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Previdenza obbligatoria e complementare: conoscere per comprendere, comprendere per scegliere

Previdenza obbligatoria e complementare: conoscere per comprendere, comprendere per scegliere. Premessa. Già da quando si comincia a lavorare e, comunque, prima possibile se abbiamo una carriera lavorativa già avviata, dobbiamo porci le seguenti domande.

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Previdenza obbligatoria e complementare: conoscere per comprendere, comprendere per scegliere

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  1. Previdenza obbligatoria e complementare: conoscere per comprendere, comprendere per scegliere

  2. Premessa Già da quando si comincia a lavorare e, comunque, prima possibile se abbiamo una carriera lavorativa già avviata, dobbiamo porci le seguenti domande. • Quanto reddito mi garantirà la pensione pubblica in rapporto all’ultimo stipendio? • Lo ritengo sufficiente? Se no, di quanta integrazione potrei avere bisogno per raggiungere il livello che ritengo sufficiente e/o adeguato? • Qual è il livello di contribuzione ad una forma di previdenza complementare che devo e/o posso sostenere per assicurarmi questa integrazione? • Quali sono gli strumenti e le modalità da usare (tra le forme pensionistiche complementari e, nel loro ambito, tra le linee di investimento) per costruirmi questa integrazione?

  3. Premessa L’intento di questa presentazione è stimolare ciascuno a porsi queste domande e a cercare di rispondervi anche attraverso un percorso di informazione e di conoscenza del nostro sistema previdenziale. Da soli o con l’aiuto di persone che operano in campo previdenziale dobbiamo verificare se il reddito che ci attende è “adeguato e sostenibile” per le nostre esigenze. Dobbiamo inoltre decidere se fare scelte di risparmio previdenziale aggiuntivo attraverso la previdenza complementare.

  4. Premessa Per una scelta coerente e consapevole occorre: • conoscere il tasso di sostituzione atteso della propria pensione in base alla situazione personale • pianificare la pensione in base ai propri bisogni previdenziali • avere qualche conoscenza di nozioni di previdenza al fine di fare le scelte coerenti rispetto alle aspettative • conoscere le tipologie delle rendite ed i prodotti offerti dalle forme pensionistiche complementari

  5. Premessa Nel tempo numerosi sono stati i traguardi raggiunti nella direzione del miglioramento e del rafforzamento del nostro sistema di stato sociale (welfare state). La sicurezza sociale è stata estesa ad un numero crescente di lavoratori e cittadini ed è migliorata per ciascuno. Le difficoltà della finanza pubblica e l’allungamento della vita media hanno però costretto a rivedere alcune regole di funzionamento dei sistemi pensionistici. Cambiano i sistemi di protezione sociale e cambia la tutela previdenziale . Per affrontare e programmare il futuro occorre conoscere questi cambiamenti che incidono sulla vita di ognuno di noi.

  6. Principi fondamentali della previdenza italiana Art. 38 Costituzione Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

  7. I SEZIONE LE PENSIONI OBBLIGATORIE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

  8. Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici I sistemi di finanziamento della previdenza possono essere: • A ripartizione e basati sui contributi sociali : i contributi dei lavoratori attivi servono a pagare le prestazioni di chi è in pensione • A capitalizzazione: la pensione è pagata utilizzando i contributi versati per singolo lavoratore o gruppi di lavoratori e i rendimenti ottenuti investendo quei contributi • A ripartizione a fiscalità generale: le pensioni sono a totale carico del sistema fiscale

  9. Sistemi di gestione e finanziamento e criticità dei sistemi pensionistici pubblici Il sistema pensionistico pubblico a ripartizione subisce l’influenza de’: - l’allungamento della vita media - la diminuzione del tasso di natalità - la diminuzione del rapporto tra il numero degli occupati e quello dei pensionati Dalla fine degli anni 70, anche per effetto di questi fattori, si è determinato l’aumento della spesa pensionistica

  10. Le linee guida delle riforme degli anni 90 Per contenere la spesa pensionistica e stabilizzarla, queste le leve utilizzate: • Riduzione dell’ammontare delle pensioni pagate (= minori uscite) • Aumento dei contributi versati (= maggiori entrate) • Aumento dell’età minima per andare in pensione (= minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate)

  11. Il sistema pensionistico obbligatorioI metodi di calcolo e di accesso … da dove vengo e dove vado ?… Esistono tre diversi sistemi di calcolo delle pensioni a seconda dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 (Legge 335/1995) : • Retributivo:applicabile a coloro i quali possono far valere al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi • Contributivo:applicabile a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e non possono far valere in alcun modo contributi fino a quella data (neanche con accrediti figurativi o da riscatto) • Misto:applicabile a coloro i quali hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 Le differenze riguardano anche alcune regole di accesso alle prestazioni

  12. La pensione di vecchiaia-Il diritto nel sistema retributivo e misto Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 65 anni di età con almeno 20 anni di contributi. • Le donne lavoratrici dipendenti del settore privato conseguono il diritto al compimento dei 60 anni ma possono continuare a lavorare fino ai 65 • Le donne lavoratrici del settore pubblico, a partire dal 2012, conseguono il diritto non prima dei 65 anni (art. 12, c. 12-sexies legge 122/10). • Deroghe • Restano fermi i più bassi limiti di età per il personale delle forze armate e di polizia, sia donne che uomini. • Mantengono il diritto a pensione le lavoratrici iscritte all’Inpdap che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici prima del 1°/1/2012.

  13. La pensione di anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto • Il diritto si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per la pensione di vecchiaia, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio. dal 1° gennaio 2008 sono in vigore due diverse modalità: • Requisito dei 40 anni di contributi a prescindere dall’età (di cui all’articolo 1, comma 25, lettera b), della legge n°335/95); • Requisiti contributivo (minimo 35 anni) e di età accompagnati dalle cosiddette quote (somma di età e contributi). I requisiti di età salgono gradualmente fino a 62 anni. Si tratta dei cosiddetti “scalini” della legge n°247/2007 che hanno sostituito lo “scalone” (innalzamento in una sola volta) della legge 243/2004, che avrebbe dovuto intervenire dal 1° gennaio 2008.

  14. La pensione di anzianità – il diritto nel sistema retributivo e misto In dettaglio ecco i requisiti anagrafici e/o di servizio per la pensione di anzianità oggi ( con le cosiddette quote) La decorrenza è un anno dopo la maturazione dei requisiti (Allegato 1 – Tabella B Legge n. 247/2007) Con 40 anni di contributi si prescinde dal requisito dell’età

  15. La pensione di vecchiaia (e di anzianità)- Il diritto nel sistema contributivo Nel sistema contributivo la pensione è unica e comprende quella di vecchiaia e quella di anzianità I requisiti sono quasi gli stessi del sistema retributivo e misto • Uomini : 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva; • Donne: 60 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva; • Donne lavoratrici del settore pubblico: a partire dal 2012 65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione effettiva • Mantengono il diritto con i vecchi criteri coloro che avevano maturato i requisiti entro il 31/12/2010 (continua …)

  16. La pensione di vecchiaia (e di anzianità)- Il diritto nel sistema contributivo (… segue) I requisiti sono quasi gli stessi del sistema retributivo e misto • Per l’accesso alla pensione prima dell’ età pensionabile, valgono le stesse regole per l’accesso alla pensione di anzianità del sistema retributivo e misto (almeno 35 anni di anzianità contributiva in combinazione con le età e le quote) oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, senza vincoli di età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di riscatto o prosecuzione volontaria, fatta eccezione per i riscatti di periodi di studio, la cui valutazione è stata introdotta con la legge 247/2007 • E’ possibile accedere al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età, a condizione che l’importo della pensione sia di almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale

  17. I nuovi limiti di età a partire dal 2015 (Legge n. 102/2009 e legge n. 122/2010 - manovre 2010 e 2011) • Dal 2015 è previsto l’adeguamento dei limiti di età per le pensioni di vecchiaia ed anzianità e quindi l’aggiornamento del valore delle quote (che combinano età e contributi per le pensioni di anzianità) in ragione dell’incremento della speranza di vita. • L’adeguamento ha periodicità triennale ed è adottato con regolamento da emanarsi da parte del Ministro del Lavoro entro l’anno precedente a quello in cui ha effetto. • Il primo incremento, previsto per il 2015, non potrà superare i 3 mesi

  18. La decorrenza delle pensioni di vecchiaia e anzianità nei tre sistemi (retributivo, misto, contributivo) PER CHI MATURA IL DIRITTO A PENSIONE PER LA PRIMA VOLTA A PARTIRE DAL 2011 LA PENSIONE E’ MESSA IN PAGAMENTO 12 MESI DOPO LA MATURAZIONE DEL REQUISITO Alcune deroghe (per la pensione di vecchiaia) • Per coloro i quali hanno già maturato il diritto alla pensione ed alla decorrenza secondo le vecchie regole non viene applicato il differimento di un anno; • tra questi rientrano anche i soggetti che maturano l’età per la pensione di vecchiaia anche dopo il 2011 ma che l 2010 avevano acquisito il diritto alla pensione di anzianità; • continua l’esclusione dalle finestre, sia fisse che mobili, per i lavoratori del comparto scuola, la cui decorrenza della pensione coincide con l’inizio dell’anno scolastico (1° settembre di ogni anno)

  19. La misura della pensione – nel sistema retributivo • … Se mi trovassi nel sistema retributivo come sarebbe calcolata la mia pensione?... • Il calcolo della pensione è basato sull’importo delle retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa e rapportato a coefficienti di rendimento collegati agli anni di anzianità contributiva. … nel dettaglio … • Con il d. lgs. 503/92 la pensione, viene calcolata sulla base di due quote: • QUOTA A, la quale è basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato al 31/12/1992 in base all’anzianità contributiva maturata alla stessa data; • QUOTA B, determinata sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) e riferita all’anzianità contributiva maturata dal1/1/1993

  20. La misura della pensione – nel sistema contributivo … se la mia pensione fosse calcolata con il sistema contributivo … Il calcolo della pensione con il sistema contributivo è basato sul montante derivante dai contributi accantonati e rivalutatati durante tutta la vita lavorativa (Montante Contributivo) e “restituiti” al lavoratore sotto forma di pensione, rapportati ad un coefficiente, dettodi trasformazione, legatoall’età alla data del pensionamento (art 1 comma 6 L. 335/95) Calcolo pensionistico utilizzato per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 o che optino per tale sistema (L. 335/95)

  21. La misura della pensione – nel sistema contributivo. I coefficienti di trasformazione vecchi e nuovi a confronto

  22. La misura della pensione – nel sistema contributivo Esempio di calcolo della pensione con i coefficienti vigenti fino al 31.12.2009 Montante Contributivo Euro 700.000,00 : Età al pensionamento anni 62 : anni 18,1369 = Pensione annua lorda Euro 38.595,00 PERCENTUALIZZAZIONE DEI DIVISORI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE 100 : 18,1369 = 5.514% Montante Contributivo Euro 700.000,00 X Età al pensionamento anni 62 coeff. Trasf. 5,514% = Pensione annua lorda Euro 38.598,00

  23. La misura della pensione – nel sistema contributivo Esempio di calcolo della stessa pensione con i criteri di oggi (tabella A allegato 2 legge 247/2007) Montante Contributivo Euro 700.000,00 : Età al pensionamento anni 62 : anni 19,635 = Pensione annua lorda Euro 35.651,00 PERCENTUALIZZAZIONE DEI DIVISORI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE 100 : 19,635 = 5,093% Montante Contributivo Euro 700.000,00 X Età al pensionamento anni 62 coeff. Trasf. 5,093 % = Pensione annua lorda Euro 35.651,00

  24. La misura della pensione – nel sistema contributivo Col sistema contributivo la misura del trattamento pensionistico dipende, quindi, da: • Ammontare dei contributi versati • Età al momento del pensionamento • Tasso di crescita del Pil • Tasso di crescita del proprio reddito (contratti e carriera) • Coefficienti di trasformazione (speranza di vita al momento del pensionamento)

  25. Il sistema misto – regole di accesso e calcolo … per chi ha contributi prima del 1996 in numero inferiore ai 18 anni … Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi • Le regole di accesso sono quelle del sistema retributivo • La pensione sarà calcolata in parte con il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo e sarà data dalla somma di più quote: - la quota o le quote calcolate secondo il sistema retributivo, relative all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995;- la quota calcolata secondo il sistema contributivo, relativa all’anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 1995. 

  26. I tassi di sostituzione dopo le riforme Le riforme intervenute dagli anni 90 stanno producendo le seguenti conseguenze • Riduzione del tasso di copertura rispetto all’ultimo stipendio (tasso di sostituzione = rapporto tra la prima rata di pensione e l’ultima retribuzione) • Incremento dell’età media di pensionamento In tempi recenti la diminuzione delle prestazioni pensionistiche è dovuta anche a cambiamenti del lavoro: - ingresso ritardato nel mondo lavorativo - crescente ricorso ai contratti atipici (lavori a progetto, flessibili, part-time etc) che prevedono sottocontribuzioni - periodi prolungati privi di tutela previdenziale per mancato lavoro

  27. I tassi di sostituzione in dettaglio … misurare la mia prima pensione rispetto all’ultimo stipendio … • Il tasso di sostituzione esprime il rapporto fra l’importo della prima rata di pensione e l’ultima retribuzione. Misura, pertanto, la variazione del reddito del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di pensionamento. • I tassi di sostituzione, calcolabili al lordo e al netto del prelievo contributivo e fiscale, mostrano di quanto il reddito disponibile si modifica a seguito del pensionamento.

  28. I tassi di sostituzione in dettaglio … un’occhiata alle previsioni ufficiali … Fonte: Ragioneria generale dello Stato – Le tendenze di medio lungo periodo nel sistema pensionistico e socio sanitario – aggiornamento 2009 Figure tipo e parametri utilizzati • Dipendenti con 63/65 anni di età e 35 di contribuzione • Dinamica retribuzione individuale periodo 2010 – 2060 pari al tasso di crescita medio annuo per occupato della produttività usato nello scenario di previsione (1,55% annuo reale, al netto dell’inflazione) • Tassi di variazione effettivi della retribuzione media per gli anni fino al 2009 • Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione secondo l’evoluzione della speranza di vita nello scenario demografico di riferimento

  29. I tassi di sostituzione in dettaglio Tassi di sostituzione lordi - pensionamento a 63/65 anni con 35 anni di contribuzione Fonte: Ragioneria generale dello Stato – Le tendenze di medio lungo periodo nel sistema pensionistico e socio sanitario – aggiornamento 2009 La riduzione dei tassi di sostituzione dipende in misura significativa dalla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione

  30. Alcune prime valutazioni ATTENZIONE! I TASSI DI SOSTITUZIONE ESPOSTI RIGUARDANO UNA SITUAZIONE TIPO. È IMPORTANTE CHE CIASCUNO FACCIA UNA PREVISIONE DEL PROPRIO TASSO DI SOSTITUZIONE CHE TENGA CONTO DELLE CARATTERISTICHE DELLA STORIA CONTRIBUTIVA E DI CARRIERA PERSONALI … se dopo il pensionamento intendo mantenere lo stesso tenore di vita di adesso, questi livelli di copertura saranno sufficienti? Se non li riteniamo sufficienti è importante • Acquisirne la consapevolezza in tempo utile per potervi porre rimedio • Individuare qualche soluzione che possa compensare la differenza tra tasso di sostituzione desiderato e tasso di sostituzione atteso • Tenere presente sempre le proprie esigenze previdenziali e monitorarle nel tempo al fine di calibrare al meglio le soluzioni

  31. II SEZIONE LE PRESTAZIONI DI FINE LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

  32. Le “liquidazioni” dei dipendenti pubblici Pensare alla pensione richiama quella che è chiamata comunemente “ la liquidazione” anche nel pubblico impiego, vale a dire le prestazioni di fine servizio. Esse entrano in gioco sia per la determinazione del reddito disponibile, quando si è pensionati, sia nella scelta dell’adesione ad una forma pensionistica complementare Analizziamo in sintesi i diversi trattamenti che, alla cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogati ai dipendenti pubblici e che si possono classificare in due tipologie: Trattamenti di Fine Servizio (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità) – Consistono in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l’iscritto abbia almeno un anno di iscrizione) Trattamenti di Fine Rapporto

  33. I diversi trattamenti di fine servizio – La buonuscita • Destinatari: riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze armate e di polizia, dipendenti di Senato, Camera e del Segretariato del Presidente della Repubblica • Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la quota variabile dell’ indennità integrativa speciale • Finanziamentodella prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell’80% della retribuzione di riferimento • Calcolo dell’indennità prima della riforma del 2010: la prestazione è pari all’80 % dell’ultima retribuzione mensile rapportata ad anno (moltiplicata 13 e divisa12) moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore)

  34. I diversi trattamenti di fine servizio – L’indennità premio di servizio • E’ disciplinata dalla legge 8/3/68, n. 152 e s.m. • Destinatari: riguarda i dipendenti di ruolo, sanitari e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane • Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la indennità integrativa speciale • Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 6,10 % dell’80 % della retribuzione di riferimento • Calcolo dell’indennità prima della riforma del 2010: la prestazione è pari a un quindicesimo dell’80 % della retribuzione di riferimento dell’ultimo anno moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore)

  35. I diversi trattamenti di fine servizio – L’indennità di anzianità • E’ disciplinata dalla legge 30/03/75, n. 70 e s.m. • Destinatari: riguarda i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato) • Retribuzione di riferimento: stipendio base, retribuzione individuale di anzianità (ria), indennità di vacanza contrattuale • Finanziamentodella prestazione: annuale copertura in bilancio del relativo onere • Calcolo dell’indennità prima della riforma del 2010: la prestazione è pari al 100 % dell’ultima retribuzione mensile rapportata ad anni interi (moltiplicata 13 e divisa 12), moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore)

  36. Il trattamento di fine rapporto (TFR) • Che cos’è: consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall’art . 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l’Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999 • Destinatari: i dipendenti del settore privato e pubblico. Nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001 • E’ costituito da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati con l’applicazione del tasso dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat. La rivalutazione è applicata agli accantonamenti maturati fino al 31/12 dell’anno precedente e non opera per gli accantonamenti dell’anno in corso.

  37. Il regime fiscale di TFS e TFR La tassazione dei trattamenti di fine servizio è diversa da quella del trattamento di fine rapporto. Di seguito il confronto • TFR • rendimenti tassati dell’11% • applicazione dell’aliquota media individuale degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda • TFS • defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio • quota esente del 26,04% (IBU) e del 40,98% (IPS) • tassazione in funzione del reddito di riferimento

  38. La riforma del 2010: il TFS calcolato come TFR per i periodi successivi al 31 dicembre 2010 Il comma 10 dell’art 12 legge 122/10 stabilisce che: “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.

  39. Che cosa è cambiato con la riforma del 2010 • Per tutte le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2011 varia la modalità di calcolo del TFS. Il calcolo si effettua accantonando il 6,91%, ma sulla retribuzione utile considerata nella misura dell’80% (invariata quindi rispetto all’imponibile previsto in precedenza) e segue il criterio di rivalutazione previsto per i TFR. • Nulla è innovato nelle modalità di tassazione, che continua ad applicarsi secondo le norme già vigenti sul TFS. • Per la valutazione di eventuali riscatti occorre distinguere se temporalmente il periodo oggetto di riscatto si colloca entro il 31/12/2010 o in epoca successiva. Se è precedente aumenta l’anzianità utile con lo stesso tipo di calcolo del TFS. Se successivo si trasforma in quota di retribuzione da accantonarsi insieme alle altre quote

  40. Che cosa è cambiato per chi è in servizio prima e dopo la riforma del 2010 • Per coloro in servizio al 31/12/2010 con diritto acquisito per la corresponsione del TFS la prestazione finale sarà determinata su due quote: la prima per l’anzianità utile al 31/12/2010 calcolata con le vecchie modalità ; la seconda basata sugli accantonamenti del 6,91% per tutti gli anni successivi. • Per l’arrotondamento dei servizi, ogni periodo segue le norme pertinenti al tipo di calcolo effettuato • Nulla è innovato in tema di individuazione dei beneficiari in caso di decesso dal servizio Un esempio Un dipendente con 10 anni di servizio al 31/12/2010 ed altri 10 nel periodo successivo si vedrà erogare un TFS calcolato per i primi 10 anni con le vecchie modalità e gli ultimi 10 con il sistema degli accantonamenti. I due importi, sommati insieme, daranno l’importo lordo su cui calcolare la tassazione prevista dalle vecchie norme sul TFS

  41. La riforma 2010 e le nuove regole per il pagamento del TFS/TFR • Sia che si tratti di prestazioni di fine servizio comunque denominate , sia che si tratti di TFR, a partire dalle cessazioni intervenute dal 31/5/2010 sono state introdotte nuove modalità riguardanti l’accesso al pagamento. • Se la prestazione dovuta ha un importo massimo di 90.000 € lordo viene erogata in un’unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la generalità dei casi • Nel caso in cui la prestazione superi l’importo di 90.000 € lordo ma sia inferiore a 150.000€ lordo, fermo restante il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata sarà erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento • Nel caso in cui la prestazione superi l’importo di 150.000€ lordo, fermi restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti, la terza ed ultima rata sarà erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento

  42. La riforma 2010 e le nuove regole per il pagamento del TFS/TFR - deroghe La disciplina inerente alla nuova modalità di pagamento del trattamento di fine servizio dilazionato in più rate non si applica, in via transitoria, per alcune situazioni: • Collocamenti a riposo per limiti di età intervenuti entro il 30/11/2010; • Collocamenti a riposo per dimissioni intervenuti entro il 30/11/2010 a condizione che la cessazione sia stata comunicata/accolta entro il 31/5/2010 • I trattenuti in servizio, comunque cessati entro il 30/11/2010, il cui collocamento a riposo è da considerarsi comunque come avvenuto per “limiti di età” • Per mancanza di espressa previsione legislativa le deroghe non sono applicabili in tutti i casi di cessazione per decesso, per inabilità e per limiti di servizio (in mancanza di domanda prodotta entro il 30/5/2010)

  43. III SEZIONE LA previdenza COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

  44. La previdenza obbligatoria e complementare – qualche differenza Previdenza complementare Previdenza obbligatoria Automaticità della prestazione … Obbligo diretto per lo Stato di previsione e assicurazione Iscrizione obbligatoria • Criterio di stretta corrispettività e principio della capitalizzazione • Libertà di attivazione dei piani da parte delle “fonti istitutive” • Libertà di adesione

  45. Principi fondamentali della previdenza complementare • Complementare al I pilastro • non alternativo alla pensione pubblica • concorre ad assicurare un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento • Capitalizzazione individuale • i contributi, versati e investiti, sono restituiti (con i relativi rendimenti) al lavoratore sotto forma di prestazione • Adesione libera e volontaria • ogni lavoratore può decidere se e dove aderire, in piena consapevolezza e autonomia

  46. La previdenza complementare - Destinatari • Lavoratori dipendenti privati e pubblici • Soci lavoratori cooperative di produzione e lavoro • Lavoratori autonomi e liberi professionisti • Soggetti che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa (d.lgs.vo 565/96) • Titolari di redditi diversi da lavoro (capitale, impresa, ecc.) • Familiari a carico

  47. L’adesione ad una forma pensionistica complementare … Tipologie di forme pensionistiche complementari … Il mercato della previdenza complementare è costituito da diverse tipologie di forme pensionistiche complementari cui è possibile aderire: • Fondi pensione negoziali • Fondi pensione aperti • Fondi pensione preesistenti • PIP “nuovi” (conformi al d.lgs. 252/05)

  48. Il dipendente pubblico e l’adesione ad una forma pensionistica I dipendenti pubblici possono aderire a: • al fondo pensione negoziale (ai sensi del decreto legislativo n. 124/93 e da altre norme speciali) istituito dalla contrattazione di comparto o categoria • forme pensionistiche individuali (Fondo aperto e Pip) , mediante contribuzione volontaria a totale carico dell’aderente (in questo caso al pari di un privato cittadino ferma restando l’impossibilità di devoluzione del Tfr e del contributo datoriale)

  49. Le forme pensionistiche complementari – Il fondo negoziale Contribuzione definita È definita l’entità della contribuzione ma non l’ammontare delle prestazioni, che dipendono da diversi fattori fra i quali: • gli anni di contribuzione • i rendimenti • l’entità della contribuzione • la rendita che si sceglierà al termine della fase di accumulo

  50. I fondi negoziali di categoria • Il fondo pensione negoziale nasce da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). • ll fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica • Non ha scopo di lucro

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