitario deve astenersi dal compiere tutti quegli atti che, secondo la miglior letteratura, possano risultare fonte di rischio per la salute dell’assistito avv. Giannantonio Barbieri

  38. IMPERIZIA È la mancanza di preparazione scientifica e di adeguate cognizioni nella specifica materia. E’ la mancanza di conoscenza del complesso di regole tecniche e professionali espresse dalla categoria professionale avv. Giannantonio Barbieri

  39. IL KNOWLEDGE MANAGEMENT Il knowledge management si basa sull’idea che la più preziosa risorsa di un’organizzazione sia la conoscenza acquisita dal proprio personale (fonte: prof. Naresh Katri – Università del Missouri, su Health Care Management Review, gennaio-marzo 2006) avv. Giannantonio Barbieri

  40. IL KNOWLEDGE MANAGEMENT Gli operatori sanitari dipendono, nell’ottimale esercizio delle rispettive professioni, proprio dal knowledge acquisito attraverso i lunghi studi, l’esperienza e l’aggiornamento continuo. (fonte: prof. Naresh Katri) avv. Giannantonio Barbieri

  41. IL KNOWLEDGE MANAGEMENT La medicina e il suo rapido sviluppo in termini di conoscenze, procedure e tecnologie, richiede l’applicazione del proprio knowledge per risolvere problemi sanitari incerti e complessi, talvolta anche attraverso l’aggregazione contemporanea e sinergica di più professionalità. Le organizzazioni sanitarie necessitano di fare leva sull’efficacia delle capacità professionali piuttosto che su processi di automazione e standardizzazione delle procedure (fonte: prof. Naresh Katri) avv. Giannantonio Barbieri

  42. E’ importante aggiornarsi • perché le conoscenze in campo sanitario diventanorapidamente obsolete, a causa dei continui e numerosi progressi della medicina; • perché l’aggiornamento continuo del sanitario è un diritto del cittadino e un dovere del sanitario; • perché la magistrature è sempre più severa nei confronti di una vera o presunta malpractice sanitaria; • perché il cittadino rivendica un ruolo attivo nelle decisioni del sanitario che lo riguardano ed è sempre più attento alla loro qualità ed efficacia; • perché è in rapido aumento in tutti i Paesi industrializzati la consultazione dei siti sanitari di Internet da parte dei cittadini prima di recarsi dal sanitario; avv. Giannantonio Barbieri

  43. LA RESPONSABILITA' NEL LAVORO SANITARIO D'EQUIPE E IL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO avv. Giannantonio Barbieri

  44. LE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE HANNO DETERMINATO IL RICONOSCIMENTO DI UNA MODALITA’ DI APPROCCIO ASSISTENZIALE AL PAZIENTE NON PIU’ DI TIPO GERARCHICO MA DI EQUIPE avv. Giannantonio Barbieri

  45. EQUIPE E AFFIDAMENTO • All’interno dell’equipe vige il c.d. principio dell’affidamento. • Concetto di equipe in medicina: attività che comportano una contestuale prestazione diagnostico o terapeutica da parte di un gruppo di sanitari che svolgono insieme, ma con compiti differenziati, un determinato trattamento diagnostico o terapeutico. (fonte: Fiori, A. Medicina legale e delle Assicurazioni, Vol. I pag. 523.), avv. Giannantonio Barbieri

  46. Il principio dell’affidamento è un’eccezione alle regole generali del diritto. • Consiste nel principio in base al quale un soggetto può confidare nel comportamento lecito di altri soggetti. • Ha dei limiti: il capo dell’equipe normalmente ha l’obbligo di prevedere ed evitare i comportamenti illeciti degli altri membri dell’equipe. avv. Giannantonio Barbieri

  47. Nell’attività del lavoro di equipe la regola ordinaria è che ciascuno risponde solamente dell’inosservanza delle “leges artis” del proprio specifico settore, perché il lavoro in questione implica, per il suo stesso esito, fiducia nel corretto comportamento degli altri; avv. Giannantonio Barbieri

  48. eccezione:insorge un obbligo di controllo e di sorveglianza , e quindi di intervento, quando lo stesso collegamento funzionale e ambientale, che contrassegna l’attività d’equipe, consenta al soggetto partecipante di constatare circostanze fattuali e concrete che facciano prefigurare contegni scorretti e inadeguati (es., percezione di altrui atteggiamenti distratti o incerti, o delle precarie condizioni fisiche di un membro dell’equipe) o di cogliere veri e propri errori di condotta in cui un membro dell’equipe sia incorso. avv. Giannantonio Barbieri

  49. Un obbligo di controllo e di sorveglianza compete, poi, per definizione, al soggetto che, per la particolare sua posizione giuridica di supremazia gerarchica, è chiamato proprio a dirigere e coordinare le prestazioni dei collaboratori. avv. Giannantonio Barbieri

  50. Quindi, lo stabilire se esista un obbligo di controllo e di sorveglianza sull’operato altrui dipende, da un lato, dalla posizione gerarchica che ciascun partecipante occupa in seno all’equipe e, dall’altro, dall’esistenza di ragioni oggettive o soggettive che fanno dubitare del fatto che il collaboratore tenga un comportamento conforme a diligenza. avv. Giannantonio Barbieri

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