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Sbattezzo

Sbattezzo. Come cancellare gli effetti civili del battesimo. L’ASSOCIAZIONE PER LO “SBATTEZZO”.

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Presentation Transcript


  1. Sbattezzo Come cancellare gli effetti civili del battesimo

  2. L’ASSOCIAZIONE PER LO “SBATTEZZO” L’Associazione per lo Sbattezzo nasce negli anni ’80 proprio su queste tematiche, che porta avanti attraverso l’organizzazione di meeting anticlericali, campagne di sensibilizzazione e pubblicazioni. Suo il merito di aver sollevato il problema in Italia: attraverso questa associazione sono partite le prime lettere verso le parrocchie italiane. Il modulo che presenta sul suo sito, tuttavia, è privo di valore giuridico, non facendo riferimento ad alcuna legge dello Stato italiano. Oggi la parola “sbattezzo” è entrata a far parte dei dizionari.

  3. L’INIZIATIVA GIURIDICA DELL’UAAR Nel 1995 l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha avviato una campagna per la "bonifica statistica" dei battezzati. Dopo aver verificato le risposte fumose ed evasive alle richieste di cancellazione ricevute dai parroci (le poche volte che costoro si degnavano di rispondere), ha preferito spostare il confronto in sede giudiziaria. Attraverso un socio individuato ad hoc, ha così intrapreso un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà), chiedendo di intervenire nei confronti delle parrocchie refrattarie alla cancellazione del battesimo.

  4. COSA BISOGNA FARE PER NON ESSERE CONSIDERATI PIÙ CATTOLICI? se si conosce la chiesa presso la quale si è stati battezzati, bisogna semplicemente scrivere una lettera al parroco con la quale si chiede che sia annotata la propria volontà di non far più parte della Chiesa cattolica. Il Vicariato di Roma aveva preso l’abitudine di contattare i richiedenti per avere conferma della richiesta nel corso di un colloquio. Questo colloquio non è assolutamente necessario per il buon esito della richiesta, come ha sancito ancora una volta il Garante della Privacy nel novembre 2003

  5. Napoli , 2 gennaio 2006 OGGETTO: istanza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Io sottoscritto, M. C., nato XXX, residente a Napoli in XXXXXX, con la presente istanza, presentata ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 196/2003, mi rivolgo a Lei in quanto responsabile dei registri parrocchiali. Essendo stato sottoposto a battesimo nella Sua parrocchia, in una data a me non nota ma presumibilmente di poco successiva alla mia nascita, desidero che venga rettificato il dato in Suo possesso, tramite annotazione sul registro dei battezzati, riconoscendo la mia inequivocabile volontà di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana". Chiedo inoltre che dell’avvenuta annotazione mi sia data conferma per lettera, debitamente sottoscritta. Si segnala che, in caso di mancato o inidoneo riscontro alla presente istanza entro 15 giorni, il sottoscritto si riserva, ai sensi dell’art. 145 del Decreto Legislativo n. 196/2003, di rivolgersi all’autorità giudiziaria o di presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò, in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 196/2003 (che ha sostituito, a decorrere dall’1/1/2004, la previgente Legge n. 675/1996), in ossequio al pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali del 9/9/1999 e alla sentenza del Tribunale di Padova depositata il 29/5/2000. Si allega fotocopia del documento d'identità. Distintamente. Firma

  6. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003 n. 196 TITOLO IIDiritti dell’interessatoArt. 7Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti • L’interessato ha diritto di ottenere: a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Ministero di Giustizia

  7. Decreto generale “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 20 ottobre 1999 ART. 2 : Registri § 1. Con il termine “registro” si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l’avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l’appartenenza o la partecipazione ecclesiale. I dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio magnetico, comunque non sostitutivo dei medesimi registri, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3, § 2, del presente decreto. § 2. La redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare, nonché l’utilizzazione dei dati in essi contenuti, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni canoniche generali, dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente entro un anno dalla promulgazione del presente decreto. § 9. La richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all’avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano.

  8. 50ª ASSEMBLEA GENERALECollevalenza, 18-21 novembre 2002 7. Iniziative, determinazioni e delibere In seguito a diverse richieste di chiarimenti e indicazioni circa la procedura da adottare nel caso che un fedele chieda di essere cancellato dal registro dei battezzati, sono stati esposti ai Vescovi alcuni orientamenti che tengono conto delle “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza (decreto generale del 30 ottobre 1999) nel rispetto delle convinzioni religiose, che rientrano tra i dati cosiddetti “sensibili”. La procedura prevede che all’istanza del richiedente, inoltrata al parroco della parrocchia dove è stato celebrato il battesimo, debba seguire la comunicazione all’interessato dell’avvenuta annotazione sul registro della volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica (e non, quindi, della cancellazione dell’atto di battesimo). Non si tratta pertanto di annullare il fatto del battesimo, che resta indelebile. L’annotazione richiede una previa autorizzazione dell’Ordinario del luogo. Tale annotazione, ovviamente, comporta per il richiedente una reale esclusione dalla vita sacramentale della Chiesa.

  9. Alcuni esempi veri ….

  10. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVIACTUS FORMALIS DEFECTIONISAB ECCLESIA CATHOLICA 1. L’abbandono della Chiesa cattolica perché possa essere validamente configurato come un vero actusformalisdefectionisab Ecclesia, anche agli effetti delle eccezioni previste nei predetti canoni, deve concretizzarsi nella: a)decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica; b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione; c) recezione da parte dell’autorità ecclesiastica competente di tale decisione. 4. Deve trattarsi, pertanto, di un atto giuridico valido posto da persona canonicamente abile e in conformità alla normativa canonica che lo regola (cfr. cann.124-126). Tale atto dovrà essere emesso in modo personale, cosciente e libero. 5. Si richiede, inoltre, che l’atto venga manifestato dall’interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa cattolica: Ordinario o parroco proprio, al quale unicamente compete giudicare l’esistenza o meno nell’atto di volontà del contenuto espresso al n. 2.

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