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Malattie professionali: Polveri, fumi e nebbie - Gas e vapori – Rumore e vibrazione

Malattie professionali: Polveri, fumi e nebbie - Gas e vapori – Rumore e vibrazione. D. Lgs. n. 233/2003. D. Lgs. n. 277/1991. D. Lgs. n. 187/2005. D.P.R. n. 164/1956. D. Lgs. n. 626/1994. D. Lgs. n. 242/1996. D. Lgs. n. 494/1996. D.P.R. n. 303/1956. D. Lgs. n. 528/1999.

MikeCarlo
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Malattie professionali: Polveri, fumi e nebbie - Gas e vapori – Rumore e vibrazione

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Presentation Transcript


  1. Malattie professionali: Polveri, fumi e nebbie - Gas e vapori – Rumore e vibrazione D. Lgs. n. 233/2003 D. Lgs. n. 277/1991 D. Lgs. n. 187/2005 D.P.R. n. 164/1956 D. Lgs. n. 626/1994 D. Lgs. n. 242/1996 D. Lgs. n. 494/1996 D.P.R. n. 303/1956 D. Lgs. n. 528/1999 D.P.R. n. 1124/65 D.P.R. n. 547/1955 Decreto M. 27.04.2004 D. Lgs. n. 235/2003 Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta

  2. PREVENZIONE: una cultura da trasmettere sicurezza nei cantieri <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  3. Patologia Infortunio Malattia professionale Qualunque infermità prodotta da infortunio sul lavoro o da malattia professionale. Infortunio sul lavoro: evento (danno) che si produce alla persona (lavoratore) e che avviene per causa violenta (= azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro), in occasione di lavoro. Malattia professionale (tecnopatia): malattia contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa. Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione) di parecchi anni (causalità diluita). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  4. Malattie professionali La prima lista contenente n. 6 M.P si è avuta nel 1929, con essa si confermò un rischio professionale privilegiato che lasciava intendere non solo indennizzabile ma soprattutto preventivo (concetto: il rischio non monetizzato ma eliminato). quindi si cominciò a parlare di accertamento del rischio, della diagnosi di malattia e di nesso tra la noxa patogena e l’insorgenza della malattia. Seguirono il T.U. approvato dal D.P.R.  n.1124/1965  e  il D.M. 18.04.1973 : Elenco delle Malattie Professionali articolato in sette gruppi di malattie, da agenti chimici, fisici, infettive parassitarie, dovute a carenze, etc… Art. 3 - L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 (industria), le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni … Art. 139 - E’ obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali … Art. 211 - L'assicurazione comprende altresì, le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 (agricoltura). … << >> www.marcellosantopietro.135.it

  5. … Malattie professionali La prima grossa svolta nel percorso della trattazione delle malattie professionali si è determinata a seguito della Sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, per effetto della quale il sistema tabellare è stato "aperto" introducendo il cosiddetto “sistema misto” : "…la tutela opera non solo per le malattie contratte in lavorazioni elencate in Tabella, ma anche per quelle patologie contratte in lavorazioni non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale… ". Da questa forte innovazione ne è derivata una profonda considerazione del rischio lavorativo e conseguentemente della necessità di una equa tutela dei suoi effetti lesivi ai fini dell'indennizzo assicurativo. << >> www.marcellosantopietro.135.it

  6. … Malattie professionali Decreto 13 aprile 1994, n. 336 - Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Le malattie professionali assicurate, 58 nell’industria e 27 in agricoltura, sono elencate in apposita lista e si definiscono come “tabellate”, oltre ad esse sono indennizzabili la silicosi e l’asbestosi. Nel D.L.vo 38/2000 art. 10 comma 4 infatti si afferma : “….l'elenco delle malattie di cui all'art.139 del T.U. conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali …”. << >> www.marcellosantopietro.135.it

  7. … Malattie professionali D.L.vo 38/2000 Da qui  la conseguenza che si possono avere malattie : la cui origine lavorativa è di elevata probabilità che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex. art. 3 e 211 del T.U. – D.P.R. n. 1124.65 la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo. la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche ed ancora non precisabili evidenze scientifiche. Si passa quindi dal concetto di malattia tabellata alla formulazione diagnostica <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  8. Decreto 27.04.2004 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. ha previsto l’elaborazione di tre liste con sette gruppi di malattie per cui è obbligatoria le denuncia: • Malattie da agenti chimici; • Malattie da agenti fisici; • Malattie da agenti biologici; • Malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altre voci; • Malattie della pelle; • Tumori professionali; • Malattie psichiche o psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro. • Le tre liste sono state redatte secondo i criteri consistenti nei parametri della • consistenza, forza, specificità, temporalità e coerenza: • Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (gr.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) • Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per la quale non • sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite (gr.1 -2 – 6 – 7) • Malattie la cui origine lavorativa è possibile, ma per le quali non è definibile • il grado di probabilità per le scarse evidenze scientifiche (gr.1 – 2 – 6) <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  9. Denuncia/segnalazione ai sensi art. 139 del T.U. e art. 10 del D.Lgs. 38/2000 e D.M. 27.04.2004 Il medico che si trovi di fronte ad una patologia presente nel Decreto 27.04.2004, valutata, almeno anamnesticamente, la possibilità che vi sia un rapporto con l’attività lavorativa svolta, è tenuto a compilare la relativa denuncia e ad inviarla alla Direzione Provinciale del Lavoro, all’INAIL (sede competenti per territorio) ed all’U.O. PSAL dell’ASL territorialmente competente. Si tratta di denuncia utilizzabile solo a fini statistico-epidemiologici. Il referto (art.365 c.p.) è l’atto col quale il medico riferisce all’Autorità Giudiziaria di aver prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale che abbiano determinato la morte o una lesione grave o gravissima, potenzialmente conseguenti a“ violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro ”. In base a questa segnalazione può originarsi la procedura per il riconoscimento di eventuali responsabilità nell’insorgenza della patologia. La finalità è pertanto la giustizia penale. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  10. … denuncia/segnalazione Denuncia ai sensi dell’art. 52 del Testo Unico 1124/65 E’ l’obbligo che il lavoratore ha di denunciare al datore di lavoro la malattia professionale entro il termine di 15 giorni dalla sua manifestazione. Tale denuncia viene fatta solitamente attraverso un “primo certificato medico di malattia professionale” che, ai sensi dell’art. 53 del T.U. “deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova “ eventualmente “ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata all’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.”. (Lo stesso obbligo incombe sull’assicurato per qualsiasi infortunio che gli accada, anche di lieve entità, con la differenza che la notizia deve essere immediata). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  11. … denuncia/segnalazione Denuncia ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico 1124/65 E’ l’obbligo che il datore di lavoro ha di denunciare all’Istituto Assicuratore la Malattia professionale. La denuncia di Malattia Professionale deve essere trasmessa all’INAIL corredata da certificato medico entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia . Le finalità degli att. 52 e 53 del T.U. sono assicurative. Gli obblighi che ne discendono per il medico sono certificativi, ai sensi del codice deontologico <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  12. Malattie professionali Silicosi Asbestosi Silicosi: malattia respiratoria dovuta al deposito e all’azione di polvere contenente silice nei polmoni. Può colpire lavoratori che operano nel traforo di gallerie, nelle cave, nella frantumazione di pietre o che utilizzano la silice. Silicotici - Coloro che sono affetti da silicosi. Asbestosi :malattia dei polmoni provocata dalla respirazione di polveri contenti amianto. Può colpire chi lavora con materiali che contengono amianto. L’uso di amianto è stato vietato da recenti leggi. Possono essere ancora esposti i lavoratori che devono fare manutenzioni su impianti o che devono togliere materiale che contengono amianto. . Asbestotici - Coloro che sono affetti da asbestosi <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  13. M.P. - nel campo assicurativo Nella valutazione di una M.P. diventa sempre più importante la "qualità" della denuncia e del  certificato medico allegato. Diventa sempre più importante la accuratezza nella definizione e valutazione del rischio lavorativo specifico, che deve essere sempre più dettagliato in ogni suo aspetto.  La valutazione del rischio lavorativo specifico, pregresso, lontano, un vago ricordo memoria dell'interessato dopo 20/30 anni, per una patologia neoplastica manifestatasi oggi diventa estremamente complesso e non certo obbiettivamente facile da ricercare. Gli operatori del settore devono confrontarsi con il nuovo significato di rischio lavorativo (ispettori) e di malattia a genesi multifattoriale (medici) per essere in grado di applicare ai casi  una maggiore sensibilità diagnostica, di valutazione eziopatogenetica. Il tutto in funzione della crescita scientifica, del riconoscimento assicurativo e della  valutazione del danno alla persona (prevenzione e ristorazione-indennizzo).   <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  14. D.P.R. n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sostituisce il R.D 18 giugno 1899, n.230. D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro Sostituisce il R.D. 14 aprile 1927, n. 530. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  15. D.P.R. n° 547 del 27/04/1955 Requisiti strutturali e ambientali dei luoghi di lavoro Illuminazione dei luoghi di lavoro Norme per l’utilizzo e la manutenzione delle apparecchiature Norme per l’utilizzo in sicurezza dell’elettricità Utilizzo dei Dispositivi Protezione Individuali <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  16. D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Requisiti degli ambienti di lavoro: Strutturali: altezza, cubatura e superficie; pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico. • I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi • al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle • che eseguono le lavorazioni indicate nell’art. 33 sono i seguenti: • altezza netta non inferiore a m. 3; • cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; • c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. • I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, • macchine e impianti fissi. • L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. • Quando necessità e tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può • consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di • ventilazione dell’ambiente. Limite di utilizzo degli ambienti sotterranei. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  17. D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Requisiti degli ambienti di lavoro: • Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi • Illuminazione naturale e artificiale • dei luoghi di lavoro • Temperatura dei locali • Umidità dei locali • Norme per la realizzazione e l’utilizzo • di locali per il riposo dei lavoratori, • della mensa, dei bagni e le docce, • spogliatoi, armadi, ecc. • Norme per la pulizia dei locali • Norme per la sistemazione dei terreni • scoperti attinenti all’attività produttiva • Norme per il deposito di immondizie, • di rifiuti e di materiali insalubri nei • pressi dei luoghi di lavoro <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  18. D.P.R.n° 303 del 19/03/1956 Difesa dagli agenti nocivi: Aggiornamento delle norma per la difesa da agenti nocivi (R.D. 9-1-1927, n. 147). Separazione delle attività normali da quelle che comportano l’utilizzo e la produzione di sostanze nocive. Impedire, per quanto è possibile, la diffusione nell’aria delle sostanze tossiche aerodispersibili. Norme per la riduzione delle polveri in ambiente di lavoro e della loro inalazione. Norme per la protezione dei lavoratori da radiazioni termiche, luminose e ionizzanti. Norme per la riduzione dei rumori e delle vibrazioni. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  19. D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Agenti nocivi normati: • Antimonio, leghe e composti • Arsenico, leghe e composti • Bario e composti • Berillio, leghe e composti • Cadmio, leghe e composti • Cromo, leghe e composti • Fosforo e composti • Manganese, leghe e composti • Mercurio, amalgame e composti • Nichel, leghe e composti • Piombo, leghe e composti • Selenio, leghe e composti • Vanadio, leghe e composti • Bromo e composti • Cloro e composti • Fluoro e composti • Iodio e composti • Acido cianidrico e composti • Acido nitrico e gas nitrosi • Cloropicrina (nitrocloroformio) • Anidride solforosa • Acido solforico • Idrogeno solforato • Cloruro di zolfo • Ossido di carbonio • Cloruro di carbonile(fosgene) • e difosgene (cloroformio dimetiletriclorurato) • Tetracloruro di carbonio • Solfuro di carbonio • Aldeide formica e acido formico • Etere di petrolio e benzina • Piombo tetraetile • Glicoli, nitro-glicerina e loro derivati • Idrocarburi benzeici (benzolo, toluolo, xilolo • ed omologhi) • Fenoli, tiofenoli e cresoli • Derivati aminici degli idrocarburi benzeici • e dei fenoli • Derivati alogegenati, nitrici, solfonici e fosforati • degli idrocarburi benzeici e dei fenoli <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  20. D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Agenti nocivi normati: • Naftalina ed omologhi, naftoli e naftilamine, • derivati alogenati, solforati e nitrati della • naftalina e omologhi • Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici • (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, • cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene • cloruro di etile, cloruro dimetile, bromuro di • metile, ioduro di metile) • Acetone e derivati alogenati, acido acetico, • anidride acetica, cloruro di acetilene e • acetilacetone • Alcool amilico, alcool butilico, alcool propilico, • alcool isopropilico e alcool metilico • Esteri (acetato di amile, acetato di butile, • acetato di etile, acetato di propile, acetato • di metile) • Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere • etilico) • Acridina • Piridina • Radio, raggi X e sostanze radioattive • Radiazioni ultraviolette e infrarosse • Sostanze cancerogene non comprese in altre • voci (catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, • pece, paraffina, loro composti, derivati • e residui) • Vibrazioni e scuotimenti - Lavoratori che • impiegano utensili ad aria compressa o ad • asse flessibile • Rumori • Ferro (ossido) Lavoratori addetti ai laminatoi • di ferro e di acciaio, in quanto esposti alla • inalazione di polvere di ossido di ferro • Polveri di zolfo • Polveri di talco • Polveri di cotone, lino, canapa e juta • Anchilostomiasi • Carbonchio e morva • Leptospirosi • Tubercolosi <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  21. D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Esempi di agenti nocivi e periodicità della visita di controllo Cadmio, leghe e composti Lavoratori addetti: a) alla produzione del cadmio; b) alla preparazione delle leghe e dei composti; c) alla cadmiatura; d) alla fabbricazione degli accumulatori; Semestrale Cromo, leghe e composti Lavoratori addetti: a) alla produzione del cromo; b) alla preparazione delle leghe e dei composti; c) alla cromatura; d) alla concia delle pelli. Trimestrale Fosforo e composti Lavoratori addetti: a) alla produzione del fosforo; b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali; c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo. Trimestrale <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  22. D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 Esempi di agenti nocivi e periodicità della visita di controllo Mensile Cloruro di carbonile(fosgene) e difosgene (cloroformio dimetiletriclorurato) per i lavoratori addetti alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del cloroformio di metile triclorurato Piombo tetraetile dei lavoratori addetti alla produzione del piombo tetraetile Settimanale Ogni 15 giorni ed ogni volta che l'operaio riprenda il lavoro dopo una assenza superiore a 5 giorni Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili Soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (in quanto implichi l'uso di canne promisque). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  23. D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 ha interessato : Norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi Istituzione di una nuova tabella delle attività da tutelare per il rischio silice e amianto Riorganizzazione delle visita preventiva e periodica (un anno) per i lavoratori a rischio silicosi ed asbestosi Revisione della modalità di erogazione della rendita da riconoscere ai lavoratori affetti dalle patologie silicosi ed asbestosi <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  24. Igiene del lavoro: • Difesa dagli agenti biologici • Difesa dagli agenti nocivi • Amianto • Rumore e vibrazioni <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  25. D.L.gs. n° 626 del 19/9/1994 sicurezza sui luoghi di lavoro Diritti-doveri per le imprese ed i lavoratori Recepimento di 8 direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Le direttive recepite sono : n° 391/89 : misure per promuovere il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ; n° 659/89 : prescrizioni minime per i luoghi di lavoro ; n° 655/89 : requisiti minimi delle attrezzature di lavoro ; n° 656/89 : requisiti minimi dei mezzi di protezione individuali ; n° 269/90 : movimentazione manuale dei carichi pesanti ; n° 270/90 : prescrizioni minime per le attività ai videoterminali ; n° 394/90 : protezione da agenti cancerogeni ; n° 679/90 : protezione da esposizione ad agenti biologici ; <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  26. D.L.gs. n° 626 del 19/9/1994 sicurezza sui luoghi di lavoro nel suo complesso, non comporta che modifiche limitate alla precedente normativa, in quanto è soprattutto mirato a una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro. Infatti gli aspetti organizzativi e comunicativi acquisiscono ora un rilievo particolare che prima non era sostanzialmente riconosciuto. Le innovazioni tendono, in particolare, a istituire nell’azienda un sistema di gestione permanente e organico diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante: la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminate; l’informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti; l’organizzazione di un servizio di prevenzione, i cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore di lavoro, tra cui il Responsabile del servizio. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  27. D. L.vo n. 494 del 14/08/1996 Attuazionedella direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili Norma rivolta ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri. Di tipo fisico: Di tipo chimico: Di tipo biologico: Rumore Polveri Batteri e Virus Vibrazioni Fumi Insetti Sostanze cancerogene Sostanze nocive per contatto <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  28. rischio chimico Valutazione dei rischi sicurezza nei cantieri. ed adozione delle misure di sicurezza Le sostanze o i preparati utilizzati nei cicli produttivi possono essere intrinsecamente pericolosi (per esempio le sostanze tossiche o nocive) o esserlo in relazione alle condizioni di impiego (per esempio l’azoto è un gas presente nell’aria che respiriamo e quindi non è ne tossico ne nocivo; se però respiriamo aria con una elevata concentrazione di azoto, allora l’esposizione a tale gas in quelle condizioni rappresenta un rischio in quanto questo può portare a morte non per intossicazione ma per asfissia). Il rischio chimico è potenzialmente connesso con l’impiego di sostanze o preparati chimici. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  29. rischio chimico … valutazione dei rischi sicurezza nei cantieri. A seconda della loro natura le sostanze e/o preparati chimici possono dar luogo a: rischi per la sicurezza o rischi infortunistici: incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, ecc.; rischi per la salute o rischi igienico-ambientali: esposizione a sostanze/preparati tossici o nocivi, irritanti; <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  30. rischio chimico I rischi di natura igienico ambientali sicurezza nei cantieri. si hanno ogniqualvolta si creano le condizioni in cui si possono verificare interazione tra le sostanze/preparati chimici impiegati nel ciclo lavorativo e il personale addetto alla lavorazione. Questo può verificarsi sia a causa di accadimento accidentale (perdita, anomalie impiantistiche, incendi, sversamenti, reazioni anomale, ecc) sia a causa della peculiarità dell’attività lavorativa. Secondo le caratteristiche delle sostanze/preparati il rischio è determinato dal livello e dalla durata dell’esposizione, dalla dose assorbita e dalle caratteristiche dei soggetti esposti (sesso, età, presenza di patologie, ecc). aerosol: particelle solide e/o liquide disperse in un mezzo gassoso (polveri, fumi, nebbie). Le sostanze/preparati presenti come inquinanti ambientali in ambienti di lavoro si possono presentano sotto forma di: aeriformi: sono costituiti da gas e vapori (es: CO monossido di carbonio, O3 ozono, ossidi di azoto e zolfo, vapori di benzina, alcol etilico, ecc) <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  31. rischio chimico L’assorbimento delle sostanze tossiche sicurezza nei cantieri. può avvenire per: Inalazione: l’inalazione, cioè l’introduzione nei polmoni durante la respirazione dell’agente chimico, rappresenta la via di ingresso principale nel corpo di sostanze/preparati pericolosi durante il lavoro. Il rischio di esposizione per inalazione a sostanze/preparati chimici pericolosi si presenta quando i processi o le modalità operative provocano l’emissione di detti agenti con la conseguente diffusione nell’ambiente sotto forma di inquinanti chimici aerodispersi. Tra le norme igieniche ricordiamo il divieto di fumare nei luoghi di lavoro ed in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze pericolose, in quanto il fumo può ulteriormente veicolare all’interno dell’organismo il tossico, oltre a presentare rischi specifici aggiuntivi quali la cancerogenicità dei prodotti di combustione o rischi quali incendio, esplosioni, ecc. ingestione contatto cutaneo <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  32. rischio chimico L’assorbimento delle sostanze tossiche sicurezza nei cantieri. può avvenire per: Inalazione Ingestione: l’ingestione accidentale di sostanze pericolose, specialmente in grandi quantità, è piuttosto infrequente anche se non impossibile. Tra le norme igieniche da rispettare ricordiamo il divieto di assumere cibi e bevande nei luoghi di lavoro e in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze pericolose, l’accurata pulizia delle mani prima di mangiare, il divieto di conservare cibi e bevande in frigoriferi dove sono stoccate sostanze pericolose, (es nei laboratori), contenitori etichettati a norma, non usare contenitori per alimenti, ecc. Contatto cutaneo: <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  33. rischio chimico L’assorbimento delle sostanze tossiche sicurezza nei cantieri. può avvenire per: Inalazione Ingestione Contatto cutaneo: in genere le sostanze chimiche sono assorbite dalla pelle più lentamente che dall’intestino o dai polmoni. Comunque le sostanze/preparati chimici (in particolare i solventi organici) possono entrare nel corpo sia direttamente che attraverso indumenti impregnati. Il rischio di esposizione per contatto cutaneo si può presentare durante le fasi di manipolazione delle sostanze/preparati pericolosi. Tra le norme igieniche da osservare ricordiamo per esempio l’eliminazione della pratica di lavarsi le mani sporche di grasso con solventi perché questo oltre ad esporre il lavoratore al contatto cutaneo diretto con la sostanza utilizzata per il lavaggio comporta anche una modifica dello strato lipidico del derma che rappresenta una barriera naturale protettiva. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  34. rischio chimico D. L.vo n. 494 del 14/08/1996 sicurezza nei cantieri. aerosol Nei cantieri edili si trovano prevalentemente polveri miste di varia composizione che comprendono polveri di silicati contenute nella sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo e polvere di gesso o di calce. Si tratta di polveri a basso o nullo contenuto di silice libera cristallina. Si producono per azioni meccaniche quali lavori di demolizione, manipolazione di materiali polverulenti o friabili. Polveri Lavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano in genere nei lavori di carpenteria in ferro e di idraulica. Fumi Ovvero particelle liquide che si formano durante lavori che comportano, ad esempio, la spruzzatura di un prodotto. Nebbie Polveri, fumi e nebbie determinano patologie acute e croniche di tipo irritativo a carico delle vie respiratorie e dei polmoni. Patologie più specifiche possono determinarsi in relazione alla presenza nei fumi e nelle polveri di particolari agenti chimici. La presenza di silice cristallina può essere causa di quadri di fibrosi polmonare (forme iniziali di silicosi). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  35. rischio chimico Polveri sicurezza nei cantieri. aerosol lavori di demolizione, caricamento delle betoniere da sacchi o da silos, demolizione di calcestruzzo con martelli pneumatici. Le lavorazioni che maggiormente espongono ad inalazione di polveri sono: Fonti L'esposizione alle polveri determina irritazione delle prime vie respiratorie; col tempo può insorgere bronchite cronica. Danni alla salute Bagnare i materiali, usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti, utilizzare dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati CE, con filtro almeno di tipo P1 (bassa efficienza). Difesa <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  36. Rischio : Polveri senza silice sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: non previste Visite mediche All’assunzione Per destinazione di mansione Periodicità: annuale A richiesta del lavoratore Prima visita e successive Spirometria se necessita Rx torace Cadenza Accertamenti biennale <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  37. Rischio : Polveri contenenti silice sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. n. 1124.65 T.U. I.N.A.I.L. Visite mediche All’assunzione Periodicità: annuale Per destinazione di mansione A richiesta del lavoratore Prima visita e successive Spirometria Rx torace TAC RMN Cadenza eventuale a Accertamenti giudizio del Medico annuale La periodicità annuale è prevista dalla normativa del 1965. Nelle attuali realtà lavorative sarebbe sufficiente un controllo quinquennale. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  38. Rischio : Saldatura sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico “ Fumi di saldatura + Radiazioni ultraviolette e infrarosse “ Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. 303/56 (voci 19 F, 25 D e 46 B) Visite mediche All’assunzione Periodicità: trimestrale Per destinazione di mansione A richiesta del lavoratore Visita oculistica Spirometria se necessita RX torace Prima visita e successive Cadenza Cadenza Accertamenti biennale triennale <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  39. Fibre di vetro sicurezza nei cantieri. Largamente usate in edilizia per: isolamento termico ("cappotto", all'interno dei tamponamenti perimetrali; feltri stesi nei sottotetti; isolamento di impianti termici, ecc.); isolamento e assorbimento acustico; controsoffittature sospese in pannelli. Legno lamellare Vi è possibilità di esposizione a particelle volatili durante il taglio, la rifilatura e la sagomatura dei pannelli e nella movimentazione durante la posa e la rimozione. Fibre di vetro • Meno cedimento • Più resistenza al fuoco <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  40. … fibre di vetro sicurezza nei cantieri. Danni alla salute Irritazione delle congiuntive, della pelle e prime vie aeree. Secondo alcune fonti internazionali la lana di vetro è classificabile come possibile cancerogeno. Rimedi • usare pannelli protetti sulle due facce; • effettuare il taglio dei pannelli all'aperto e con strumenti a bassa velocità; • usare maschere filtranti, marcate CE, con filtro P2, tuta lavabile ben chiusa • al collo e ai polsi, guanti e occhiali. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  41. D. L.vo n. 494 del 14/08/1996 rischio chimico Gas e vapori sicurezza nei cantieri. aeriformi I gas si diffondono rapidamente anche a grande distanza dalla loro sorgente che può essere il risultato della manipolazione/lavorazione di  prodotti chimici. I vapori sono la forma gassosa di materiali che normalmente “ a temperatura ambiente “ si trovano allo stato liquido (a volte anche solido) e che per effetto dell’aumento di temperatura cambiano di stato facendo evaporare il liquido (nello stesso modo in cui il vapore acqueo evapora dall'acqua). Si generano, ad esempio, durante la posa di impermeabilizzanti a caldo. I gas ed i vapori hanno un comportamento similare all’aria e con essa si mescolano facilmente. In concentrazioni sufficientemente elevate possono causare la morte, specie se si sostituiscono all'ossigeno (provocano soffocamento). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  42. D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni … gas CAPO III - Scavi e fondazioni Articolo 15 - Presenza di gas negli scavi [1] Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. Rimedi [2] Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  43. D. L.vo 12 giugno 2003, n. 233 "Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive" “Titolo VIII-bis – Protezione da atmosfere esplosive” modifiche D.Lvo 626.94 2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati. 2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile. 2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive. Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  44. Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Il lavoro in edilizia comporta l’utilizzo di svariate sostanze chimiche. Tra queste, i possibili agenti cancerogeni sono rappresentati dal catrame, dal bitume e da alcuni tipi di oli minerali utilizzati come disarmanti. Il catrame è una sostanza di colore bruno, densa e viscosa, che si ottiene raffreddando i vapori che si liberano durante la distillazione secca del litantrace (il più importante carbone fossile). E' un sistema colloidale formato da una grande quantità di sostanze organiche  e da acqua in percentuale variabile dal 2 al 5%. Il bitume è una miscela di idrocarburi naturali o residuati dalla distillazione del petrolio grezzo più semplicemente chiamato greggio. I bitumi naturali in miscela con sostanze minerali costituiscono gli asfalti naturali. Gli oli minerali (lubrificanti) derivano dalla raffinazione del petrolio. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  45. Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico Il bitume e catrame sono presenti nei materiali usati per la pavimentazione delle strade, e per l’impermeabilizzazione di coperture e fondamenta. L’azione cancerogena è dovuta all’inalazione di fumi idrocarburi policiclici aromatici che si liberano durante l’utilizzo a caldo. La cancerogenicità del bitume da solo è in realtà molto dubbia (nessun studio epidemiologico condotto su lavoratori esposti a solo bitume ha dimostrato effetti cancerogeni). Gli oli disarmanti hanno la funzione di facilitare la separazione fra il cassero ed il calcestruzzo. Sono miscele di olii che possono contenere residui di zinco e manganese, idrocarburi policiclici aromatici e a volte policlorobifenili. Possono avere azione cancerogena sia per inalazione (quando vengono applicati a spruzzo), sia per contatto (quando vengono applicati con pennelli). Le misure di prevenzione consistono nella sostituzione, ove possibile, con prodotti non nocivi, il divieto di applicazione a spruzzo, l’uso di dispositivi di prevenzione individuale (respiratori, guanti ed indumenti a perdere). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  46. Agenti cancerogeni sicurezza nei cantieri. Di tipo chimico La composizione dei prodotti chimici utilizzati in edilizia è molto complessa e varia: in un solo preparato possono essere presenti numerosi composti, dei quali non sempre sono note le caratteristiche tossicologiche. Di seguito una classificazione dei prodotti chimici secondo un criterio funzionale: Ausiliari Additivi oli disarmanti fluidificanti vernici aeranti cartoni bitumati ritardanti acceleranti adesivi antigelo idrofughi prodotti per trattamenti superficiali <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  47. Agenti cancerogeni Olio disarmante sicurezza nei cantieri. Ausiliari Di tipo chimico Ha la funzione di facilitare la separazione fra il cassero ed il calcestruzzo. E’ liquido e viene diluito con acqua. Viene applicato di solito con spazzoloni o a spruzzo, con una pompa a mano. In genere si tratta di miscele di oli contenenti: solventi organici, metalli come zinco e manganese, a volte oli esausti (contenenti anche quantità variabili di policlorobifenili – PCB -, emulsionanti, prodotti bituminosi (contenenti idrocarburi policiclici aromatici – IPA -). L'esposizione è maggiore nelle industrie dei cementi precompressi, minore nel cantiere tradizionale. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  48. Agenti cancerogeni Vernici sicurezza nei cantieri. Ausiliari Di tipo chimico 1- Antievaporanti: Vengono spruzzate sulle gettate fresche di cemento per evitarne l'asciugatura rapida. Contengono resine sintetiche, plastificanti e solventi organici. 2- Intumescenti: Usate a scopo "antincendio". Con il calore si rigonfiano creando uno strato protettivo della struttura da proteggere. Possono essere a base acquosa (resine idrofile + polialcoli + espandenti e cariche minerali) o a base organica (resine poliesteri + solventi organici). 3- Impermeabilizzanti o ricoprenti. Vengono applicate sulle pareti per protezione dall'umidità. Si tratta di emulsioni di bitume + resine acriliche + solventi organici (toluolo, xilolo, acetone ecc.) <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  49. Agenti cancerogeni Cartoni bitumati – Adesivi sinteticiProdotti per trattamenti superficiali sicurezza nei cantieri. Ausiliari Di tipo chimico Cartoni bitumati Usati come impermeabilizzanti di coperture. Sono formati da un supporto costituito da carta, fibre di vetro o naturali che viene impregnato di sostanze impermeabilizzanti liquide (bitume o catrame) e da un eventuale materiale di copertura che serve ad aumentare la resistenza  e la sua coibenza termica. Sono applicati a caldo con grave rischio di inalazione di fumi di idrocarburi. Essi vengono usate anche per imballaggi a livello industriale: per sacchi di cemento, per cereali ecc. Adesivi sintetici Si tratta di collanti a base vinilica. Usati per la preparazione degli intonaci e nell'incollaggio di materiali plastici e di legno. Prodotti per trattamenti superficiali Di varia composizione e utilizzo, usati per proteggere il calcestruzzo dagli agenti atmosferici durante la sua maturazione. Contengono cere, resine siliconiche, acriliche ecc. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  50. Agenti cancerogeni • Vernici • Olio disarmante • Cartoni bitumati • Adesivi sintetici • Prodotti per trattamenti superficiali Danni alla salute sicurezza nei cantieri. Ausiliari I PCB (Policlorobifenili) contenuti negli oli esausti sono tossici per il fegato e il sistema immunitario. Gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) contenuti nei fumi che si sviluppano durante l’applicazione a caldo dei cartoni bitumati sono cancerogeni. Il contatto degli oli minerali con la cute e gli occhi provoca rispettivamente dermatite follicolare e congiuntivite; gli oli minerali inoltre sono considerati cancerogeni. I solventi organici sono tossici sistemici per il sistema nervoso, il sangue, il fegato e l’apparato respiratorio. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

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