1 / 22

Il sistema pubblico della prevenzione

Il sistema pubblico della prevenzione. Vigilanza e controllo Il sistema delle prescrizioni e sanzioni Le omologazioni,le verifiche periodiche. Informazione assistenza e consulenza Organismi paritetici e accordi di categoria. Vigilanza.

amity-cain
Download Presentation

Il sistema pubblico della prevenzione

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Il sistema pubblico della prevenzione Vigilanza e controllo Il sistema delle prescrizioni e sanzioni Le omologazioni,le verifiche periodiche. Informazione assistenza e consulenza Organismi paritetici e accordi di categoria

  2. Vigilanza Nella direttiva quadro 391/89 si dichiarava all’art 4 che «gli stati membri assicurano una vigilanza e una sorveglianza adeguate», così come il principio che i lavoratori possono appellarsi (direttiva 391, art. 11, comma 6) all’autorità competente. La legislazione italiana assegna la competenza ai servizi e presidi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali per quanto riguarda la vigilanza sull’applicazione della legislazione. Vigilanza che deve essere coordinata con le altre competenze dei vigili del fuoco e dell’ispettorato del lavoro. Le Direzioni Provinciali del Lavoro possono esercitare la funzione di vigilanza su: a) costruzioni edili, b) lavori subacquei e cassoni ad aria compressa, c) altre attività, informando preventivamente la ASL competente per territorio. I comandi dei Vigili del fuoco esercitano la vigilanza relativamente al rischio incendio. Il coordinamento delle attività di vigilanza e garantito dai Comitati Regionalidi Coordinamento

  3. La vigilanza dei Servizi di Prevenzione delle ASL • Le funzioni dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL sono essenzialmente riconducibili a: Assistenza e servizi a tutti i soggetti della prevenzione; Attività amministrativa/autorizzativa; Vigilanza e controlli; Attività dì Polizia Giudiziaria; Informazione e formazione. Rientrano tra i compiti di questi Servizi anche il rilascio di particolari atti autorizzativi (ad esempio deroghe all’uso di locali sotterranei) e l’espressione di specifici pareri (pianificazione urbanistica, autorizzazione di nuovi insediamenti produttivi, ecc.). Per quanto riguarda la vigilanza, oltre all’attività di tipo tradizionale incentrata sul sopralluogo mirata alla verifica del rispetto delle norme i Servizi delle ASL attivano anche altre forme mirate.

  4. L’attività di Polizia Giudiziaria • Gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle. ASL che svolgono l’attività di vigilanza sono nominati Ufficiali di Polizia Giudiziaria con decreto del Prefetto (art. 21 legge 833/78). • I compiti della Polizia Giudiziaria sono: - Prendere notizia dei reati; - lmpedire la prosecuzione del reato (prescrizione, disposizione, sequestro); - Ricercare gli autori del reato; - Assicurare le prove (perquisizione, sequestro, individuazione testimoni); - Svolgere indagini/attività disposte o delegate dalla Autorità Giudiziaria; - Dare comunicazione del reato al Pubblico Ministero senza ritardo. • Per poter svolgere i compiti sopraindicati gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono: • Accedere nei luoghi di lavoro Senza alcuna limitazione (art. 8 D.P.R. 520/55); • Assumere sommarie informazioni testimoniali. ; • Impartire prescrizioni; • Procedere con perquisizioni; Procedere con sequestri.

  5. Applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994 Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D: Lgs 81 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758.

  6. Procedimento amministrativo penale previsto dal D. L g s 758 del 1994

  7. Procedimento amministrativo penale previsto dal D. L g s 758 del 1994 • Prescrizione. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale .

  8. Procedimento amministrativo penale previsto dal D. L g s 758 del 1994 Verifica dell'adempimento. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate dalla prescrizione. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro cento venti giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

  9. Procedimento amministrativo penale previsto dal D. L g s 758 del 1994 Sospensione del procedimento penale. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve le comunicazioni relative all’adempimento della prescrizione. Il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane . Estinzione del reato. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento dell’ammenda. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta .

  10. Interpello • Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, due rappresentanti del Ministero della salute e quattro rapprèsentanti delle regioni e delle province autonome. • Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. • Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza.

  11. Informazione, consulenza, assistenza L’attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro è svolta da Regioni , Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ISPESL, Ispettorati del lavoro, Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, Istituto italiano di medicina sociale, INAIL. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza. .

  12. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • L’ ISPESL, l’ INAIL e l’ IPSEMA operano in forma coordinata le seguenti attività: • a) elaborazione, e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; • b) interazione ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro; • c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese; • d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; • e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione; • F) promozione, e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari delle istituzioni dell’alta formazione artistica; • g) partecipazione al Comitato per la vigilanza; • h) consulenza alla Commissione consultiva permanente; • i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi ; • l) predisposizione di Linee Guida, • m) contributo al Sistema informativo nazionale.

  13. Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza: compiti • a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; • b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; • e) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; • d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; • e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali alfine promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente; • f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. le parti sociali sono consultate preventivamente in merito ai punti (a), (b), (f).

  14. Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza: componenti Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da: • a) due rappresentanti del Ministero della salute; • b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; • e) un rappresentante del Ministero dell’interno • d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e dj Bolzano. AI Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’ IPSEMA.

  15. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro Al ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. La commissione ha il compito di: 1) esaminare i problemi applicativi della normativa i e formulare proposte; 2) esprimere parei sui piani de comitato; 3) definire le attività promozionali individuate all’art. 11; 4) validare le buone prassi; 5) redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa da trasmettere al Parlamento e alle Regioni; 6) elaborare, entro il 31/12/10, le procedure standardizzate per la V d R(art.29); 7) definire i criteri per il sistema di qualificazione dell’imprese (art.27); 8) valorizzare gli accordi sindacali e i codici di condotta; 9) valutare i problemi derivanti dall’attuazione delle Direttive CEE 10) promuovere la considerazione della differenza di genere 11) indicare i modelli di gestione (art.30)

  16. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro :composizione. a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero dell’interno; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture; g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; h) un rappresentante’del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

  17. Comitati regionali di coordinamento Comitati regionali composti dalle strutture pubbliche operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente e con il comitato per le politiche attive ed il coordinamento delle attività di vigilanza.

  18. Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza (D. P. C. M. 21/12/2007) • I Comitati regionali di coordinamento svolgono compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni dei Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Il Comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato deve comprendere rappresentanti dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, del ARPA, degli ispettorati del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delleagenzie territoriali dell'ISPESL, degli uffici periferici dell'INAIL, degli uffici periferici dell'IPSEMA, degli uffici periferici dell'INPS, dell'ANCI, dell’UPI e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali. Ai lavori partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale

  19. Funzioni dei comitati di coordinamento (D. P. C. M. 21/12/2007) 1)sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, ipiani di attività e i progetti operativi individuati dalleAmministrazioni a livello nazionale;2) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività dicomunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;3) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;4) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino icomportamenti dei datori di lavoro, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente. 5) si riunisce almeno ogni tre mesi

  20. Pianificazione delle attività di vigilanza. (D. P. C. M. 21/12/2007) Presso ogni Comitato regionale di coordinamento e‘ istituito un ufficio operativo che definisce ipiani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. I piani operativi sono attuati da organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.

  21. Organismi paritetici territorialiart. 51 I Comitati Paritetici Territoriali sono Enti che nascono a metà degli anni settanta dalla volontà delle parti sociali per accordi interconfederali, nazionali e territoriali prevalentemente nei settori dell’industria, per fornire un servizio di consulenza, informazione e formazione in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro. Non compete agli enti paritetici il compito di effettuare controlli o di elevare contravvenzioni o di imporre sanzioni per inadempimenti. Il recepimento delle Direttive Comunitarie ha ulteriormente qualificato i Comitati Paritetici sul piano operativo affidandogli la funzione di prima istanza in merito di controversie . Gli organismi paritetici sono parificati alla rappresentanze sindacali con le attribuzioni previste dall’art.10 del D. LGS. 29 del 1993 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I compiti dei CPT sono stabiliti dagli statuti in molti lo statuto affida oltre ai compiti dell’art.51 (informazione, formazione e consulenza e prima istanza in merito a controversie) anche l’istituzione e conservazione di un “elenco” dei nominativi degli RLS nel territorio di competenza e la certificazione della formazione dei coordinatori per la sicurezza dei cantieri. I CPT predispongono materiale divulgativo di semplice consultazione e sono in rapporto collaborativo con gli organismi di vigilanza e controllo; partecipano ai tavoli di lavoro comuni e avanzano proposte e soluzioni per le imprese e a questi fini possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro. I CPT comunicano alle aziende i nominativi degli RLST I CPT trasmettono annualmente una relazione al comitato.

  22. Modifiche apportate al D. L G S n. 81 • D.L. 112 /2008 (legge finanziaria) modifica gli art.14 e 55: • Il decreto-legge in oggetto, oltre a prevedere una modifica all’art. 55 sulle sanzioni, ha eliminato la possibilità dell’Organo di Vigilanza di sospendere l’attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni della disciplina. • Alla lettera h) dell’articolo 55 le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» (tesserino di riconoscimento) sono soppresse. • Art, 14, comma 1, eliminare le parole: «ovvero in caso dl reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita di esposizione al rischio di Infortunio,». • Art. 14, comma 4, lettera b) eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66».’

More Related